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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 143 del 1977

Decisione
decisa il 1977-11-30, depositata il 1977-12-06
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:143
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 8956

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Ordinanza del giudice a quo
  • Contenzioso tributario
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 44
  • Mancata istanza di fissazione del processo
  • Assunta violazione degli artt. 3 e 24 della costituzione
  • Difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo
  • Inammissibilità.
Leggi la massima
Deve essere dichiarata inammissibile, per manifesto difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. n. 636/1972, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in giudizio di impugnazione di decisione di primo grado favorevole al contribuente, promosso dall'ufficio tributario, atteso che la norma impugnata, nell'imporre l'obbligo dell'istanza di fissazione di udienza comminando in difetto l'estinzione del procedimento, concerne solo i contribuenti e non è applicabile nei confronti degli uffici tributari.

Norme impugnate

  • art. 44 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1976 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Bologna sul ricorso dell'Ufficio del Registro di Bologna contro Querze' Vittorina in Molinari, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 23 febbraio 1977. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1977 il Giudice relatore Guido Astuti.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario).
punto 2
Considerato che la Commissione tributaria di 2 grado di Bologna, con l'ordinanza n. 16/1977, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. n. 636 del 1972, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. (questione già decisa e ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza 20 aprile 1977, n. 63), in un giudizio di impugnazione di decisione di 1 grado favorevole alla contribuente, promosso dall'Ufficio tributario, e che pertanto la questione deve in questo caso essere dichiarata inammissibile per manifesto difetto di rilevanza, in quanto la disposizione dell'art. 44 che impone l'obbligo dell'istanza di fissazione di udienza, comminando in difetto l'estinzione del procedimento, concerne solo i contribuenti e non è applicabile nei confronti degli Uffici tributari.
punto 3
Visti gli artt. 24, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze