Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura
Testo in vigore al
Art. 13 Promozioni dei magistrati per scrutinio
1. Il Consiglio superiore nomina, per l'intero periodo della sua durata, la commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione, che deve essere presieduta dal presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione o, in sua sostituzione, da un presidente di sezione titolare della Corte medesima che il Consiglio superiore designa come supplente.
2. La commissione procede allo scrutinio secondo le norme che lo regolano.
3. La deliberazione della commissione di scrutinio e' comunicata agli interessati e al Ministro per la grazia e giustizia, i quali hanno facolta' di proporre ricorso al Consiglio superiore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
4. Il Consiglio superiore giudica definitivamente anche nel merito.
Art. 14 Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia
1. Il Ministro per la grazia e giustizia, fermo quanto stabilito dall'art. 11:
1) ha facolta' di promuovere mediante richiesta la azione disciplinare. L'azione disciplinare puo' peraltro essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione nella sua qualita' di Pubblico Ministero presso la sezione disciplinare del Consiglio superiore;
2) ha facolta' di chiedere ai capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della giustizia e puo' al riguardo fare le comunicazioni che ritiene opportune;
3) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge sull'ordinamento giudiziario e in genere riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Art. 15 Destinazione di magistrati al Ministero Incarichi speciali ai magistrati
1. Per la destinazione dei magistrati al Ministero di grazia e giustizia, il Ministro, previo assenso degli interessati, fa le necessarie richieste nominative, nei limiti dei posti assegnati al Ministero, al Consiglio superiore della Magistratura, il quale, ove non sussistano gravi esigenze di servizio, delibera il collocamento fuori ruolo dei magistrati richiesti.
2. Quando il magistrato cessa dalla destinazione al Ministero, il Ministro ne da' comunicazione al Consiglio superiore per i provvedimenti di sua competenza, facendo le proposte, che riterra' opportune, per la destinazione agli uffici giudiziari.
3. Le disposizioni del comma primo si applicano anche per il conferimento a magistrati, giusta le norme vigenti, di incarichi estranei alle loro funzioni. Quando cessa l'incarico o quando il magistrato possa esercitare le funzioni giudiziarie compatibilmente con l'incarico stesso, il Ministro provvede ai sensi del comma precedente.
Art. 16 Intervento del Ministro alle adunanze del Consiglio superiore
1. Il Ministro puo' intervenire alle adunanze del Consiglio superiore quando ne e' richiesto dal Presidente o quando lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per, dare chiarimenti. Egli tuttavia non puo' essere presente alla deliberazione.
Art. 17 Forma dei provvedimenti
1. Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro; ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Per quanto concerne i compensi speciali previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, i provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro per il tesoro.
2. Contro i predetti provvedimenti e' ammesso ricorso in primo grado al tribunale amministrativo regionale del Lazio per motivi di legittimita'. Contro le decisioni di prima istanza e' ammessa l'impugnazione al Consiglio di Stato.
3. Contro i provvedimenti in materia disciplinare, e' ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.
Art. 18 Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore
1. Il Presidente del Consiglio superiore:
1) indice le elezioni dei componenti magistrati;
2) richiede ai Presidenti delle due Camere di provvedere alla elezione dei componenti di designazione parlamentare;
3) convoca e presiede il Consiglio superiore;
4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno;
5) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.
Art. 19 Attribuzioni del Vice Presidente
1. Il Vice Presidente del Consiglio superiore sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, esercita le attribuzioni indicate dalla presente legge e quella che gli sono delegate dal Presidente.
Art. 20 Attribuzioni speciali del Consiglio superiore
1. Il Consiglio superiore:
1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
2) verifica i requisiti di eleggibilita' dei componenti designati dal Parlamento e, se ne ravvisa la mancanza, ne da' comunicazione ai Presidenti delle due Camere;
3) elegge il Vice Presidente;
4) decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dal Ministro;
5) esprime parere nei casi previsti dall'art. 10 penultimo comma;
6) delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla segreteria;
7) puo' disciplinare con regolamento interno il funzionamento del Consiglio.
Capo III. Costituzione, cessazione e scioglimento del consiglio superiore
Art. 21 Convocazione dei corpi elettorali
1. Le elezioni per il Consiglio superiore hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente Consiglio.37910
2. Esse si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio superiore e dai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della convocazione dei rispettivi corpi elettorali avviene almeno 40 giorni prima delle elezioni.
Art. 22 Componenti eletti dal Parlamento
1. La elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea.
2. Per ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta nel comma precedente.
3. Per gli scrutini successivi al secondo e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
4. I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra i professori ordinari di universita' in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale.
Art. 23 Componenti eletti dai magistrati
1. I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: due tra i magistrati di Cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita' e diciotto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito.
2. Non sono eleggibili i magistrati che nel corso dell'ultimo quadriennio siano stati addetti all'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura.
3. All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati con voto personale, segreto e diretto. Partecipano, altresi', gli uditori giudiziari, cui siano state conferite le funzioni giurisdizionali ed abbiano gia' preso possesso dell'ufficio di destinazione.
4. Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni.
5. Non sono eleggibili al Consiglio superiore i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie.
6. Non sono eleggibili i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.5
7. Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianita' dalla nomina.
Art. 23-bis Divieto di rieleggibilita'
1. Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.
Art. 24 Ineleggibilita
1. Non possono essere eletti componenti del Consiglio i magistrati sospesi dalle funzioni, e i magistrati ai quali, in seguito a giudizio disciplinare, e' stata inflitta una sanzione piu' grave dell'ammonimento.
2. Sono tuttavia eleggibili i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento sono trascorsi almeno dieci anni, ed essa non e' stata seguita da alcun'altra sanzione disciplinare.
Art. 24-bis Costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte
1. Quattro mesi prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura si provvede alla composizione dei quattro collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte tra tutti i distretti di corte di appello.
2. Il sorteggio e' effettuato in modo che i distretti di corte di appello siano divisi in quattro collegi.
3. Il primo e il secondo collegio comprendono distretti di corte di appello nei quali complessivamente esercitano le funzioni al momento dell'estrazione a sorte non meno del venti per cento e non piu' del ventiquattro per cento dei magistrati effettivamente in servzio sul territorio nazionale.
4. Il terzo e il quarto collegio comprendono distretti nei quali complessivamente esercitano le loro funzioni al momento dell'estrazione a sorte non meno del ventisei per cento dei magistrati effettivamente in servizio sul territorio nazionale.
5. I magistrati fuori ruolo, per gli effetti previsti dai commi 3 e 4, sono considerati in servizio presso il distretto di corte di appello nel cui territorio svolgono la loro attivita'.
6. A ciascuno dei primi due collegi compete l'elezione di quattro componenti del Consiglio superiore della magistratura; a ciascuno degli altri compete invece l'elezione di cinque componenti.
7. Le modalita' delle estrazioni a sorte sono determinate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, fermo restando che debbono far parte di diversi collegi territoriali i distretti di corte di appello di Milano, Roma, Napoli, Palermo.
8. Nel termine stabilito dal comma 1 si provvede altresi' alla costituzione dell'ufficio elettorale centrale che provvede:
a) alla costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte;
b) all'attribuzione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimita' ai singoli collegi circoscrizionali secondo le modalita' indicate nell'articolo 24- ter;
c) agli altri adempimenti di sua competenza.
Art. 24-ter Sorteggio per l'assegnazione dei magistrati con funzioni di legittimita' ai quattro collegi territoriali
1. I magistrati con effettivo esercizio di funzioni di legittimita' votano presso la Corte di cassazione.
2. L'assegnazione avviene mediante sorteggio, attribuendo a ciascuno dei quattro collegi territoriali lo stesso numero di elettori.
3. In caso di numero non divisibile per quattro gli eventuali ultimi non ancora sorteggiati vengono assegnati al distretto della corte di appello di Roma.
4. Il sorteggio avviene entro dieci giorni dalla convocazione dei comizi elettorali presso la presidenza della Corte di cassazione.
Art. 25 Elezione dei componenti magistrati. Voti e presentazione delle liste
1. Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano:
a) in un collegio nazionale per l'elezione di due magistrati della Corte di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita';
b) in quattro collegi territoriali costituiti a norma degli articoli 24- bis e 24- ter.
2. I magistrati che esercitano funzioni di legittimita' possono presentare la propria candidatura esclusivamente nel collegio nazionale.
3. I magistrati che esercitano funzioni di merito possono presentare la propria candidatura solo nel collegio elettorale dove prestano servizio.
4. I magistrati con funzioni di tribunale e di appello addetti all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione, ed i magistrati con funzioni di appello addetti alla procura generale presso la stessa Corte, sono candidabili nel collegio territoriale in cui e' inserito il distretto della corte di appello di Roma. I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie sono candidabili nel collegio territoriale nell'ambito del quale svolgono la loro attivita'.
5. Concorrono alle elezioni nel collegio nazionale le liste di candidati presentate da almeno cinquanta elettori.
6. Concorrono alle elezioni in ciascun collegio territoriale le liste di candidati presentate da almeno trenta elettori del medesimo collegio.
7. Ciascuna lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei seggi assegnati al collegio.
8. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista.
9. In ciascuna lista non puo' essere inserito piu' di un candidato, magistrato di merito appartenente allo stesso distretto di corte di appello.
10. Ciascun elettore non puo' presentare piu' di una lista territoriale.
11. I presentatori non sono eleggibili.
12. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni.
13. Ciascun magistrato riceve due schede, l'una contenente la lista dei candidati alla elezione nel collegio elettorale ove il magistrato stesso presta servizio o presso il quale e' stato assegnato, l'altra per l'elezione dei due magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita'.
14. Il voto si esprime:
a) per il collegio nazionale presso la Corte di cassazione con il voto ad uno solo dei candidati;
b) per i collegi territoriali con il voto di lista ed una sola eventuale preferenza nell'ambito della lista votata.
Art. 26 Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede
1. La convocazione delle elezioni dei componenti magistrati e' fatta dal Consiglio superiore almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
2. Nei cinque giorni successivi a tale provvedimento, il Consiglio superiore nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, costituito da cinque magistrati effettivi e tre supplenti in servizio presso la stessa Corte e presieduto dal piu' elevato in grado o dal piu' anziano.
3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni le liste concorrenti devono essere depositate, unitamente alle firme dei sottoscrittori, presso l'ufficio elettorale centrale ed a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.
4. Scaduto tale termine, nei cinque giorni successivi lo ufficio elettorale centrale verifica che le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori, controllando che nessun presentatore abbia sottoscritto piu' di una lista; controlla altresi' che siano state rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 23 e 25; esclude le liste non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e depenna dalle liste i candidati in eccedenza, secondo l'ordine inverso a quello di iscrizione, nonche' quelli presentati in piu' di una lista e quelli ineleggibili.
5. Trasmette quindi immediatamente le liste ammesse alla segreteria del Consiglio superiore.
6. Le liste sono quindi immediatamente pubblicate sul Notiziario del Consiglio superiore, inviate, almeno venti giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e sono affisse, entro lo stesso termine, a cura del presidente della
corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.
7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun
tribunale del distretto, di un ufficio elettorale composto di tre magistrati che prestano servizio nel distretto e presieduto dal piu' elevato in grado o dal piu' anziano di essi. Sono nominati altresi' tre supplenti i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
8. I magistrati che prestano servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica e le preture votano presso l'ufficio elettorale del tribunale cui appartengono o da cui dipendono le preture cui appartengono. I magistrati che prestano servizio presso le corti di appello e procure generali della Repubblica votano presso l'ufficio elettorale del tribunale che ha sede nella sede della corte di appello.
9. I magistrati addetti alla Corte di cassazione votano presso l'ufficio elettorale centrale costituito presso la stessa Corte.
10. I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie votano presso l'ufficio elettorale istituito presso il tribunale di Roma.
11. Alle operazioni di voto e' dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.
12. Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali del distretto, previamente conteggiate e inserite in un'unica urna, e decidono provvisoriamente sulle eventuali contestazioni.
13. Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali del distretto, decidendo provvisoriamente sulle eventuali contestazioni.
14. I risultati delle operazioni di ciascun ufficio distrettuale, con tutto il relativo materiale, sono trasmessi all'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, il quale, esaurite le proprie operazioni di scrutinio e risolti definitivamente gli eventuali reclami ad esso presentati contro le decisioni degli uffici distrettuali in merito alle schede contestate, provvede all'assegnazione dei seggi con le modalita' di cui all'articolo seguente.
Art. 26-bis
1. La L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l'art. 5) che gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater sono sostituiti dagli articoli 25, 26 e 27.
Art. 27 Assegnazione dei seggi
1. L'ufficio elettorale centrale provvede ad assegnare i seggi del collegio nazionale dei magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita'. A tal fine determina la cifra elettorale di ogni lista sommando i voti che ciascuna lista ha conseguito. Procede quindi al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna di esse dividendo detta cifra per due ed ottenendo cosi' il quoziente elettorale.
2. Attribuisce quindi i due seggi alla lista o alle liste che contengono il quoziente elettorale determinato sulla base delle operazioni precedentemente svolte. In caso di parita' di voti il seggio e' assegnato al candidato che ha la maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario e, in caso di pari anzianita' di servizio, al candidato piu' anziano per eta'.
3. L'ufficio elettorale presso ciascun collegio territoriale:
a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;
b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parita' di cifra elettorale si procede per sorteggio. Partecipano all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste che abbiano complessivamente conseguito almeno il 9 per cento dei suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale;
c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parita' di voti il seggio e' assegnato al candidato che ha maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianita' di servizio, il seggio e' assegnato al candidato piu' anziano per eta'.
Art. 27-bis
1. La L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l'art. 5) che gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater sono sostituiti dagli articoli 25, 26 e 27.
Art. 27-ter
1. La L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l'art. 5) che gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater sono sostituiti dagli articoli 25, 26 e 27.