Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Testo in vigore al
Art. 666 Trasporto degli effetti
1. Per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale che si trasferisce il pagamento delle spese sostenute nei limiti di kg 500 e di kg 300 per ciascun familiare a carico, elevati a kg 1000 per i direttori degli istituti di cultura ed i presidi titolari di istituto di istruzione secondaria superiore ed a kg 500 per ciascun familiare a loro carico.
2. I quantitativi indicati nel comma 1 si intendono al netto di imballaggio. L'imballaggio non puo' superare i tre quarti del peso netto degli oggetti spediti. Qualora i documenti di spedizione indichino, invece del peso, il volume, un metro cubo si considera equivalente a kg 150.
3. Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle di imballaggio e del relativo materiale e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico e lo scarico lungo l'itinerario, ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito degli effetti, nonche' per l'eventuale magazzinaggio fino a un massimo di trenta giorni.
4. E' pagata l'assicurazione per il trasporto degli effetti per i tragitti fuori del territorio nazionale secondo i massimali da stabilirsi periodicamente con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.
5. Per quanto riguarda le spedizioni da e per l'Italia, la spedizione puo' essere effettuata, nei limiti di peso sopraindicati, da qualunque localita' sita in Italia alla sede di servizio e viceversa.
5-bis. Il Ministero puo' predisporre secondo condizioni e modalita' da stabilire con apposito decreto una lista di societa' di trasporti internazionali da abilitare ai fini della ammissibilita' della richiesta di rimborso di cui al comma 1.
5-ter. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa citta', e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a 180 giorni, il pagamento delle indennita' di cui al comma 1 e' corrisposto soltanto ad uno di essi, con gli aumenti che spetterebbero qualora il coniuge fosse a carico.19
Art. 667 Trasporto per aereo o automezzo
1. Qualora i trasporti di cui all'articolo 666 avvengano per aereo o per automezzo la spesa relativa e' pagata nei limiti di quella occorrente per il trasporto con il mezzo ferroviario o marittimo. In mancanza di mezzo ferroviario o marittimo, la spesa relativa ai trasporti per aereo o automezzo e' pagata nei limiti di quella occorrente per il mezzo meno costoso esistente.
2. L'Amministrazione puo' autorizzare il pagamento delle spese di trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari che viaggiano in aereo, fino a un massimo di 20 kg per il dipendente e di 10 kg per ciascun familiare in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia.
Art. 668 Trattamento del personale con comando annuale
1. Al personale con comando di cui all'articolo 652 spetta il trattamento di cui agli articoli 658, 662 e 663.
2. L'indennita' di cui all'articolo 661 e' ridotta alla meta' e non spetta nel caso di rinnovo del comando nella stessa sede.
3. Spettano inoltre le spese per il trasporto personale ed il trasporto degli effetti a norma degli articoli 665, 666 e 667 con esclusione di quanto riguarda i familiari a carico.
4. Resta salva la corresponsione delle aggiunte di famiglia sul trattamento economico metropolitano.
Art. 669 Viaggi di servizio
1. Coloro che, per ragioni di servizio, dalle sedi all'estero vengano chiamati temporaneamente in Italia conservano, per un periodo massimo di dieci giorni oltre quelli necessari per il viaggio, l'intero assegno personale. L'intero assegno personale e' altresi' mantenuto, per un periodo massimo di dieci giorni, a coloro che siano trattenuti in Italia per ragioni di servizio durante o allo scadere del congedo ordinario.
2. A coloro che compiono viaggi nel paese di residenza o in altri paesi esteri, oltre all'assegno personale in godimento, spetta:
a) nei casi di viaggi nel paese in cui prestano servizio, un'indennita' giornaliera pari a un sessantesimo dell'assegno di sede mensile;
b) nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri paesi, un'indennita' giornaliera pari a un sessantesimo dell'assegno base mensile maggiorato del coefficiente previsto per il personale delle istituzioni scolastiche e culturali in servizio nella sede dove si svolge la missione. In mancanza di tale coefficiente, il coefficiente da applicarsi e' stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentita la Commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. Per i viaggi compiuti ai sensi del presente articolo sono corrisposte, oltre alle spese di cui all'articolo 665, anche le spese per la spedizione del bagaglio-presso fino a un peso di 50 kg. I viaggi di servizio sono disposti dal Ministero degli affari esteri.
Art. 670 Modalita' di pagamento delle competenze
1. Per il pagamento delle competenze al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero si applicano le disposizioni previste dall'articolo 209 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 671 Trattamento economico durante l'assenza dal sevizio
1. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con escluzione dei periodi di ferie, e' fissato in complessivi 60 giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:
a) in caso di assenza per infermita' l'indennita' personale e' corrisposta per intero per i primi 45 giorni ed e' sospesa per il restante periodo;
b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennita' personale e' sospesa.
2. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonche' ai lavoratori padri ai sensi della legge 30 dicembre 1997, n. 903, spetta il seguente trattamento economico:
a) in caso di astensione obbligatoria l'indennita' personale e' corrisposta per intero;
b) in caso di astensione facoltativa l'indennita' personale e' sospesa.
Trascorsi i periodi indicati ai commi 1 e 2, nonche' quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la restituzione ai ruoli di provenienza.19
Art. 672 R i n v i o
1. Sono estese al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, nei limiti delle disposizioni del presente decreto, le provvidenze di cui agli articoli 207, 208 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 concernenti i casi di decesso durante il servizio all'estero, l'indennizzo per danni e l'assistenza sanitaria, limitatamente, per questa ultima, agli aventi diritto all'assistenza da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).
Art. 673 Valutazione del servizio prestato all'estero
1. Il servizio di ruolo prestato all'estero e' calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo.
2. Il servizio stesso e' valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della meta' per i primi due anni e d'un terzo per gli anni successivi.
3. Per esigenze di servizio le funzioni di direttore didattico possono essere affidate a docenti elementari, che abbiano superato il periodo di prova, di ruolo normale. Tale servizio costituisce titolo da valutarsi ai fini del concorso a posti di direttore didattico.
4. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a preside, ogni biennio di servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura e' valutato come un anno di insegnamento effettivo; ai fini della valutazione dei titoli, il servizio prestato come direttore di istituto di cultura e' considerato come servizio prestato da preside incaricato.
5. Il servizio prestato all'estero dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario comunque assunto con mansioni di concetto presso le istituzioni statali scolastiche italiane all'estero e' equiparato a quello prestato nelle scuole metropolitane ai soli fini della valutazione nei concorsi per l'accesso ai ruoli della quinta qualifica funzionale del personale predetto.
6. Il servizio prestato all'estero dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario comunque assunto con mansioni esecutive od ausiliarie presso le istituzioni statali scolastiche italiane all'estero e attestato con certificazione rilasciata dalle competenti autorita', e' valido ai fini del computo dei due anni di servizio richiesti dall'articolo 554 per l'ammissione ai concorsi di accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale del personale predetto.
Art. 674 Personale in servizio all'estero presso le "Scuole europee"
1. Salvo quanto per esso previsto nel presente testo unico, al personale in servizio all'estero presso le "Scuole europee" si applicano le norme derivanti dagli accordi internazionali.
Art. 675 Sanzioni disciplinari
1. Ai docenti e impiegati di ruolo destinati all'estero sono inflitte le sanzioni disciplinari stabilite per le loro rispettive categorie.
2. La punizione di primo grado e' inflitta: dal preside se si tratta di docenti, dal direttore didattico se si tratta di docenti elementari, dall'agente diplomatico e consolare se si tratta di presidi o direttori, ovvero se si tratta di lettori o di docenti destinati agl'istituti di cui all'articolo 633 e all'articolo 640, comma 16.
3. Le punizioni di grado superiore, compresa la sospensione sino a un mese, possono essere inflitte dal Ministro per gli affari esteri dopo aver preso visione delle discolpe scritte dell'interessato.
4. Il docente o impiegato in destinazione all'estero incolpato di una mancanza per la quale e' comminata una punizione piu' grave di quelle contemplate nei commi 1, 2 e 3, cessa dal servizio all'estero ed e' restituito al ruolo d'appartenenza.
5. Tutti gli atti relativi all'accertamento della commessa mancanza sono comunicati, per l'adozione dei relativi provvedimenti disciplinari, dal Ministero degli affari esteri al Ministero da cui dipende il ruolo d'appartenenza.
6. Se la mancanza sia stata commessa da un preside o da un docente di scuola secondaria l'accusa e' sostenuta dinanzi al consiglio di disciplina da un delegato del Ministero degli affari esteri.
Art. 676 Norma di abrogazione
1. Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.
VISTO, Il Ministro della pubblica istruzione
RUSSO JERVOLINO