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Sez. 3, Sentenza n. 2506 del 17/10/1967 (Rv. 329826 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE - SENTENZA DI PRIMO GRADO PROVVISORIAMENTE ESEGUITA - DOMANDA DI RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE PRECEDENTE PER IL CASO DI RIFORMA DELLA SENTENZA - PROPONIBILITA AL GIUDICE DI APPELLO ANCHE IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI.*
Stato
decisa il 1967-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329826-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE - SENTENZA DI PRIMO GRADO PROVVISORIAMENTE ESEGUITA - DOMANDA DI RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE PRECEDENTE PER IL CASO DI RIFORMA DELLA SENTENZA - PROPONIBILITA AL GIUDICE DI APPELLO ANCHE IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI.*

Competente a provvedere sul ripristino dello -status quo-, venutosi a modificare nel corso del giudizio in forza della esecuzione data alla sentenza di primo grado, dichiarata provvisoriamente eseguibile, in ipotesi che il giudice di appello, esaminata la impugnazione e ritenutala fondata, riformi tale sentenza di primo grado, e lo stesso giudice di appello. La richiesta di reintegrazione fatta con la precisazione delle conclusioni in secondo grado, non trascende, infatti, lo originario thema decidendum ma ad esso si ricollega con carattere di immediatezza e di urgenza, in quanto resa necessaria da un fatto posto in essere proprio dal comportamento processuale della controparte. (Conf. 1642-41 765-40 contra 499-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)