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Sez. 2, Sentenza n. 161 del 08/01/1966 (Rv. 320312 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - CONVENZIONI STIPULATE TRA IL PROFESSIONISTA E IL CLIENTE.*
Stato
decisa il 1966-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320312-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - CONVENZIONI STIPULATE TRA IL PROFESSIONISTA E IL CLIENTE.*

Deve considerarsi nulla, siccome contraria al principio della inderogabilita dei minimi di tariffa professionale forense, in materia civile, di cui all'art. 24 della legge n.794 del 1942, la convenzione che soddisfi il professionista in misura globale e con un compenso forfettario, predeterminato aprioristicamente, per una somma di attivita professionali, dovendo il compenso essere determinato con riferimento ad ogni singolo affare, nel rispetto del su ricordato inderogabile principio. Deve invece, ritenersi lecita, in relazione al principio della inderogabilita dei minimi di tariffa professionale, sancita, a salvaguardia del decoro e della dignita della professione forense, dall'art. 24 del la legge n.794 del 1942, la convenzione stipulata tra il professionista e il cliente che, predisponendo preventivamente le regole che dovranno essere osservate nell'evoluzione dei loro futuri rapporti, preveda per i procedimenti ad esito favorevole il rigoroso rispetto dei minimi di tariffa e per quelli di risultato sfavorevole la rinunzia del legale alle sue spettanze, incidendo tale rinunzia - sia essa totale che parziale - su di un diritto disponibile del professionista. - nella specie e stata ritenuta la liceita della convenzione conclusa tra l'i.N.A.M., ed un legale esterno all'istituto, in base alla quale il professionista si era impegnato ad accettare, a completa tacitazione delle sue spettanze, il pagamento delle spese, competenze ed onorari, nella misura in cui sarebbero stati liquidati dal giudice a carico della controparte soccombente e da questa pagati all'istituto, ovvero, in Mancanza di tale liquidazione, secondo i minimi della tariffa professionale, rinunciando, quindi, il professionista a richiedere qualsiasi compenso in caso di insolvibilita della controparte o in caso di integrale compensazione o di condanna dell'istituto alle spese, salvo il rimborso delle spese vive -. *

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)