Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 4 marzo 1986, causa 243/84
Epigrafe
Sentenza della Corte
4 marzo 1986
Nel procedimento 243/84,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dall'Østre Landsret nella causa dinanzi ad esso pendente fra
John Walker & Sons Ltd, società di diritto inglese, con sede in Londra,
e
Ministeriet for Skatter og Afgifter (ministero danese delle Finanze), domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 95 del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori T. Koopmans, presidente di sezione, fi. di presidente, U. Everling, K. Bahlmann e R. Joliét, presidenti di sezione, G. Bosco, O. Due, Y. Galmot, C. Kakouris e F. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: D. Louterman, amministratore
considerate le osservazioni presentate:
per la società John Walker & Sons Ltd, ricorrente nella causa principale, dal-l'aw. Peter Alsted, del foro di Copenaghen, nella fase scritta del procedimento e dallo stesso aw. Alsted e dall'aw. Michel Waelbroeck, del foro di Bruxelles, nella fase orale,
per il governo del Regno di Danimarca, dal sig. Laurids Mikaelsen, consigliere giuridico presso il ministero degli Esteri, e, in particolare, per il ministero delle Finanze, convenuto nella causa principale, dall'aw. Gregers Larsen, del foro di Copenaghen,
per il governo della Repubblica italiana, dal sig. Luigi Ferrari Bravo, capo servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello stato Marcello Conti,
per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico sig. Johannes Fons Buhl,
sentite le conclusioni presentate dall'avvocato generale all'udienza del 3 dicembre 1985,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con decisione 27 settembre 1984, pervenuta il 5 ottobre successivo, l'Østre Landsret ha proposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, diverse questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 95 del trattato CEE onde esser posto in condizione di valutare la compatibilità, con tale norma, di un sistema di tassazione differenziata applicato, in forza della legge fiscale danese, al whisky scozzese e ai vini di frutta di tipo liquoroso.
punto 2
Secondo la legge 17 marzo 1971, n. 98, relativa all'accisa sui vini e sui vini di frutta, modificata, da ultimo, dalla legge 11 aprile 1984, n. 149, i vini di frutta di tipo liquoroso aventi una gradazione alcolica non superiore a 20o voi. sono assoggettati ad un diritto specifico calcolato per litro di prodotto. I whisky scozzesi, invece, come gli altri superalcolici, analogamente ai vini di frutta di tipo liquoroso con gradazione alcolica superiore a 20o voi. e ai vini di uva di tipo liquoroso con gradazione alcolica superiore a 23o vol., a norma della legge 6 maggio 1980, n. 153, relativa all'accisa sui superalcolici, modificata, da ultimo, dalla legge 11 aprile 1984, n. 149, sono assoggettati ad un'accisa composta da un'aliquota specifica fissata per litro di alcool etilico puro e di un'aliquota ad valorem sul prezzo di vendita più elevato praticato dai grossisti.
punto 3
La legge fiscale danese non contiene alcuna definizione dei vini di frutta. Secondo una circolare della direzione generale delle dogane, si tratta di prodotti ottenuti dalla fermentazione di succhi di frutta o di miele, contenenti almeno 1o voi. di alcool ottenuto per fermentazione e per i quali la gradazione alcolica del prodotto finale può essere aumentata aggiungendo alcool distillato neutro, cioè ad esclusione dell'alcool avente un particolare sapore, come ad esempio il cognac, il rum o il whisky. È emerso dalla trattazione che il titolo alcolico svolto per fermentazione naturale si situa, in pratica, fra i 6o e gli 8o voi.
punto 4
Dalla decisione di rinvio risulta che la società John Walker & Sons Ltd, attrice nella causa principale, produce un whisky scozzese dal titolo alcolico di 40o voi. che essa smercia, tra l'altro, in Danimarca. Nel 1982 essa ha intentato, dinanzi allo Østre Landsret, un'azione giudiziaria contro il ministero danese delle Finanze onde veder dichiarare contraria all'art. 95 del trattato, CEE la disparità di trattamento fiscale tra il whisky scozzese e i vini di frutta di tipo liquoroso, prodotti danesi da essa considerati similari o concorrenti.
punto 5
Al fine di poter valutare l'esistenza o meno di una violazione dell'art. 95 del trattato CEE, il giudice nazionale ha proposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 95,1o comma, del trattato CEE debba interpretarsi nel senso che il whisky scozzese e, rispettivamente, il vino di frutta di tipo liquoroso, quali sono definiti nella legge e nel fascicolo debbano considerarsi “ prodotti similari ” e che le due merci debbano considerarsi importate e, rispettivamente, di produzione nazionale, con la conseguenza che è incompatibile con detta disposizione l'istituire un sistema fiscale a norma del quale il whisky è tassato, come gli altri superalcolici distillati, secondo un'aliquota composta riferita in parte alla gradazione della merce e in parte al prezzo della stessa, mentre per il vino di frutta, come pure per il vino d'uva, vige un sistema di tassazione a norma del quale si tiene conto unicamente della quantità, dal momento che i sistemi di tassazione implicano un'imposta inferiore per il vino di frutta (e d'uva) che per il whisky, dal momento che le norme fiscali non distinguono a seconda del paese di origine della merce, dal momento che nello Stato membro di cui trattasi non si produce whisky, e tuttavia i prodotti consumati soggetti all'imposta più elevata sui superalcolici sono per circa 3/4 di produzione nazionale, e dal momento che i vini di frutta di tipo liquoroso consumati sono, per oltre il 99%, di produzione nazionale.
2) Se l'art. 95, 2o comma, del trattato CEE si debba interpretare nel senso che, nelle circostanze indicate nella questione sub 1, si deve effettuare il confronto fra le imposte gravanti sul whisky scozzese e quelle gravanti sul vino di frutta di tipo liquoroso e, in caso affermativo, se le imposte riferite al prezzo della merce, alla quantità e alla gradazione alcolica, quali sono descritte nel fascicolo, siano in contrasto con detta disposizione.
3) Se abbia rilievo per la soluzione delle questioni 1 e 2 il fatto che l'origine storica della tassazione del vino di frutta consiste nel desiderio di dare ai frutticoitori, i quali operano in una difficile situazione climatica, migliori possibilità di sfruttamento per la loro produzione ».
punto 6
Osservazioni scritte sono state presentate dall'attrice nella causa principale, dal governo del Regno di Danimarca, dal governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee.
SENTENZA › In diritto › Sull'art. 95, 1o comma, del trattato CEE
punto 7
Con la prima questione, la Corte è invitata ad interpretare la nozione di « prodotti similari » ai sensi dell'art. 95, 1o comma, del trattato CEE.
punto 8
Secondo l'attrice nella causa principale, i whisky scozzesi e i vini di frutta di tipo liquoroso sarebbero prodotti comparabili e analoghi, che risponderebbero alle medesime esigenze del consumatore. L'elemento decisivo della similarità sarebbe dato dal grado di fungibilità e non dalla materia prima del prodotto, dal suo processo di fabbricazione o dalla sua classificazione nella tariffa doganale comune. L'attrice nella causa principale insiste più in particolare sul fatto che il tenore alcolico dei vini liquorosi può essere costituito per il 95% di alcool etilico distillato aggiunto, che il loro gusto e il loro colore sono modificati mediante aggiunta di essenze o di sostanze aromatiche e che il whisky scozzese è normalmente consumato in forma di soluzione di titolo alcolico pari o persino inferiore a quello dei vini liquorosi.
punto 9
Il governo danese, sostenuto dal governo italiano, osserva che il whisky scozzese e i vini di frutta di tipo liquoroso differiscono sia per le materie prime e per i processi di fabbricazione rispettivi (distillazione per il whisky, fermentazione naturale per i vini di frutta) sia per le loro caratteristiche e qualità organolettiche. Per questo motivo, i prodotti rientrerebbero in voci diverse della tariffa doganale comune. L'aggiunta di alcool neutro non potrebbe trasformare il vino di frutta in un superalcolico.
punto 10
La Commissione condivide la tesi secondo cui i prodotti di cui è causa non sarebbero analoghi e comparabili nella loro utilizzazione e non potrebbero essere considerati similari ai sensi dell'art. 95, 1o comma.
punto 11
Per valutare il carattere della similarità su cui è basato il divieto di cui all'art. 95, 1o comma, occorre esaminare, come la Corte ha dichiarato nella sua sentenza 17 febbraio 1976 (causa 45/75, Rewe, Race. pag. 181), se i prodotti presentino proprietà analoghe e rispondano alle stesse esigenze dei consumatori. Sancendo un'interpretazione ampia della nozione di similarità nelle sentenze 27 febbraio 198Û (causa 168/78, Commissione/Francia, Race. pag. 347) e 15 luglio 1982 (causa 216/81, Cogis, Race. pag. 2701), la Corte ha valutato la similarità in base ad un criterio non di rigorosa identità ma di analogia e di comparabilità nell'utilizzazione. Per la valutazione del carattere della similarità va quindi preso in considerazione, in primo luogo, un complesso di caratteristiche obiettive delle due categorie di bevande, quali la loro origine, i loro processi di fabbricazione, le loro qualità organolettiche, in particolare, il gusto e la gradazione alcolica, e, in secondo luogo, il fatto che le due categorie di bevande possano o meno rispondere alle stesse esigenze dei consumatori.
punto 12
Occorre constatare che le due categorie di bevande presentano caratteristiche manifestamente diverse. I vini di frutta di tipo liquoroso sono prodotti a base di frutta ottenuti per fermentazione naturale, mentre i whisky scozzesi sono prodotti a base di cereali ottenuti per distillazione. Analogamente, le qualità organolettiche dei due prodotti differiscono. Come è stato precisato nella sentenza Rewe (precitata), non è sufficiente, ai fini dell'applicazione del divieto sancito dall'art. 95, n. 1, che una stessa materia prima, come l'alcool, sia presente in entrambi i prodotti; è inoltre necessario, perché vi sia similarità, che tale materia prima sia presente in essi in proporzioni più o meno uguali. A questo proposito, va rilevato che il whisky scozzese ha un titolo alcolico di 40o vol., mentre i vini di frutta di tipo liquoroso considerati dalla legge danese hanno al massimo una gradazione alcolica di 20o voi.
punto 13
Il fatto che il whisky scozzese possa prestarsi alle stesse modalità di consumo dei vini di frutta di tipo liquoroso venendo utilizzato come aperitivo diluito con acqua o succo di frutta, anche ammesso che fosse dimostrato, non basterebbe a rendere tale prodotto similare a quest'ultima categoria di bevande le cui caratteristiche intrinseche sono fondamentalmente diverse.
punto 14
Per quanto concerne l'interpretazione dell'art. 95, 1o comma, del trattato CEE, la prima questione va pertanto risolta nel senso che prodotti quali il whisky scozzese e i vini di frutta di tipo liquoroso non possono essere considerati prodotti similari.
SENTENZA › In diritto › Sull'art. 95, 2o comma, del trattato CEE
punto 15
La seconda questione del giudice nazionale è diretta a stabilire se, nel caso in cui non siano similari, il whisky scozzese ed i vini di frutta di tipo liquoroso debbano essere considerati prodotti concorrenti e se, in caso affermativo, una diversità di regime fiscale dei due prodotti, come quella risultante dalla precitata legge danese, debba essere considerata incompatibile con l'art. 95, 2o comma, del trattato CEE.
punto 16
La ricorrente nella causa principale sostiene che, in base alla giurisprudenza, bisogna considerare, nell'esame del rapporto di concorrenza, le possibilità di evoluzione del mercato e la potenziale fungibilità fra i prodotti. Il whisky scozzese rappresenterebbe per il consumatore medio inglese o scozzese ciò che il vino di frutta rappresenta per il consumatore medio danese. Sotto il profilo dell'onere fiscale in relazione alla quantità del prodotto, al suo titolo alcolico e al suo prezzo, considerati dalla Corte come criteri di raffronto, il whisky scozzese sarebbe gravato da imposta in misura notevolmente superiore rispetto al prodotto concorrente danese.
punto 17
Il governo danese e il governo della Repubblica italiana osservano che alla luce delle loro caratteristiche specifiche, delle loro qualità organolettiche ed in particolare della loro diversa gradazione alcolica, il whisky scozzese e i vini liquorosi non costituiscono prodotti concorrenti. Gli Stati membri avrebbero la facoltà di assoggettare i superalcolici ad una tassazione più elevata rispetto ai vini e la legge danese non avrebbe né per oggetto né per effetto di proteggere una determinata categoria di bevande. II governo danese fa, per il resto, osservare che il regime fiscale danese non ha avuto un effetto dissuasivo sulle importazioni; risulterebbe infatti dalle statistiche che dal 1980, anno dell'adozione dell'attuale regime fiscale a seguito della sentenza della Corte 27 febbraio 1980 (causa 171/78, Commissione/Danimarca, Race. pag. 447), che censurava la discriminazione operata dalla legge anteriore a favore dell'aquavit, al 1985, le importazioni di whisky sono aumentate di oltre il 30% anche se le vendite della ricorrente nella causa principale hanno accusato una flessione.
punto 18
Secondo la Commissione, si deve esaminare se il sistema fiscale danese abbia un carattere protezionistico nei confronti della produzione nazionale. Essa rileva, a tal fine, che i superalcolici fortemente gravati da imposta sono per la maggior parte prodotti di origine nazionale. Un regime basato, per il whisky ed i superalcolici nazionali, sul titolo alcolico e sui prezzi, e, per i vini liquorosi nazionali e importati, solo sul volume, sarebbe compatibile con l'art. 95, 2o comma, purché una quota sostanziale della produzione nazionale si ritrovasse in ciascuna delle categorie fiscali.
punto 19
L'art. 95, 2o comma, del trattato CEE vieta ad uno Stato membro di assoggettare i prodotti degli altri Stati membri a tributi interni tali da proteggere indirettamente altri prodotti nazionali.
punto 20
Esso persegue così la finalità generale di garantire la neutralità fiscale e tende a far sì che uno Stato membro non discrimini un prodotto originario di un altro Stato membro favorendo, tramite la sua legge fiscale interna, prodotti di fabbricazione nazionale e creando così ostacoli alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri.
punto 21
Dagli atti trasmessi dal giudice nazionale e dalle osservazioni presentate alla Corte emerge che il prodotto soggetto all'imposizione fiscale meno gravosa è un prodotto quasi esclusivamente di fabbricazione nazionale e che il whisky, prodotto esclusivamente importato, non è gravato da imposta in quanto tale, ma in quanto bevanda alcolica rientrante nella categoria fiscale dei superalcolici, bevande ad elevato tenore alcolico, nella quale figurano altri prodotti, in gran maggioranza prodotti nazionali.
punto 22
Onde consentire al giudice nazionale di stabilire se, stando così le cose, la differenza di tassazione operata dal regime fiscale danese costituisca una violazione dell'art. 95, 2o comma, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante (cfr. in particolare sentenza 15 marzo 1973, causa 319/81, Commissione/Italia, Race, pag. 601), il diritto comunitario non limita, nello stadio attuale della sua evoluzione, la libertà di ciascuno Stato membro di istituire sistemi impositivi differenziati per taluni prodotti, in funzione di criteri obiettivi, quali eventualmente la natura delle materie prime utilizzate o i processi di fabbricazione applicati. Siffatte differenziazioni sono compatibili col diritto comunitario purché perseguano obiettivi di politica economica compatibili, anch'essi, con gli imperativi del trattato e del diritto derivato, e le loro modalità siano tali da evitare qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti dei prodotti importati dagli altri Stati membri, o di protezione a favore di prodotti nazionali concorrenti.
punto 23
Di conseguenza, e senza che si renda necessario pronunciarsi sull'esistenza di un eventuale rapporto di concorrenza tra il whisky scozzese e i vini di frutta di tipo liquoroso, la seconda questione va risolta nel senso che, nello stadio attuale della sua evoluzione, il diritto comunitario, ed in particolare l'art. 95, 2o comma, del trattato CEE, non osta all'applicazione di un sistema di tassazione differenziato per talune bevande in base a criteri obiettivi; un siffatto sistema non produce effetti protezionistici a favore di un prodotto nazionale qualora in ciascuna categoria fiscale figuri una quota sostanziale della produzione interna di bevande alcoliche.
punto 24
Alla luce della soluzione data alle due prime questioni non è necessario risolvere la terza questione.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 25
Le spese sostenute dal governo del Regno di Danimarca, dal governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dall'Østre Landsret, con ordinanza 27 settembre 1984, dichiara:
1) L'art. 95, 1o comma, del trattato CEE va interpretato nel senso che prodotti quali il whisky scozzese e i vini di frutta di tipo liquoroso non possono essere considerati prodotti similari.
2) Nello stadio attuale della sua evoluzione, il diritto comunitario, ed in particolare l'art. 95, 2o comma, del trattato CEE, non osta all'applicazione di un sistema di tassazione differenziato per talune bevande in base a criteri obiettivi; un siffatto sistema non produce effetti protezionistici a favore di un prodotto nazionale qualora in ciascuna categoria fiscale figuri una quota sostanziale della produzione interna di bevande alcoliche.
Firme
Koopmans
Everling
Bahlmann
Joliét
Bosco
Due
Galmot
Kakouris
Schockweiler
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 4 marzo 1986.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente f.f.
T. Koopmans
presidente di sezione