diritto.io

Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione

Testo in vigore al

Titolo I. Costituzione del fondo

Capo primo. Natura e organizzazione del Fondo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il "Fondo per le pensioni ai personale addetto ai pubblici servizi di telefonia", istituito, in applicazione dell'art. 7 della legge 30 settembre 1920, n. 1405, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituisce una gestione dell'Istituto stesso.

2. Il trattamento previdenziale garantito dal Fondo e' sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria, per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, disciplinata dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dalle successive disposizioni.

Art. 2

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 22 ottobre 1973, n. 672.

2. L'istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla formazione del rendiconto annuale della gestione del Fondo, facendo risultare le attivita' e le passivita' nonche' le entrate e le uscite di esercizio.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi maturati sulle disponibilita' finanziarie di esso, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese di gestione occorse per il Fondo.

4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede inoltre ogni cinque anni alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo.

Art. 3

1. Per la gestione del Fondo e' istituito un Comitato di vigilanza con i seguenti compiti:

  1. a) vigilare sull'applicazione delle norme disciplinanti l'attivita' del Fondo ed esprimere pareri sulle questioni insorgenti dall'attuazione delle norme stesse;

  2. b) decidere i ricorsi in materia, di contributi e di prestazioni previsti dalla presente legge;

  3. c) esaminare i rendiconti annuali e i bilanci tecnici;

  4. d) esprimere parere sulla determinazione delle aliquote contributive.

  5. e) esprimere pareri sulla determinazione della misura di adeguamento delle pensioni all'incremento dell'indice del costo della vita.

Art. 4

1. Il Comitato di vigilanza e' composto dai seguenti membri:

  1. 1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che presiede il Comitato;

  2. 2) il direttore generale della Previdenza e dell'assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

  3. 3) un rappresentante del Ministero del tesoro;

  4. 4) due rappresentanti dei lavoratori delle societa' telefoniche concessionarie e un rappresentante dei lavoratori della Societa' "Italcable";

  5. 5) due rappresentanti delle societa' telefoniche concessionarie ed un rappresentante della Societa' "Italcable";

  6. 6) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. I membri di cui ai numeri 1), 2) e 6) fanno parte di diritto del Comitato ed hanno facolta' di farsi sostituire da un proprio rappresentante. Gli altri membri sono nominati per un quadriennio con decreto del. Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione, per quanto concerne i membri indicati ai numeri 4) e 5), delle associazioni sindacali di categoria, a base nazionale.

Capo secondo. Obbligo d'iscrizione al Fondo e scopi della gestione

Art. 5

1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo tutti i dipendenti dalle societa' concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalla Societa' Italcable, ivi compresi il personale supplente di commutazione ed i dirigenti.

2. Il personale nuovo assunto, che abbia superato il periodo di prova ai sensi dei contratti collettivi della categoria e che sia confermato in servizio dall'azienda, e iscritto al Fondo con effetto dalla data di assunzione.

3. Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo:

  1. a) gli apprendisti;

  2. b) il personale assunto per lavori di carattere eccezionale o temporaneo;

  3. c) Il personale assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge.1

Art. 6

1. Scopo del Fondo e' quello di provvedere alla liquidazione:

  1. a) a favore degli iscritti, di una pensione diretta in caso di vecchiaia o d'invalidita' al lavoro;

  2. b) a favore dei superstiti di iscritto o di pensionato, di una pensione indiretta o di riversibilita'.

Titolo II. Contribuzione al fondo

Capo primo. Contribuzione obbligatoria

Art. 7

1. Si provvede al finanziamento del Fondo con un contributo stabilito in una percentuale della retribuzione indicata nel successivo art. 9; esso e' a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

2. L'azienda risponde del pagamento del contributo anche per la parte a carico del dipendente, salvo il diritte di rivalsa.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 1996, N. 658.

4. Le modalita' di versamento sono determinate dall'istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 8

1. A decorrere dal 1 gennaio 1953, il contributo e' stabilito in ragione del 17 per cento della retribuzione ed e' posto per 3/4 a carico dei datori di lavoro e per 1/4 a carico dei lavoratori.2 Le aliquote contributive possono essere variate in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

Art. 9

1. Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti:

  1. a) stipendio o salario contrattuale;

  2. b) aumenti periodici di anzianita';

  3. c) assegni di merito o ad personam;

  4. d) indennita' di contingenza;

  5. e) indennita' di mensa;

  6. f) tredicesima e quattordicesima mensilita', limitatamente alla quota corrispondente agli elementi di cui alle lettere precedenti;

  7. g) premio annuo o premio aziendale.3

Capo secondo. Periodi riscattabili, contribuzione figurativa e volontaria

Art. 10

1. Coloro che conseguono la iscrizione ai Fondo dopo l'entrata in vigore della presente legge hanno facolta' di riscattare, fino ad un massimo di anni dodici e mesi sei complessivi:

  1. 1) se dipendenti da societa' telefoniche:

    1. a) gli anni di servizio in ruolo prestato alle dipendenze dello Stato nei servizi telefonici anteriormente al 1 luglio 1926, e quelli di servizio prestato presso societa' telefoniche anteriormente al 1 ottobre 1919;

    2. b) gli anni di servizio prestato presso lo Stato nei servizi telefonici o presso societa' telefoniche con la qualifica di avventizi o straordinari;

    3. c) gli anni di servizio prestato presso societa' telefoniche con la qualifica di supplente di commutazione anteriormente al 1 maggio 1952;

    4. d) gli anni di servizio prestato presso aziende assorbite da societa' telefoniche;

  2. 2) se dipendenti dalla Societa' "Italcable":

    1. a) gli anni di servizio prestato presso aziende telefoniche, telegrafiche e radiotelegrafiche dello Stato e private;

    2. b) gli anni di servizio prestato presso la Societa' "Italcable" in base a contratto temporaneo di avventizio o straordinario.

2. Ai fini del riscatto dei periodi di cui al precedente comma gli interessati debbono presentare apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla iscrizione al Fondo, versando i contributi corrispondenti al periodo da riscattare, determinati in base alla aliquota contributiva vigente alla data della domanda di riscatto ed in relazione alla retribuzione percepita alla data stessa.

3. I contributi base e integrativi, che eventualmente risultino versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti in relazione ai periodi di servizio riscattati agli effetti della iscrizione al Fondo, sono annullati e trasferiti al Fondo stesso, a decurtazione della somma dovuta dagli interessati per il riscatto.1

Art. 11

1. Sono considerati come periodi di iscrizione al Fondo quelli che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente all'iscrizione stessa, rimangano scoperti di contributo e per i quali l'iscritto, in dipendenza di propria assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, sia ricoverato in luogo di cura o abbia diritto a percepire l'indennita' post-sanatoriale a carico dell'assicurazione medesima.

2. In relazione ai periodi riconosciuti ai sensi del primo comma e' computato un contributo pari alla media di quelli effettivamente versati ai Fondo nei dodici mesi immediatamente precedenti la data d'inizio della assistenza antitubercolare.

3. Per la copertura dell'onere relativo, e' annualmente trasferita al Fondo, dalla gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, una quota parte della somma determinata dal Consiglio di amministrazione in applicazione dei commi terzo e quinto dell'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo i criteri di riparto adottati in materia dal Consiglio medesimo.

Art. 12

1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con le aziende, di cui all'art. 5, senza diritto a pensione, l'iscritto ha facolta' di conservare la sua iscrizione al Fondo purche' ne faccia domanda entro il termine perentorio di un anno dalla data di cessazione dal servizio e sempre che soddisfi alle condizioni seguenti:

  1. a) possa far valere almeno un anno di effettiva iscrizione al Fondo;

  2. b) non sia soggetto, per altro rapporto di lavoro, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o ad un altro trattamento di previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa;

  3. c) effettui a proprio carico un versamento annuo pari all'ammontare dei contributi obbligatori per lui corrisposti in relazione agli ultimi dodici mesi di servizio.

2. L'iscritto che alla cessazione dal servizio abbia compiuto almeno quindici anni di iscrizione al Fondo mantiene i diritti relativi anche se non si avvalga della facolta' di cui al primo comma. Colui che sia stato autorizzato alla contribuzione volontaria puo' sospenderla a decorrere dalla data in cui abbia raggiunto il predetto requisito d'iscrizione.

3. L'iscritto puo' chiedere che l'ammontare del contributo volontario sia stabilito in misura corrispondente al 25 per cento, o al 50 per cento, o al 75 per cento di quello che egli dovrebbe corrispondere a norma della precedente lettera c). Qualora si faccia luogo alla riduzione del contributo volontario, il periodo di contribuzione volontaria viene valutato, ai fini del diritto a pensione, rispettivamente 1/4, 1/2 o 3/4 del periodo di tempo per cui risulta versato il contributo; mentre ai fini della misura della pensione si considera in ogni caso la retribuzione corrispondente all'intero contributo.