Sez. 2 - , Ordinanza n. 1630 del 23/01/2018 (Rv. 647784 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE E TRANSAZIONE | Separazione con addebito - Cessazione degli effetti per sopravvenuta riconciliazione - Allegazione e prova specifica del ripristino della convivenza - Necessità
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE E TRANSAZIONE
In forza dell'art. 157 c.c., gli effetti della separazione personale, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può, quindi, ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale. Ne consegue, che passata in giudicato la sentenza di separazione personale con addebito reciproco, il coniuge superstite al fine di far valere diritti successori, è tenuto ad allegare specificamente l'avvenuta cessazione degli effetti della separazione, con correlata caducazione della sentenza a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Civ. art. 157
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)