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Poteri dell'Alto Commissario per la citta' e la provincia di Napoli in materia di espropriazione per pubblica utilita'

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto in data 15 agosto 1925, n. 1636;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2299;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Primo Ministro Segretario di Stato e con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. Per tutta la durata dell'Alto Commissariato per la citta' e provincia di Napoli, istituito con R decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636, la dichiarazione di pubblica utilita' nel comune e nella provincia di Napoli, e' fatta, in tutti i casi e per tutti gli effetti, dall'Alto Commissario, con suo decreto, udito il Comitato tecnico amministrativo di cui all'art 2 del citato R. decreto-legge.

2. La dichiarazione di pubblica utilita' puo' avvenire anche in sede di approvazione del progetto di massima.

Art. 2

1. L'Alto Commissario ha facolta' di dichiarare in ogni momento indifferibili ed urgenti le opere di pubblica utilita' intraprese nel pubblico interesse anche da privati nella citta' e provincia di Napoli.

2. In tal caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1920.

Art. 3

1. Per la determinazione delle indennita' di espropriazione dei beni occorrenti per la esecuzione di opere di pubblica utilita' nella citta', e nella provincia di Napoli sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge 13 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 4

1. Per la esecuzione delle opere pubbliche nel comune e nella provincia di Napoli la facolta' di espropriare i beni attigui sancita dall'art. 34 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e' estesa ai beni che possono servire a future esigenze correlative all'opera ed anche ad altre opere e istituti di pubblico interesse che siano in relazione coll'opera stessa.

Art. 5

1. E' in facolta' dell'Alto Commissario di non consentire ai proprietari la retrocessione dei beni espropriati se in tutto o in parte non furono destinati alla esecuzione dell'opera pubblica.

Art. 6

1. Detti beni dallo stesso Alto Commissario potranno essere anche nell'interesse dell'espropriante, venduti o dati in concessione temporanea a societa' commerciali, ad Enti e a privati.

2. L'Alto Commissario puo' prescrivere, con opportune modalita' e garanzie, che i compratori, o concessionari, costruiscano entro un termine fissato, e con le modalita' stabilite, opere e istituti che abbiano finalita' correlative a quelle dell'opera pubblica.

Art. 7

1. L'inadempienza da parte dei concessionari dei compratori a quanto venne prescritto dall'Alto Commissario produce di diritto la revoca della concessione o la risoluzione della vendita.

2. La revoca della concessione che ha immediata esecuzione pronunziata dall'Alto Commissario, il quale puo' prescrivere che il bene concesso sia restituito in un termine fissato e a spese del concessionario al pristino stato, oppure attribuito senz'altro al patrimonio dell'espropriante mediante il pagamento di una indennita' da determinarsi dallo stesso Alto Commissario su perizia del Genio civile, in relazione alle opere costruite ed agli impianti eseguiti.
Qualora, pero', il concessionario non abbia eseguito nel termine stabilito quanto venne prescritto, le opere o gli impianti passano senz'altro in proprieta' dell'espropriante, senza alcuna indennita'.

3. La risoluzione della vendita e' dichiarata dalla Giunta arbitrale costituita, a norma dell'art. 17 del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertita nella legge 24 agosto 1921, n. 1290 e in tal caso tutte le accessioni passano in proprieta' del venditore, dal quale sara' corrisposta una indennita' da determinarsi dallo stesso Alto Commissario, su perizia del Genio civile, in relazione alle opere costruite ed agli impianti eseguiti.

4. I provvedimenti dell'Alto Commissario in esecuzione di questo decreto non sono soggetti ad impugnativa, neanche giudiziaria.

5. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 11 aprile 1926.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Giuriati - Federzoni
Rocco.
Visto, Il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 48. - Coop