Sez. 5, Sentenza n. 90 del 10/11/1981 Ud. (dep. 07/01/1982) Rv. 151480 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI PRECEDENTI PENALI - LEGITTIMITÀ.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI PRECEDENTI PENALI - LEGITTIMITÀ.*
I precedenti penali dell'imputato ben possono essere da soli tenuti presenti nella valutazione della personalità dell'imputato ai fini del diniego delle attenuanti generiche, non essendo affatto necessario che il giudice di merito compia una specifica disamina di tutti gli elementi che possono consigliare o meno una particolare mitezza nell'applicazione della pena. (Conf mass n 141054).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)