Sez. 2, Sentenza n. 15877 del 27/03/2008 Ud. (dep. 16/04/2008) Rv. 239775 - 01
PROVE - INUTILIZZABILITÀ | Parametri di definizione - Nullità e inutilizzabilità - Distinzione - Conseguenze.
PROVE - INUTILIZZABILITÀ
L'art. 191, comma primo, cod. proc. pen., il quale sancisce la inutilizzabilità delle prove "acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge", va interpretato nel senso che tale inutilizzabilità può derivare, in difetto di espressa, specifica previsione, soltanto dalla illegittimità in sè della prova stessa, desumibile dalla norma o dal complesso di norme che la disciplinano, e non invece soltanto dal fatto che la prova sia stata acquisita irritualmente. Ne consegue che per "prove diverse da quelle legittimamente acquisite" debbono intendersi non tutte le prove le cui formalità di acquisizione non siano state osservate, ma solo quelle che non si sarebbero potute acquisire proprio a cagione dell'esistenza di un espresso o implicito divieto. (Ha osservato la Corte che se ogni inosservanza formale, anche se non sanzionata da nullità, o comunque sanabile o sanata, venisse comunque a rilevare come causa di inutilizzabilità, verrebbe meno ogni differenza tra le categorie della nullità e della inutilizzabilità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)