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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 671 del 1988

Decisione
decisa il 1988-06-09, depositata il 1988-06-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:671
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 9123

  • Pensioni
  • Impiegato dello stato
  • Durata minima del servizio effettivo prestato ai fini pensionistici e di riversibilità
  • Riduzione da venti a quindici anni
  • Applicabilità del beneficio alle cessazioni dal servizio anteriori all'entrata in vigore della l. n. 177 del 1976
  • Esclusione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È espressione della discrezionalità legislativa il progressivo miglioramento dei trattamenti previdenziali, da attuare con gradualità di passaggi e quando un'innovazione legislativa al riguardo non è, in sé irrazionale, la fissazione di un momento temporale di decorrenza è inevitabile, non puo'essere precluso al legislatore il potere di adeguare la disciplina giuridica agli sviluppi della realtà socio-economica in cui questa è destinata a calarsi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, u.c., L. 29 aprile 1976 n. 177 denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto limitando alle cessazioni dal servizio successive all'entrata in vigore della legge medesima la riduzione da 20 a 15 anni, determinerebbe disparità di trattamento fra quanti hanno cessato il servizio rispettivamente primo o dopo l'entrata in vigore della menzionata legge). - cfr. S.nn. 46/1979, 349/1985, O.n. 92/1987, S.n. 132/1984.

Norme impugnate

  • art. 27 legge 29 aprile 1976, n. 177

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1982 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale - sul ricorso proposto da Criscitelli Giovanna, iscritta al n. 736 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1984; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dl 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
punto 1
Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 28 settembre 1982 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, u.c., della legge 29 aprile 1976 n. 177, nella parte in cui limita alle cessazioni dal servizio successive all'entrata in vigore della legge medesima la riduzione a 15, rispetto al maggior periodo di 20 anni stabilito dall'art. 42 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, la durata minima dell'effettivo servizio prestato per conseguire il diritto al trattamento pensionistico, anche a fini di riversibilità; che il giudice a quo, in considerazione che l'intento legislativo in materia appare indirizzato ad equiparare i trattamenti di pensione riservati ai dipendenti civili e militari dello Stato nonché ai loro congiunti, sicché non potrebbe ravvisarsi giustificato porre un limite alla più equa e più giusta regolamentazione introdotta con la citata legge n. 177 del 1976, escludendone l'operatività riguardo alle cessazioni dal servizio anteriori alla sua entrata in vigore, ha ritenuto che la previsione di detto limite determini disparità di trattamento fra quanti hanno cessato il servizio rispettivamente prima o dopo l'entrata in vigore della menzionata legge;
punto 2
Considerato che la questione appare manifestamente infondata in relazione al principio più volte affermato da questa Corte (v. sentt. nn. 46/79, 349/85 e ord. n. 92/87), secondo il quale è espressione della discrezionalità legislativa il progressivo miglioramento dei trattamenti previdenziali, da attuare con gradualità di passaggi; che, conseguentemente, quando un'innovazione legislativa non è, come nella specie, in sé irrazionale, la fissazione di un momento temporale di decorrenza è inevitabile e al legislatore non può essere precluso il potere di adeguare la disciplina giuridica agli sviluppi della realtà socio-economica in cui questa è destinata a calarsi (v. sent. n. 132/84);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, u.c., della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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