Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria
Testo in vigore al
Art. 12
1. La nomina alla qualifica di custode di immobili demaniali si consegue con le modalita' stabilite dall'articolo 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. L'espletamento dei servizi di custodia e portierato degli stabili di proprieta' dello Stato e' regolato da appositi disciplinari di servizio stabiliti per ciascun immobile demaniale sottoposto a vigilanza o custodia.
3. Il disciplinare regola fra l'altro;
a) gli obblighi di servizio del custode;
b) l'uso gratuito dell'alloggio di servizio;
c) la sostituzione del custode, in caso di sua temporanea assenza ed impedimento, con persona di famiglia.
Art. 13
1. La nomina alla qualifica di traduttore nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali si consegue mediante pubblico concorso per esami.
2. Le qualifiche equiparate ad assistente capo ed assistente superiore sono conferite, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, al traduttore che abbia compiuto nella qualifica immediatamente inferiore sei anni di effettivo servizio.
Art. 14
1. Per l'ammissione agli scrutini per le promozioni alle qualifiche equiparate a quelle eventualmente rivestite prima del passaggio nel ruolo dei conservatori dei registri immobiliari e' considerata utile l'anzianita' gia' posseduta nelle qualifiche equiparate dei ruoli di provenienza.
Art. 15
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) i posti di ispettore capo del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale sono soppressi e gli impiegati che li ricoprivano sono collocati nel ruolo del personale amministrativo della carriera stessa con la qualifica di direttore di divisione;
b) gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, con qualifica non superiore a quella di direttore di sezione, che provengano dalla qualifica di statistico o che tale qualifica rivestano attualmente, sono collocati nel ruolo degli statistici della carriera predetta;
c) l'agente agronomo del ruolo ad esaurimento della carriera direttiva per il personale del servizio tecnico agrario, gia' addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni gia' costituenti la dotazione della Corona, e' collocato nel ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale;
d) gli impiegati del ruolo ad esaurimento della carriera di concetto per il personale di ragioneria, gia' addetto ai soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni gia' costituenti la dotazione della Corona, sono collocati nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;
e) gli impiegati del ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva per il personale del servizio tecnico agrario, gia' addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni gia' costituenti la dotazione della Corona, sono collocati nel ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;
f) gli impiegati del ruolo ad esaurimento del personale della carriera ausiliaria, gia' addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni gia' costituenti la dotazione della Corona, sono collocati nel ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;
g) gli impiegati dei ruoli aggiunti di cui alle tabelle XIII, XIV e XV dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, modificate dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1304, sono collocati nei corrispondenti ruoli organici del personale del Ministero delle finanze;
h) gli impiegati inquadrati nei posti aggiunti di cui alle tabelle VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, o gia' inquadrati in uno di tali posti e successivamente promossi in soprannumero alle qualifiche superiori ai sensi dell'articolo 9, quarto comma, dello stesso decreto, sono collocati nei posti organici previsti dalle tabelle annesse alla presente legge.
2. Gli impiegati di cui al comma precedente conservano, a tutti gli effetti, l'anzianita' di carriera e di qualifica acquisite e sono collocati nei ruoli o nei posti previsti dal comma medesimo con la stessa qualifica o con la qualifica equiparata a quella gia' ricoperta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianita' in questa ultima qualifica.
Art. 16
1. Gli impiegati con qualifica ad personam previsti dall'articolo 198 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere collocati, a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nei corrispondenti ruoli previsti dagli annessi quadri 6, 7 e 8, a decorrere dalla predetta data, conservando l'anzianita' di carriera e la qualifica acquisita e prendendo posto dopo l'ultimo degli impiegati appartenenti alla qualifica nella quale vengono inquadrati.
2. Il collocamento di cui al comma precedente si opera prescindendo dal parere del Consiglio di amministrazione se l'impiegato con qualifica ad personam ha riportato nell'ultimo triennio un giudizio complessivo di "ottimo".
3. Gli impiegati di cui ai precedenti commi non possono essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore sino a quando non avranno raggiunto la anzianita' prescritta per la promozione medesima gli impiegati di pari qualifica che li precedono nell'ordine di ruolo.
Art. 17
1. Gli impiegati dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione di cui alla tabella annessa alla legge 6 marzo 1958, n. 199, che prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, possono essere trasferiti, a loro domanda, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nelle corrispondenti carriere del ramo dell'Amministrazione finanziaria presso il quale prestano servizio.
2. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il trasferimento ha effetto dalla data medesima.
3. Gli impiegati provenienti dalle sezioni provinciali dell'alimentazione che prestino servizio all'entrata in vigore della presente legge presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e che abbiano chiesto e non ancora ottenuto alla data predetta l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento di cui al primo comma del presente articolo, possono presentare la domanda prevista dallo stesso comma entro sessanta giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione del loro inquadramento nei ruoli ad esaurimento predetti.
4. Il collocamento nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria degli impiegati di cui all'articolo 15 e' disposto, ove occorra anche in soprannumero da riassorbirsi in ragione della meta' delle successive vacanze.
5. In corrispondenza dei soprannumeri saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale.
6. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianita' di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo la anzianita' nella qualifica gia' ricoperta. Ai fini del computo dell'anzianita' richiesta, per le promozioni alle qualifiche dei nuovi ruoli corrispondenti a quelle previste dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1958, n. 199, ei applicano le disposizioni contenute nell'articolo medesimo.
Art. 18
1. Il personale dei ruoli aggiunti istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici sostituiti da quelli di cui alle tabelle annesse alla presente legge, e' collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici con decorrenza dal 1 febbraio 1962.
2. Il personale di cui al precedente comma e' inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti, conservando l'anzianita' di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.
3. Il collocamento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo e' disposto, anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione di meta' delle vacanze successive.
Art. 19
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili dopo gli inquadramenti di cui agli articoli precedenti nelle qualifiche di primo segretario, segretario principale e segretario capo delle carriere di concetto e qualifiche equiparate, previste negli annessi quadri 9 e 10 (ruolo del personale amministrativo-contabile); 11 (ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione); 12 e 13 (ruolo dei cassieri degli uffici del registro) possono essere conferiti per non oltre la meta', a domanda e su conforme parere del Consiglio di amministrazione, agli impiegati di qualifica equiparata dei ruoli organici delle carriere di concetto del Ministero delle finanze.
2. Con le stesse modalita', sono conferiti, per non oltre un quarto, agli impiegati di qualifica equiparata dei ruoli organici ed aggiunti delle carriere previste dal comma precedente, i posti disponibili nelle qualifiche di vice segretario, segretario aggiunto e segretario o qualifiche equiparate.
3. Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; i conseguenti trasferimenti di ruolo hanno effetto dalla data medesima.
4. Gli impiegati che ottengono il trasferimento sono iscritti nel nuovo ruolo secondo l'anzianita' acquisita nella qualifica di provenienza e nell'ordine seguente:
1) impiegati provenienti dai ruoli organici;
2) impiegati provenienti dai ruoli aggiunti.
Art. 20
1. Nella prima applicazione della presente legge i tre quarti dei posti complessivamente disponibili, dopo gli inquadramenti di cui agli articoli precedenti, in ciascuna delle carriere di concetto previste negli annessi quadri 9, 10 (ruolo del personale amministrativo-contabile), 11 (ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione), 12 e 13 (ruolo dei cassieri degli uffici del registro) sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, agli impiegati del ruolo organico della corrispondente carriera esecutiva dello stesso ramo della Amministrazione finanziaria, che siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. La graduatoria di cui al comma precedente e' formata tenendo conto del titolo di studio, delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonche' dello esito di un esame consistente in un colloquio vertente su servizi d'istituto dell'Amministrazione di appartenenza. La Commissione esaminatrice e' composta da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, che la presiede da quattro impiegati della carriera, direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.
3. Un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe assolve le funzioni di segretario.
4. Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima.
5. L'inquadramento nei ruoli previsti dal presente articolo non e' consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza.
6. Agli effetti della progressione di carriera il personale inquadrato a norma del presente articolo conservi per intero, entro il limite massimo di quattro anni, la anzianita' di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.
7. Salve le piu' favorevoli valutazioni stabilite dalle norme vigenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli impiegati previsti nell'articolo 19, che provengono da un ruolo organico della carriera esecutiva dello stesso ramo di Amministrazione finanziaria, al quale appartiene la carriera di contatto in cui conseguono l'inquadramento.
Art. 21
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, prestino servizio presso gli uffici dell'Amministrazione stessa almeno dal 12 aprile 1962 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di eta' sono collocati con la qualifica di diurnisti, a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie, del personale non di ruolo previsto dalla, tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Al personale predetto e' attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento.
Art. 22
1. Nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere della Amministrazione finanziaria, un terzo dei posti messi a concorso e' riservato, prescindendosi dal limite di eta', al personale indicato nel precedente articolo che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda, abbia, con qualunque denominazione, prestato servizio presso gli uffici della Amministrazione stessa per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente.
2. La predetta riserva e' elevata a due terzi nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nella prima attuazione della presente legge, salvo quanto disposto dall'articolo 27.
Art. 23
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 OTTOBRE 1969, N. 789
Art. 24
1. Per esigenze di servizio di carattere eccezionale e non ricorrenti, l'Amministrazione puo' procedere ad assunzioni di personale straordinario per mansioni esecutive ed ausiliarie, nei limiti dei contingenti da stabilirsi di volta in volta, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro.
2. Tale personale puo' essere tenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni e cessa, di diritto dal servizio al compimento di detto periodo.
3. Al personale assunto sensi del primo comma compete per le giornate effettivo servizio il trattamento previdenziale e quello economico iniziale previsto per gli impiegati non di ruolo di 3ª e 4ª categoria.
4. Non e' ammessa alcun'altra assunzione di carattere eccezionale in qualsivoglia altra forma e con qualsiasi altro tipo di retribuzione.
Art. 25
1. Per le esigenze conseguenti alle operazioni di formazione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facolta' di reclutare operai conneggiatori con contratto di diritto privato per la durata non superiore a novanta giorni.
Art. 26
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i posti vacanti nelle qualifiche di ispettore generale e di ispettore capo per i servizi della finanza locale sono conferiti, per non oltre due terzi, a domanda su conforme parere del Consiglio di amministrazione ad impiegati di uno dei ruoli organici indicati nell'articolo 6, che rivestono qualifica equiparata.
Art. 27
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di agente tecnico e messi a concorso ai sensi dell'articolo 11, sono riservati per meta':
a) ali impiegati dei ruoli organici ed aggiunti delle carriere del personale ausiliario del Ministero delle finanze
b) agli appuntati e finanzieri della Guardia di Finanza con almeno cinque anni di servizio e con eta' non superiore ai quarantacinque anni;
c) ai salariati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato, per almeno un anno, lodevole servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, con compiti corrispondenti a quelli della qualifica a cui aspirano;
d) al personale indicato nel precedente articolo 21.
Art. 28
1. Nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali sono soppresse le qualifiche di computista capo, computista, principale, primo computista e computista.
2. Coloro che le rivestono assumono dall'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente le corrispondenti qualifiche di assistente capo, assistente principale, primo assistente e assistente.
Art. 29
1. Al personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura assunto alle dipendenze del Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, si applicano le disposizioni, contenute negli articoli 27 e 46 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, con decorrenza dal 1 febbraio 1962.
2. Al suddetto personale si applicano inoltre, le disposizioni contenute negli articoli 28, 29 e 31 della legge 15 dicembre n. 1304.
Art. 30
1. I posti conferiti in soprannumero nella, qualifica di assistente principale e disegnatore principale nella carriera esecutiva dell'Amministrazione, periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, in applicazione degli articoli 361, sesto e settimo comma, 363 e 377 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 3, sono riassorbiti con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano o con la loro nomina alla qualifica superiore.
Art. 31
1. Gli aiutanti ed i custodi idraulici sono collocati, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del demanio, con le seguenti qualifiche:
a) di assistente idraulico, gli aiutanti idraulici con almeno dieci anni di lodevole servizio;
b) di assistente idraulico aggiunto, gli aiutanti idraulici con meno di dieci anni di lodevole servizio ed i custodi idraulici con almeno tre anni di lodevole servizio;
c) di vice assistente idraulico, i custodi idraulici con meno di tre anni di lodevole servizio.
2. Sono altresi' collocati nella qualifica, di vice assistente idraulico, con le modalita' stabilite dal precedente comma, gli addetti, con mansioni di custodia, ai Canali Cavour e dell'"Antico Demanio, nominati operai permanenti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, o che a tale qualifica perverranno per effetto delle disposizioni medesimo.
3. Il ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione periferica del demanio e' conservato ad esaurimento.
4. Nel ruolo stesso rimangono inquadrati gli aiutanti e custodi idraulici che non conseguano il collocamento nel ruolo della carriera esecutiva degli assistenti idraulici.
5. Nel ruolo ad esaurimento di cui al terzo comma le promozioni ad aiutante idraulico possono essere conferite nel limite di un posto di aiutante idraulico per ogni dieci custodi idraulici.
6. Nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del demanio sono tenuti vacanti altrettanti posti quanti sono quelli coperti nel corrispondente ruolo ad esaurimento dei personale ausiliario.
Art. 32
1. I custodi degli immobili demaniali, nominati incaricati provvisori ai sensi degli articoli 16 e 17 delle istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello, Stato, approvate con decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere collocati, a loro domanda e previo, parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella qualifica di custode di immobili demaniali di cui all'annesso quadro 22.
2. La domanda deve essere presentata, a pena di decedenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il collocamento ha effetto della data medesima.
3. Il collocamento di cui ai commi precedenti viene disposto in base a graduatoria formata dal Consiglio di amministrazione tenendo conto dell'anzianita' di servizio e dei titoli di merito posseduti da
ciascun incaricato provvisorio proposto per il collocamento medesimo.
4. Con le stesse norme e modalita' possono essere collocati nella
qualifica di custode degli immobili demaniali coloro che da almeno tre anni svolgono le relative funzioni in base ad incarico conferito con disciplinare di servizio.