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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 7 del 1985

Decisione
decisa il 1985-01-10, depositata il 1985-01-14
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:7
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10680

  • Regione calabria
  • Espropriazione per pubblico interesse e occupazione temporanea o d'urgenza in favore del comune
  • Attribuzione del potere di adozione di tali atti al comune stesso
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile, per omessa motivazione sulla rilevanza - non essendo sufficiente a tal fine il rinvio ad altre pronunce - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27 della legge regionale della Calabria 10 novembre 1975, n. 31 e 4 della legge regionale della Calabria 28 febbraio 1977, n. 9, sollevata in riferimento all'art. 97 Cost., in quanto le suddette disposizioni, attribuendo al Comune il potere di emanare atti di espropriazione e di occupazione temporanea o d'urgenza in favore del Comune stesso, sarebbero lesive del principio di imparzialità dell'attività amministrativa. - S. nn. 69, 127 e 205/1983; n. 158/1982; O. n. 140/1983.

Norme impugnate

  • art. 4 legge regionale Calabria 28 febbraio 1977, n. 9
  • art. 27 legge regionale Calabria 10 novembre 1975, n. 31

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge regionale della Calabria 10 novembre 1975, n. 31 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere pubbliche; procedimenti; deleghe agli enti locali) e dell'art. 41 della legge regionale della Calabria 28 febbraio 1977, n. 9 (Norme per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica da realizzare con gli speciali interventi previsti dalla l. n. 412/1975. Modificazioni degli artt. 2 e 19 legge regionale n. 31/1975), promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1980 dal TAR per la Calabria sul ricorso proposto da Rotiroti Francesco contro Comune di Torre Ruggiero ed altra, iscritta al n. 817 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 dell'anno 1982. Visto l'atto di costituzione di Rotiroti Francesco; udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
punto 1
Ritenuto che il TAR della Calabria, a seguito di ricorso proposto da Rotiroti Francesco contro il Comune di Torre Ruggiero e nei confronti della Regione Calabria, ha sollevato, con ordinanza del 9 ottobre 1980, questione di legittimità costituzionale degli artt. 27 della legge regionale della Calabria 10 novembre 1975, n. 31 e 4 della legge regionale della Calabria 28 febbraio 1977, n. 9, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, in quanto le suddette disposizioni, attribuendo al Comune il potere di emanare atti di espropriazione e di occupazione temporanea o d'urgenza in favore del Comune stesso, sarebbero lesive del principio di imparzialità dell'attività amministrativa; che - a parte le considerazioni desumibili dalla sentenza di questa Corte n. 319/1983, che ha deciso nel merito questione analoga relativamente a legge di altra regione - occorre preliminarmente rilevare che l'ordinanza in oggetto omette del tutto di motivare sulla rilevanza della questione, in quanto si limita a richiamare sul punto altra decisione resa dallo stesso TAR con sentenza parziale in pari data (peraltro neppure in atti); che, per costante giurisprudenza di questa Corte, le ordinanze di rimessione debbono, a pena di inammissibilità della questione, essere motivate in ordine alla rilevanza, non potendosi sopperire alla eventuale carenza di motivazione con il rinvio ad altre pronunce, in quanto ciò non soddisfa le esigenze di generale e completa conoscenza delle questioni sollevate, in vista delle quali è stabilito uno specifico regime di pubblicità (v. sentenze nn. 69, 127 e 205/1983; n. 158/82; nonché ord. n. 140/1983); che, pertanto, deve dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27 della legge regionale della Calabria 10 novembre 1975, n. 31 e 4 della legge regionale della Calabria 28 febbraio 1977, n. 9 sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost., dal TAR della Calabria con ordinanza del 9 Ottobre 1980. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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