REGOLAMENTO (CE) N. 1493/1999 DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
Testo in vigore al
Titolo V. Pratiche e trattamenti enologici, designazione, denominazione, presentazione e protezione
Capo I. Pratiche e trattamenti enologici
Art. 42
1. Sono stabiliti pratiche e trattamenti enologici comunitari autorizzati per l'elaborazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento, esclusi i succhi di uve e i succhi di uve concentrati nonché i mosti di uve e i mosti di uve concentrati destinati alla preparazione dei succhi di uve.
2. Le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati possono essere impiegati soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon invecchiamento dei prodotti.
3. Le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati escludono l'aggiunta di acqua, a meno che non sia richiesta da esigenze tecniche particolari, e l'aggiunta di alcole, tranne per il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, il vino liquoroso, il vino spumante, il vino alcolizzato e, in condizioni da stabilire, il vino frizzante.
4. Per quanto riguarda le pratiche e i trattamenti enologici, gli Stati membri possono imporre condizioni più severe per garantire la conservazione delle caratteristiche essenziali dei v.q.p.r.d., dei vini da tavola designati mediante un'indicazione geografica prodotti nel loro territorio, dei vini spumanti e dei vini liquorosi. Essi comunicano tali condizioni alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.
5. Salvo deroga, soltanto uve appartenenti alle varietà che figurano come varietà di uve da vino nella classificazione compilata a norma dell'articolo 19, nonché i prodotti che ne derivano, possono essere utilizzati nella Comunità per l'elaborazione di quanto segue:
a) mosto di uve mutizzato con alcole,
b) mosto di uve concentrato,
c) mosto di uve concentrato rettificato,
d) vino atto a diventare vino da tavola,
e) vino da tavola,
f) v.q.p.r.d.,
g) vino liquoroso,
h) mosto di uve parzialmente fermentato, ottenuto con uve parzialmente appassite,
i) vino di uve stramature.
6.
Il taglio di un vino atto a diventare vino da tavola bianco o di un vino da tavola bianco con un vino atto a diventare vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso non può produrre vino da tavola.
Questa disposizione non osta tuttavia, in taluni casi da determinare, al taglio di cui al primo comma, purché il prodotto ottenuto abbia le caratteristiche di un vino da tavola rosso.
In deroga al primo comma, detto taglio è ammesso fino al 31 luglio 2005, nelle zone in cui tale pratica era tradizionale, secondo modalità da determinarsi.
Art. 43
1. Le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati sono stabiliti negli allegati IV e V.
2. In particolare:
— le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati riguardanti l'arricchimento, l'acidificazione, la disacidificazione e la dolcificazione, nonché le norme relative al tenore di anidride solforosa e al tenore massimo di acidità volatile figurano nell'allegato V, sezioni da A a G;
— le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati nonché le norme relative alla produzione di vino spumante e di vino spumante di qualità figurano nell'allegato V, sezioni H e I;
— le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati nonché le norme relative alla produzione di vini liquorosi figurano nell'allegato V, sezione J.
Art. 44
1. Per quanto riguarda i prodotti dei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29, solo i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, i v.q.p.r.d., i vini da tavola e, eventualmente, in deroga all'articolo 45, i vini legalmente importati possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto all'interno della Comunità.
2. Ad eccezione dei vini in bottiglia per i quali può essere provato che l'imbottigliamento è anteriore al 1o settembre 1971, il vino diverso da un v.q.p.r.d. proveniente dalla varietà di viti di cui all'articolo 42, paragrafo 5, ma non rispondente alle definizioni di cui ai punti da 12 a 18 dell'allegato I, può essere utilizzato soltanto per il consumo familiare del singolo viticoltore per la produzione di aceto di vino o per la distillazione.
3. Durante le annate caratterizzate da condizioni climatiche sfavorevoli, può essere deciso che i prodotti delle zone viticole A e B non aventi il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in oggetto possano essere utilizzati nella Comunità per la produzione di vini spumanti o di vini spumanti gassificati, purché tali vini raggiungano un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5 % vol, oppure per la produzione di vini frizzanti gassificati. In tal caso, l'arricchimento è effettuato entro i limiti di cui all'allegato V, sezione D, punto 5.
4. Salvo disposizioni più restrittive applicate dagli Stati membri per l'elaborazione nel loro territorio di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29, il mosto di uve fresche mutizzato con alcole può essere impiegato soltanto per l'elaborazione di tali prodotti.
5. Il succo di uve e il succo di uve concentrato originari della Comunità non possono formare oggetto di vinificazione o essere aggiunti al vino. La destinazione di tali prodotti è sottoposta a controllo. È vietato mettere in fermentazione alcolica questi prodotti nel territorio della Comunità.
6. Le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 non si applicano ai prodotti destinati all'elaborazione nel Regno Unito e in Irlanda di prodotti del codice NC 2206 00 per i quali può essere ammesso dagli Stati membri l'uso di una denominazione composta recante il termine "vino" ai sensi dell'allegato VII, sezione C, paragrafo 2.
7. I vini atti a diventare vini da tavola che non raggiungono il titolo alcolometrico volumico effettivo minimo dei vini da tavola possono essere immessi sul mercato soltanto per l'elaborazione di vini spumanti o se sono destinati agli acetifici, alle distillerie o ad altri usi industriali. L'arricchimento di tali vini e il taglio degli stessi con un vino da tavola onde portarne il titolo alcolometrico volumico effettivo al livello prescritto per un vino da tavola possono aver luogo soltanto negli impianti del vinificatore o per conto di quest'ultimo.
8. Le fecce di vino e le vinacce non possono essere impiegate per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto, salvo alcole, acquavite o vinello.
9. Il vinello, sempreché lo Stato membro interessato ne autorizzi la fabbricazione, può essere utilizzato soltanto per la distillazione o per il consumo familiare del singolo viticoltore.
10. Il vino alcolizzato può essere utilizzato soltanto per la distillazione.
11. Il mosto di uve parzialmente fermentato, ottenuto con uve parzialmente appassite, può essere messo in circolazione soltanto per l'elaborazione di vini liquorosi, unicamente nelle regioni viticole dove tale uso era tradizionale alla data del 1o gennaio 1985, e dei vini di uve stramature.
12. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato, il mosto di uve mutizzato con alcole, il succo di uve e il succo di uve concentrato originari di paesi terzi non possono essere vinificati o addizionati al vino nel territorio della Comunità.
13. I prodotti di cui al paragrafo 12 non possono essere sottoposti a fermentazione alcolica nel territorio della Comunità. La presente disposizione non si applica ai prodotti destinati alla produzione nel Regno Unito e in Irlanda dei prodotti del codice NC 2206 00 per i quali, ai sensi dell'allegato VII, sezione C, paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare l'utilizzazione di una denominazione composta recante il termine "vino".
14. Il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino della Comunità e il taglio, nel territorio geografico della Comunità, di vini originari di paesi terzi sono vietati.
15. Il Consiglio può prevedere deroghe al paragrafo 12, al paragrafo 13, prima frase, e al paragrafo 14, in conformità degli obblighi internazionali della Comunità.
Art. 45
1. Fatte salve eventuali deroghe, i seguenti prodotti non possono essere offerti o avviati al consumo umano diretto:
a) i prodotti dei codici NC 2204 10, 2204 21, 2204 29 e 2204 30 10, importati o no, che siano stati sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dalla normativa comunitaria oppure, ove ciò sia consentito, dalle normative nazionali;
b) i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), che non siano di qualità sana, leale o mercantile;
c) i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che non rispondano alle definizioni contenute nell'allegato I.
2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 per i prodotti d'importazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 133 del trattato.
Art. 46
1. Le modalità di applicazione del presente capo e degli allegati IV e V sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75. Esse riguardano in particolare quanto segue:
a) per la sezione A dell'allegato V, le misure transitorie relative ai vini prodotti anteriormente al 1o settembre 1986 e le modificazioni degli elenchi di vini di cui al punto 2;
b) per gli allegati IV e V, i limiti e talune condizioni di utilizzazione delle pratiche e dei trattamenti enologici di cui ai suddetti allegati, ad eccezione dei limiti e delle condizioni stabilite negli allegati dianzi citati:
c) le decisioni, le eccezioni, le deroghe, le condizioni e gli elenchi di cui al presente capo e all'allegato V;
d) l'applicazione delle sezioni da C a G dell'allegato V ai prodotti raccolti nelle regioni comunitarie non comprese nelle zone viticole elencate nell'allegato III;
e) per la sezione J dell'allegato V, gli elenchi di cui al punto 2, lettera b), e al punto 6, le deroghe di cui al punto 4, lettera b), e le modalità di dichiarazione e di registrazione di cui al punto 6.
2. Secondo la procedura di cui all'articolo 75 sono adottate le seguenti modalità:
a) le regole che disciplinano la comparazione tra pratiche e trattamenti enologici determinati utilizzati nei paesi terzi e quelli di cui all'articolo 43, paragrafo 1, e all'allegato IV;
b) le disposizioni che disciplinano la miscelazione e il taglio dei mosti e dei vini;
c) i requisiti di purezza e identità delle sostanze impiegate nelle pratiche enologiche;
d) le disposizioni amministrative concernenti le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati, le quali possono prevedere che talune pratiche e taluni trattamenti enologici siano eseguiti unicamente sotto la responsabilità di persone riconosciute dallo Stato membro e dotate di conoscenze sufficienti a garantire la qualità, l'igiene e la salubrità del prodotto;
e) le condizioni di detenzione e di circolazione, le destinazioni dei prodotti di cui all'articolo 45 o gli elenchi di prodotti esentati dai requisiti previsti in detto articolo, nonché la determinazione dei criteri atti ad evitare un eccessivo rigore in casi individuali, le condizioni alle quali gli Stati membri possono autorizzare la detenzione e la circolazione nonché le destinazioni dei prodotti non conformi alle disposizioni del presente regolamento, diverse da quelle di cui all'articolo 45, paragrafo 1, o a quelle adottate in applicazione del presente regolamento;
f) le regole generali per l'utilizzazione in via sperimentale di pratiche e trattamenti enologici non autorizzati altrove.
3.
I metodi d'analisi per individuare la composizione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento e le regole per stabilire se tali prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75.
Secondo la stessa procedura sono adottati, se necessario, i limiti espressi in cifre degli elementi che caratterizzano l'applicazione di determinate pratiche enologiche e le tabelle per il confronto dei dati analitici. Tuttavia, qualora non siano previsti metodi di analisi comunitari o regole di cui al primo comma per individuare e quantificare le sostanze ricercate nel prodotto in questione, i metodi di analisi da utilizzare sono i seguenti:
a) i metodi di analisi riconosciuti dall'assemblea generale dell'Ufficio internazionale della vigna e del vino (OIV) e pubblicati a cura di questo, oppure
b) qualora tra i metodi di analisi di cui alla lettera a) non figuri un metodo appropriato, un metodo di analisi conforme alle norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), oppure
c) in mancanza di uno dei metodi di cui alle lettere a) e b) e in funzione della sua esattezza, della sua ripetibilità e della sua riproducibilità:
i) un metodo di analisi ammesso dallo Stato membro interessato o
ii) se necessario, qualsiasi altro metodo di analisi appropriato.
Sono considerati equivalenti ai metodi di analisi comunitari di cui al primo comma i metodi di analisi automatizzati impiegati in luogo di un metodo di analisi comunitario, a condizione che sia stato stabilito, secondo la procedura di cui all'articolo 75, che i risultati ottenuti sono almeno uguali ai risultati ottenuti con il corrispondente metodo comunitario per quanto concerne l'esattezza, la ripetibilità e la riproducibilità.
Capo II. Designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti
Art. 47
1. Le disposizioni sulla designazione, la denominazione e la presentazione di taluni prodotti disciplinati dal presente regolamento e sulla protezione di talune indicazioni, menzioni e termini sono definite nel presente capo e negli allegati VII e VIII. Tali disposizioni tengono conto, in particolare, dei seguenti obiettivi:
a) tutela dei legittimi interessi dei consumatori,
b) tutela dei legittimi interessi dei produttori,
c) buon funzionamento del mercato interno,
d) sviluppo dei prodotti di qualità.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 riguardano in particolare quanto segue:
a) l'obbligo di utilizzare alcune menzioni;
b) l'autorizzazione ad utilizzare altre menzioni a determinate condizioni;
c) l'autorizzazione ad utilizzare altre menzioni, ivi comprese informazioni che possono risultare utili per i consumatori;
d) modalità di protezione e di controllo per alcune menzioni;
e) la disciplina dell'utilizzazione di indicazioni geografiche e di menzioni tradizionali;
f) la disciplina dell'etichettatura dei prodotti importati o, se consentito ai sensi del presente regolamento, elaborati da tali prodotti, al fine di garantire che i consumatori siano informati sulla natura del prodotto in questione e che lo stesso non sia etichettato come prodotto comunitario o come prodotto di uno Stato membro.
3. Le norme di cui al paragrafo 1 si applicano alla designazione dei prodotti ivi indicati:
a) sull'etichettatura,
b) nei registri, nei documenti di accompagnamento e negli altri documenti prescritti dalle disposizioni comunitarie, in seguito denominati "documenti ufficiali", eccettuati i documenti doganali,
c) nei documenti commerciali, in particolare nelle fatture e nelle bollette di consegna, e
d) nella pubblicità qualora il presente regolamento contenga disposizioni particolari al riguardo.
4. Le norme di cui al paragrafo 1 sono applicabili per la presentazione dei prodotti ivi indicati per quanto riguarda:
a) il recipiente, compreso il dispositivo di chiusura;
b) l'etichettatura;
c) l'imballaggio.
5. Le norme di cui al paragrafo 1 si applicano ai prodotti detenuti per la vendita ed a quelli già immessi sul mercato.
Art. 48
La designazione e la presentazione dei prodotti di cui al presente regolamento, nonché qualsiasi forma di pubblicità relativa ai detti prodotti, non devono essere erronee e tali da creare confusione o indurre in errore le persone alle quali sono rivolte, in particolare per quanto riguarda:
— le informazioni di cui all'articolo 47; tale disposizione si applica anche qualora tali informazioni siano utilizzate in una traduzione, si riferiscano alla provenienza effettiva del prodotto o siano corredate di menzioni quali "genere", "tipo", "metodo", "imitazione", "marchio" o simili;
— le caratteristiche dei prodotti quali, in particolare, la natura, la composizione, il titolo alcolometrico volumico, il colore, l'origine o la provenienza, la qualità, la varietà di vite, l'anno del raccolto o il volume nominale dei recipienti;
— l'identità e la qualità delle persone fisiche o giuridiche o di un'associazione di persone che partecipano o hanno partecipato all'elaborazione o alla commercializzazione del prodotto, in particolare dell'imbottigliatore.
Art. 49
1. I prodotti la cui designazione o la cui presentazione non è conforme alle disposizioni del presente regolamento o alle modalità adottate ai fini dell'attuazione dello stesso, non possono essere detenuti per la vendita o immessi sul mercato nella Comunità, né essere esportati. Tuttavia, nel caso di prodotti destinati all'esportazione, deroghe alle disposizioni del presente regolamento:
— possono essere autorizzate dagli Stati membri qualora la normativa del paese terzo d'importazione lo richieda;
— possono essere previste nelle modalità di applicazione nei casi non contemplati nel primo trattino.
2.
Lo Stato membro sul territorio del quale si trova il prodotto la cui designazione o presentazione non è conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 1 adotta le misure necessarie per comminare sanzioni in caso di infrazioni, in base alla gravità delle stesse.
Lo Stato membro può tuttavia concedere un'autorizzazione a detenere il prodotto in oggetto per la vendita a immettere sul mercato nella Comunità o a esportare il prodotto, purché la designazione o la presentazione di tale prodotto sia resa conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 1.
Art. 50
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per consentire agli interessati di impedire, secondo le condizioni previste dagli articoli 23 e 24 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale riguardanti il commercio, l'utilizzazione nella Comunità di un'indicazione geografica volta ad identificare i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), per prodotti che non sono originari del luogo designato dall'indicazione geografica in questione, anche qualora la vera origine dei prodotti sia indicata oppure l'indicazione geografica sia utilizzata in una traduzione o sia corredata di menzioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili.
2. Ai fini del presente articolo, per "indicazione geografica" si intende l'indicazione che serve a identificare un prodotto come originario del territorio di un paese terzo membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, oppure di una regione o di una località di questo territorio, qualora una determinata qualità, rinomanza o altra caratteristica del prodotto possa essere attribuita essenzialmente a tale origine geografica.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano in deroga ad altre disposizioni contenute nella legislazione comunitaria che stabiliscono le norme per la denominazione e la presentazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.
Art. 51
1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, per "nome di un'unità geografica più piccola dello Stato membro" s'intende il nome di:
— una località o un'unità raggruppante delle località,
— un comune o una frazione,
— una sottoregione viticola o una parte di sottoregione viticola,
— una regione diversa da una regione determinata.
2.
L'utilizzazione di un'indicazione geografica per designare vini da tavola ottenuti da un taglio di vini ricavati da uve raccolte in aree di produzione diverse è ammessa se l'85 % almeno del vino da tavola risultante dal taglio proviene dall'area viticola di cui porta il nome.
Tuttavia, l'utilizzazione, per designare vini da tavola bianchi, di un'indicazione geografica relativa ad un'area di produzione situata all'interno della zona viticola A o della zona viticola B è ammessa soltanto se i prodotti che compongono il taglio sono ottenuti nella zona viticola in causa o se il vino in questione è ricavato dal taglio tra vini da tavola delle zona viticola A e vini da tavola della zona viticola B.
3. Gli Stati membri possono subordinare l'utilizzazione di un'indicazione geografica per designare un vino da tavola alla condizione, in particolare, che sia ottenuto integralmente da determinati vitigni espressamente designati e provenga esclusivamente dal territorio precisamente delimitato di cui porta il nome.
Art. 52
1.
Se uno Stato membro attribuisce il nome di una regione determinata ad un v.q.p.r.d. nonché, se del caso, ad un vino destinato ad essere trasformato nel v.q.p.r.d. in questione, questo nome non può essere utilizzato per la designazione di prodotti del settore vitivinicolo che non provengono da questa regione e/o ai quali questo nome non è stato attribuito in conformità alle normative comunitaria e nazionale in vigore. Lo stesso dicasi se uno Stato membro ha attribuito il nome di un comune, di una frazione o di una località unicamente ad un v.q.p.r.d. nonché, eventualmente, ad un vino destinato ad essere trasformato in tale v.q.p.r.d.
Fatte salve le disposizioni comunitarie riguardanti specificamente taluni tipi di v.q.p.r.d., gli Stati membri possono consentire, secondo condizioni di produzione da essi fissate, che il nome di una regione determinata sia connesso con una precisazione relativa alle modalità di preparazione o al tipo di prodotto, ovvero con il nome di una varietà di vigne od un suo sinonimo.
In deroga al primo comma, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere, fino al 31 agosto 2001, di autorizzare che taluni nomi geografici tradizionalmente utilizzati per designare un vino da tavola e diventati il nome di una regione determinata, possano continuare ad essere utilizzati anche per la designazione dei vini da tavola per tre campagne viticole al massimo.
2.
Possono essere utilizzati per la designazione, la presentazione e la pubblicità di una bevanda diversa da un vino o da un mosto di uve i nomi e le menzioni seguenti:
— il nome di una varietà di vigna,
— una menzione specifica tradizionale di cui all'allegato VII, sezione A, punto 2, lettera c), secondo trattino, quarto doppio trattino, o all'allegato VIII, sezione D, punto 2, lettera c), secondo trattino,
— una menzione tradizionale complementare di cui all'allegato VII, sezione B, punto 1, lettera b), quinto trattino, purché sia attribuita da uno Stato membro per la designazione di un vino ai sensi delle disposizioni comunitarie,
oppure
soltanto a condizione che sia escluso qualsiasi rischio di confusione sulla natura, l'origine o la provenienza e la composizione di tale bevanda.
3. L'utilizzazione di un nome o di una menzione di cui al punto 2 o di uno dei termini "Hock", "Claret", "Liebfrauenmilch" e "Liebfraumilch", anche se corredati di menzioni quali "genere", "tipo", "modo", "imitazione" o simili, è vietato per la designazione e la presentazione:
— di una merce del codice NC 2206, a meno che la merce in questione provenga effettivamente dal luogo così designato;
— di una merce commercializzata con chiare istruzioni al fine di ottenerne presso il consumatore una bevanda che imiti il vino; tuttavia, può essere utilizzato il nome di una varietà di vite se la merce in questione proviene effettivamente da tale varietà, a meno che tale nome dia luogo a confusioni con il nome di una regione determinata o di un'unità geografica usato per la designazione di un v.q.p.r.d.
4.
Possono essere utilizzati per la designazione, la presentazione e la pubblicità di una bevanda diversa da un vino o da un mosto di uve i nomi:
— di una regione determinata,
— di un'unità geografica più piccola della regione determinata, purché questo nome sia attribuito da uno Stato membro per la designazione di un vino ai sensi delle disposizioni comunitarie,
a) per i prodotti dei codici NC 2009, 2202, 2205, 2206, 2207, 2208 e 2209 nonché per i prodotti ottenuti da una materia prima vinicola i nomi e le menzioni dianzi citate siano riconosciuti nello Stato membro di origine del prodotto e che questo riconoscimento sia compatibile con il diritto comunitario;
b) per le bevande diverse da quelle di cui alla lettera a), sia escluso qualsiasi rischio di confusione circa la natura, l'origine o la provenienza e la composizione di queste bevande.
solo a condizione che:
Tuttavia, anche se il riconoscimento di cui alla lettera a) non ha avuto luogo, questi nomi possono continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 2000, fatta salva l'osservanza della lettera b).
Art. 53
1. Le modalità di applicazione del presente capo e degli allegati VII e VIII sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75. Tali modalità disciplinano in particolare le deroghe, le condizioni e le autorizzazioni previste nei suddetti allegati.
2. Le disposizioni seguenti sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75:
a) le indicazioni, i contrassegni e gli altri marchi di cui alla parte introduttiva dell'allegato VII o alla sezione A, punto 2, dell'allegato VIII;
b) l'elenco delle menzioni specifiche tradizionali di cui al quarto doppio trattino del secondo trattino della sezione A, punto 2, lettera c), dell'allegato VII o di cui al secondo trattino della sezione D, punto 2, lettera c), dell'allegato VIII;
c) le condizioni alle quali le indicazioni geografiche di cui alla sezione A, punto 2, dell'allegato VII sono utilizzate;
d) le indicazioni di cui all'allegato VII, sezione A, punto 4;
e) le condizioni alle quali le indicazioni di cui alla sezione B, punto 1, dell'allegato VII, sono utilizzate ed il quadro di impiego delle indicazioni di cui alla sezione B, punto 3, dell'allegato VII;
f) le indicazioni di cui all'allegato VII, sezione B, punto 2, e le condizioni alle quali sono utilizzate;
g) la misura in cui e le condizioni alle quali le disposizioni dell'allegato VII si applicano ai prodotti disciplinati dal presente regolamento, ma non contemplati nella sezione A, punto 1, dell'allegato VII o nell'allegato VIII, in particolare il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve concentrato, il vino nuovo ancora in fermentazione ed il vino di uve parzialmente appassite, prodotti nella Comunità;
h) le condizioni alle quali i prodotti sono imballati e trasportati in recipienti e la loro utilizzazione e marcatura, ivi comprese quelle per quanto riguarda i recipienti per la preparazione ed il deposito dei vini spumanti;
i) se del caso, l'attribuzione dei nomi di unità geografiche di cui all'allegato VIII, sezione E, punto 1, secondo trattino;
j) le indicazioni obbligatorie e facoltative che devono figurare nei registri, nei documenti ufficiali e nei documenti commerciali;
k) le modalità di cui all'allegato VIII, sezione G, punto 2, e, rispettivamente, sezione G, punto 5,
l) le modalità e le disposizioni derogatorie di cui all'allegato VIII, sezione I, punto 6.
Titolo VI. Vini di qualità prodotti in regioni determinate
Art. 54
1. Per vini di qualità prodotti in regione determinate ("v.q.p.r.d.") si intendono i vini conformi alle disposizioni del presente titolo e alle disposizioni comunitarie e nazionali adottate in materia.
2. I v.q.p.r.d. comprendono le seguenti categorie:
a) i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate ("v.l.q.p.r.d."), rispondenti alla definizione di vino liquoroso;
b) i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate ("v.s.q.p.r.d."), rispondenti alla definizione di vino spumante, compresi i v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico;
c) i vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate ("v.f.q.p.r.d."), rispondenti alla definizione di vino frizzante;
d) i v.q.p.r.d. diversi da quelli menzionati nelle lettere a), b) e c).
3. I prodotti atti a diventare v.q.p.r.d. sono i seguenti:
a) uve fresche,
b) mosti di uve,
c) mosti di uve parzialmente fermentati,
d) vini nuovi ancora in fermentazione,
e) vino.
4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco dei v.q.p.r.d. da essi riconosciuti, fornendo per ciascuno informazioni sulle norme nazionali che ne disciplinano la produzione e l'elaborazione.
5. La Commissione pubblica l'elenco nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
Art. 55
1. Oltre alle norme nazionali eventualmente adottate in forza dell'articolo 57, paragrafo 1, e tenute presenti le condizioni tradizionali di produzione, che non pregiudichino la politica di qualità e il corretto funzionamento del mercato interno, le disposizioni che disciplinano la produzione dei v.q.p.r.d. sono basate sugli elementi seguenti:
a) delimitazione della zona di produzione,
b) tipo di vitigno,
c) pratiche colturali,
d) metodi di vinificazione,
e) titolo alcolometrico volumico naturale minimo,
f) resa per ettaro,
g) analisi e valutazione delle caratteristiche organolettiche.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato VI, sezioni da A a J.
3. Le disposizioni dell'allegato VI, sezione K, si applicano soltanto ai v.s.q.p.r.d. Le disposizioni dell'allegato VI, sezione L, si applicano soltanto ai v.l.q.p.r.d.
Art. 56
1. Gli Stati membri decidono le regole in base alle quali, nella fase di produzione:
a) un produttore può:
i) non chiedere la classificazione come v.q.p.r.d. di un prodotto che nella sua dichiarazione di raccolto o di produzione figura come un prodotto atto a diventare v.q.p.r.d.;
ii) declassare un v.q.p.r.d. in particolare a vino da tavola;
b) l'organismo competente che lo Stato membro deve designare può declassare un v.q.p.r.d.
2. Il declassamento di un v.q.p.r.d. nella fase di commercializzazione viene eseguito dai seguenti organismi:
a) dall'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio si trova il vino:
i) se il vino è originario di tale Stato membro, oppure
ii) nel caso di piccoli quantitativi da stabilire;
b) dall'organismo competente dello Stato membro di origine del vino nei casi non contemplati dalla lettera a).
3. Il declassamento di cui al paragrafo 2 viene deciso in particolare quando l'organismo competente ha accertato quanto segue:
a) nel corso del magazzinaggio o del trasporto il vino ha subito un cambiamento che ha provocato un deterioramento o un'alterazione delle caratteristiche del v.q.p.r.d. in questione;
b) il vino è stato sottoposto a trattamenti vietati o non è designato a norma di legge come v.q.p.r.d.
Art. 57
1. Oltre agli elementi di cui all'articolo 55 e tenuto conto degli usi leali e costanti, gli Stati membri produttori possono definire tutte le condizioni di produzione e le caratteristiche complementari alle quali devono rispondere i v.q.p.r.d.
2. In aggiunta alle altre disposizioni del presente regolamento e tenuto conto degli usi leali e costanti gli Stati membri produttori possono definire tutte le caratteristiche o le condizioni di produzione, di elaborazione e di commercializzazione complementari o più severe per i v.q.p.r.d. prodotti nel loro territorio.
Art. 58
Le modalità d'applicazione del presente titolo e dell'allegato VI sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75. Esse riguardano in particolare:
a) le decisioni, le eccezioni, le deroghe e gli elenchi menzionati nel presente titolo e nell'allegato VI;
b) la delimitazione delle zone situate nelle immediate vicinanze di una regione determinata, tenendo conto in particolare della situazione geografica e delle strutture amministrative;
c) la destinazione dei v.q.p.r.d. declassati e le condizioni cui tale destinazione è subordinata;
d) le disposizioni opportune sull'applicazione sistematica e generalizzata delle analisi organolettiche, sulla destinazione dei vini non conformi ai requisiti delle analisi e sulle condizioni a cui tale destinazione è subordinata;
e) la determinazione dei piccoli quantitativi di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera a), punto ii).
Titolo VII. Regime di scambi con i paesi terzi
Art. 59
1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), è subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione. L'importazione degli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e l'esportazione dei prodotti ivi contemplati possono essere subordinate alla presentazione di un certificato d'importazione o d'esportazione.
2.
Il certificato è rilasciato dagli Stati membri a chi ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, fatte salve le norme d'applicazione degli articoli 62 e 63.
Il certificato è valido in tutta la Comunità.
Il rilascio del certificato è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'esecuzione dell'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del certificato e che, salvo in casi di forza maggiore, resta acquisita, in tutto o in parte, qualora l'operazione non sia eseguita entro tale termine o sia eseguita solo parzialmente.
3. Secondo la procedura di cui all'articolo 75 viene deciso quanto segue:
a) l'elenco dei prodotti per i quali sono richiesti certificati di importazione o di esportazione,
b) il periodo di validità dei certificati e le altre modalità di applicazione del presente articolo.
Art. 60
1. Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
2.
Per i succhi e i mosti dei codici NC 2009 60 e 2204 30 per i quali l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune dipende dal prezzo all'importazione del prodotto importato, l'esattezza di questo prezzo viene verificata mediante il controllo di ciascun lotto o mediante un valore forfettario all'importazione, calcolato dalla Commissione in base alle quotazioni degli stessi prodotti nei paesi d'origine.
Qualora il prezzo di entrata dichiarato del lotto interessato sia superiore al valore forfettario all'importazione, aumentato di un margine fissato a norma del paragrafo 3 e che non può superare il valore forfettario di più del 10 %, è richiesto il deposito di una cauzione pari ai dazi all'importazione determinata sulla base del valore forfettario all'importazione.
Se, nel caso di cui al secondo comma, non viene dichiarato il prezzo d'entrata del lotto interessato, l'applicazione della tariffa doganale comune dipende dal valore forfettario all'importazione o dall'applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, secondo le condizioni da stabilire ai sensi del paragrafo 3.
3. Qualora le deroghe di cui all'articolo 44, paragrafo 15, si applichino ai prodotti importati, per questi prodotti gli importatori depositano una cauzione presso le autorità doganali designate al momento dell'immissione in libera pratica. La cauzione è pari ad un importo da specificare. Essa viene svincolata dietro presentazione da parte dell'importatore della prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato membro dell'immissione in libera pratica, che i mosti sono stati trasformati in succhi di uva utilizzati in prodotti estranei al settore vinicolo, ovvero, se vinificati, che sono stati adeguatamente etichettati.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75. Esse riguardano in particolare la fissazione dei criteri volti a determinare quale regime di controllo si debba applicare e gli elementi da considerare per il calcolo dei valori forfettari all'importazione, l'entità della cauzione di cui al paragrafo 3 e le norme che disciplinano lo svincolo di tale cauzione.
Art. 61
1. Per evitare o reprimere gli effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'importazione all'aliquota del dazio prevista dalla tariffa doganale comune di uno o più di tali prodotti è subordinata al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura concluso ai sensi dell'articolo 300 del trattato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne nel caso in cui le importazioni non rischino di turbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
2.
I prezzi d'intervento sotto i quali può essere imposto un dazio addizionale all'importazione sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale per il commercio.
I volumi d'intervento che devono essere superati ai fini dell'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in particolare in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni che precedono quello in cui gli effetti negativi di cui al paragrafo 1 si verificano o rischiano di verificarsi.
3.
I prezzi all'importazione da considerare ai fini dell'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi d'importazione "cif" della spedizione in oggetto.
I prezzi d'importazione "cif" sono verificati a tal fine sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in oggetto sul mercato mondiale o sul mercato d'importazione comunitario.
4. La Commissione decide le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 75. Esse riguardano in particolare:
a) i prodotti cui sono applicati dazi addizionali all'importazione a norma dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura,
b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 a norma dell'articolo 5 di detto accordo.
Art. 62
1. I contingenti tariffari per i prodotti disciplinati dal presente regolamento, istituiti in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 300 del trattato o in virtù di qualsiasi altro atto del Consiglio, vengono aperti e gestiti dalla Commissione in base a modalità adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75.
2.
La gestione dei contingenti può essere effettuata attraverso l'applicazione di uno dei metodi seguenti o di una loro combinazione:
a) metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo la regola "primo arrivato, primo servito"),
b) metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (secondo il metodo "dell'esame simultaneo"),
c) metodo basato fondato sulla considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo "importatori tradizionali/nuovi arrivati").
Possono essere adottati altri metodi appropriati. Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
3. Il metodo di gestione adottato tiene conto, ove occorra, dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, pur potendo ispirarsi ai metodi applicati in passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.
4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti annui e, all'occorrenza, adeguatamente scaglionati nel corso dell'anno, determinano il metodo di gestione da applicare e, eventualmente, contengono:
a) le disposizioni che garantiscono la natura, la provenziena e l'origine del prodotto;
b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consentirà di verificare le garanzie di cui alla lettera a);
c) le condizioni di rilascio e il periodo di validità dei certificati di importazione.