Sez. 1, Sentenza n. 2761 del 19/09/1972 (Rv. 360443 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - POTERI DELLA CASSAZIONE - ART 372 COD PROC CIV - APPLICABILITA.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - POTERI DELLA CASSAZIONE - ART 372 COD PROC CIV - APPLICABILITA.*
Anche nei giudizi elettorali la Corte di Cassazione, benche giudice del fatto, puo esaminare soltanto le risultanze processuali acquisite nei precedenti gradi, non avendo in proposito la legge 23 dicembre 1966, n 1147 disposto deroga alcuna alle norme del codice di procedura civile che, per l'art 1 della legge stessa, valgono in difetto di diverse Disposizioni. Pertanto, anche nei giudizi elettorali trova applicazione l'art 372 cod proc civ. (Conf 2223'72, mass n 359524).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)