Sez. T, Ordinanza n. 30948 del 26/11/2025 (Rv. 676893-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE | Decreto presidenziale di estinzione - Rimedio - Istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. - Carattere impugnatorio - Esclusione - Termine di dieci giorni - Perentorietà.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE
Il decreto di estinzione ex art. 391, comma 1, c.p.c., ha la stessa funzione ed i medesimi effetti riconosciuti alla sentenza o all'ordinanza, con la differenza che, mentre nei confronti di tali provvedimenti è ammessa solo la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., il rimedio avverso il decreto presidenziale è costituito, ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., dalla proposizione di un'istanza di sollecitazione alla fissazione dell'udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso, che è priva di carattere impugnatorio e va depositata nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo contenga o meno una pronuncia sulle spese.
Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)