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Corte di giustizia dell'Unione europea

Trib. UE, Sentenza (Terza Sezione ampliata) del 3 giugno 1999, causa T-17/96

Decisione
decisa il 1999-06-03
ECLI
ECLI:EU:T:1999:119

Epigrafe

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) 3 giugno 1999 Nella causa T-17/96, Television française 1 SA (TFl), società di diritto francese, con sede in Parigi, rappresentata dagli avv.ti Georges Vandersanden, Jean-Paul Hordies e Agnès Maqua, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la società fiduciaria Myson SARL, 30, rue de Cessange, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Gerard Rozet, consigliere giuridico, e Klaus Wiedner, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, convenuta, sostenuta da Repubblica francese, rappresentata dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dai signori Philippe Martinet, segretario degli Affari esteri, e Frédérik Million, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II, interveniente, avente ad oggetto, in via principale, la domanda basata sull'art. 175 del Trattato CE (divenuto art. 232 CE) diretta a far dichiarare che la Commissione, omettendo di prendere posizione in merito alla denuncia formulata dalla ricorrente nei confronti della Repubblica francese in ordine alla compatibilità delle modalità di finanziamento delle catene televisive pubbliche, France 2 e France 3 (France-Télévision), con gli artt. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE), 90, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 86, n. 1, CE) e 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato medesimo e, in subordine, la domanda basata sull'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), diretta all'annullamento della pretesa decisione di rigetto della denuncia della ricorrente contenuta nella lettera della Commissione 11 dicembre 1995, IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata), composto dai signori M. Jaeger, presidente, e K. Lenaerts, dalla signora V. Tiili, e dai signori J. Azizi e P. Mengozzi, giudici, cancelliere: H. Jung vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 24 novembre 1998, ha pronunciato la seguente

Sentenza › I fatti all'origine della controversia

punto 1
Soggetta al monopolio statale sino al 1982, la diffusione televisiva in Francia ha conosciuto, da quel momento in poi, una progressiva liberalizzazione. Al giorno d'oggi, il panorama audiovisivo francese comprende, a fianco del settore pubblico composto dalle emittenti pubbliche France 2 e France 3 (che costituiscono il gruppo France-Télévision, in prosieguo: «France-Télévision»), varie società televisive private.
punto 2
Mentre il finanziamento del settore della televisione privata è alimentato esclusivamente dagli introiti provenienti dalla pubblicità (pubblicità in senso stretto, sponsorizzazione di programmi, programmi di ed. tele-acquisti), le emittenti pubbliche dispongono non solo degli introiti derivanti dalla pubblicità, bensì parimenti di vari finanziamenti pubblici (ripartizione del gettito dei diritti audiovisivi, stanziamenti finanziari specifici, sovvenzioni, ecc.).
punto 3
II 10 marzo 1993, la ricorrente, Télévision française 1 SA (TFl), presentava dinanzi alla Commissione una denuncia diretta contro le modalità di finanziamento e di gestione delle emittenti di France-Télévision. E pacifico che in tale denuncia sia stata fatta espressamente valere la violazione degli artt. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE), 90, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 86, n. 1, CE) e 92 del Trattato CE (divenuto, con modificazioni, art. 87 CE), specificamente indicati.
punto 4
II 16 luglio 1993, la Commissione inviava una richiesta di chiarimenti alla ricorrente, cui quest'ultima rispondeva il 30 settembre successivo.
punto 5
II 5 luglio 1995, il membro della Commissione signor Van Miert informava la ricorrente in ordine al fatto che alla Commissione erano giunte analoghe denunce riguardanti altri Stati membri e tutte relative alla stessa problematica generale del finanziamento della televisione pubblica e che, conseguentemente, la Commissione aveva deciso di avviare uno studio in merito sui dodici Stati membri, all'epoca, dell'Unione. La Commissione aggiungeva che, in considerazione delle difficoltà metodologiche e dell'estensione dell'indagine, tale studio non era ancora ultimato, bensì avrebbe fornito i primi risultati prima dell'estate del 1995. La Commissione faceva tuttavia presente di trovarsi nell'impossibilità di fissare una scadenza precisa per quanto riguardava l'elaborazione della relazione. La Commissione invitava, infine, la ricorrente a comunicarle gli elementi atti a provare che France-Télévision beneficiasse di aiuti di Stato manifestamente sproporzionati rispetto ai suoi obblighi di servizio pubblico.
punto 6
Con lettera 3 ottobre 1995 la ricorrente ricordava alla Commissione che, in Francia, gli aiuti di Stato alle emittenti pubbliche falsavano deliberatamente il gioco della concorrenza rispetto al complesso delle emittenti private. Sottolineando di non poter attendere ancora anni, essa chiedeva pertanto formalmente alla Commissione — ove tale richiesta doveva all'occorrenza intendersi come diffida — di «prendere posizione e di agire con riguardo ai motivi dedotti nella denuncia» del 10 marzo 1993.
punto 7
L'11 dicembre 1995 la convenuta inviava alla ricorrente una lettera in cui precisava, in particolare, quanto segue: «In esito ai risultati dello studio concernente il finanziamento delle televisioni pubbliche dei dodici Stati membri dell'Unione europea anteriormente al 1o gennaio 1995, abbiamo indirizzato alle autorità francesi, in data 21 novembre 1995, una lettera contenente una serie di quesiti la cui risposta ci consentirà di poter procedere a una decisione circa il seguito della vostra denuncia. Sarà nostra cura tenervi al corrente del prosieguo dell'istruttoria e chiedervi, all'occorrenza, chiarimenti ulteriori».

Sentenza › Il procedimento

punto 8
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 febbraio 1996, la TFl ha proposto il presente ricorso.
punto 9
Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale in data 4 luglio 1996, la Repubblica francese ha chiesto d'intervenire a sostegno della convenuta. Con ordinanza 17 settembre 1996 del presidente della Quinta Sezione ampliata, la domanda è stata accolta.
punto 10
Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 2 giugno 1997, la Commissione ha depositato nel fascicolo la copia della lettera 15 maggio 1997, indirizzata alla ricorrente ex art. 6 del regolamento della Commissione (CE) 25 luglio 1963, n. 99, relativo alle audizioni previste all'art. 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268; in prosieguo: il «regolamento n. 99/63»), con cui informava la ricorrente medesima di non poter dare, in considerazione delle informazioni in suo possesso, esito favorevole alla denuncia nella parte riguardante le violazioni degli artt. 85 e 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE). La Commissione ha invitato la ricorrente a presentare osservazioni entro il termine di due mesi a decorrere dal 15 maggio 1997. Essa ha aggiunto che, in esito delle censure relative alla violazione dell'art. 90 del Trattato, non risultava provato che i fatti denunciati costituissero una violazione.
punto 11
In considerazione della lettera 15 maggio 1997 le parti sono state invitate, con lettera 17 giugno 1997 del cancelliere del Tribunale, a presentare osservazioni in merito al prosieguo del procedimento e in ordine alla questione se vi fosse ancora luogo a statuire. La convenuta, la ricorrente e l'interveniente hanno risposto a tale invito in data, rispettivamente, 2, 17 e 18 luglio 1998.
punto 12
Con decisione del Tribunale 21 settembre 1998, il giudice relatore è stato assegnato alla Terza Sezione (ampliata), alla quale la causa è stata conseguentemente attribuita.
punto 13
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
punto 14
All'udienza del 24 novembre 1998 le parti hanno svolto le proprie difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale.

Sentenza › Conclusioni delle parti

punto 15
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia: dichiarare l'inadempimento della Commissione, avendo essa omesso di esprimere la propria posizione entro il termine di due mesi a decorrere dalla diffida del 3 ottobre 1995; ordinare alla Commissione di agire emanando una decisione sulla denuncia; in subordine, annullare la posizione espressa dalla Commissione I'11 dicembre 1995; condannare la Commissione a tutte le spese di causa.
punto 16
La convenuta conclude che il Tribunale voglia: dichiarare il ricorso per carenza irricevibile e, in subordine, infondato; dichiarare irricevibile il ricorso di annullamento proposto in subordine; condannare la ricorrente alle spese.
punto 17
La Repubblica francese, interveniente, fa proprie le conclusioni della Commissione.

Sentenza › Sul ricorso per carenza › Sulla ricevibilità › Sulla ricevibilità del ricorso, nella parte in cui è diretto contro l'omissione della Commissione di agire ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato CE › — Motivi e argomenti della convenuta

punto 18
La Commissione sostiene, in primo luogo, che il ricorso, nella parte in cui contesta alla Commissione stessa di essere venuta meno al preteso obbligo di dar corso al procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE), sarebbe irricevibile per difetto di legittimazione attiva della ricorrente. La Commissione fa valere al riguardo che la decisione che essa deve emanare nell'ambito dell'esame della compatibilità di una misura denunciata come costitutiva di un aiuto di Stato sarà notificata, dal momento in cui risulti provato che si tratti di un aiuto di Stato a termini degli artt. 92 e 93 del Trattato CE, alla Repubblica francese. Destinataria di tale decisione non potrebbe essere la ricorrente che, conseguentemente, non possiederebbe lo status per agire nei confronti della Commissione sulla base del ricorso volto a far dichiarare il preteso inadempimento che consisterebbe nella pretesa emanazione di un atto non diretto alla ricorrente medesima.
punto 19
La Commissione sottolinea che le norme procedurali applicabili nell'ambito degli artt. 85 e 86 del Trattato non potrebbero essere assimilate a quelle applicabili agli artt. 92 e 93 del Trattato, atteso che le norme in materia di concorrenza riguardanti la condotta delle imprese attribuiscono necessariamente un ruolo determinante alle parti denuncianti, mentre, nel settore degli aiuti di Stato, l'interlocutore principale della Commissione è lo Stato membro di cui sia contestata la condotta.
punto 20
La Commissione riconosce, tuttavia, che il Trattato ha riservato, nel dialogo tra lo Stato membro de quo e la Commissione, un determinato ruolo ai terzi interessati. A tal riguardo, essa fa presente di essere tenuta — qualora, in esito ad un primo esame, non siano venuti meno tutti i dubbi in merito alla compatibilità di un aiuto con il mercato comune — ad avviare il procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato. Nell'ambito di tale procedimento la Commissione dovrebbe intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni, ma tale comunicazione serve all'unico scopo « di ottenere, da parte degli interessati, tutte le informazioni atte ad illuminare la Commissione circa il suo successivo comportamento» (v. sentenza della Corte 12 luglio 1973, causa 70/72, Commissione/Germania, Race, pag. 813, punto 19).
punto 21
La Commissione deduce che la denunciante non possiede uno status particolare nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato, ragion per cui non sarebbe concepibile che una decisione le venga direttamente indirizzata (v. sentenze della Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Race. pag. I-1125, punto 28; 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Race. pag. I-3203, punto 10; conclusioni dell'avvocato generale Tesauro relative alla sentenza della Corte 19 maggio 1993, causa C-198/91, Cook/Commissione, Race. pagg. I-2487 e I-2502, in particolare pag. I-2510).
punto 22
La Commissione sottolinea, in secondo luogo, che le disposizioni di cui all'art. 175, terzo comma, del Trattato CE (divenuto art. 232, terzo comma, CE) non potrebbero essere interpretate estensivamente, in modo da legittimare i terzi interessati alla proposizione del ricorso. A suo parere, la significativa differente redazione del quarto comma dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) rispetto al terzo comma dell'art. 175 del Trattato dovrebbe essere considerata quale prova del fatto che la legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 175 del Trattato è più limitata rispetto a quella basata sull'art. 173 del Trattato. Richiamandosi alla sentenza della Corte 10 giugno 1982, causa 246/81, Lord Bethell/Commissione (Race. pag. 2277, punto 16), nonché all'ordinanza del Tribunale 23 gennaio 1991, causa T-3/90, Prodifarma/Commissione (Race. pag. II-1, punto 35), la Commissione sostiene che unicamente il destinatario dell'atto sarebbe legittimato a proporre ricorso ai sensi dell'art. 232 CE.
punto 23
La Commissione sottolinea, inoltre, la differenza tra la causa in esame e quella oggetto della sentenza della Corte 16 febbraio 1993, causa C-107/91, ENU/Commissione (Race. pag. I-599, punti 15-17), in cui la Corte ha dichiarato ricevibile il ricorso per inadempimento proposto da un'impresa attribuendo rilievo alla circostanza che l'impresa stessa era direttamente e individualmente interessata dall'atto, ancorché non ne fosse formalmente il destinatario. Infatti, la posizione dell'ENU, che nell'economia del Trattato EA riveste lo status di singolo, differirebbe da quella della ricorrente della specie, in quanto l'ENU era il destinatario reale della decisione richiesta ed in quanto tale decisione poteva produrre effetti giuridici nei suoi confronti, mentre la decisione chiesta dalla TFl costituirebbe una decisione indirizzata alla Francia che non produrrebbe effetti diretti nei confronti della TFl medesima.
punto 24
La Commissione sottolinea che la dichiarazione di irricevibilità del ricorso per inadempimento in esame non implicherebbe sotto alcun profilo una lacuna del sistema di tutela dei legittimi interessi dei terzi interessati, atteso che gli organi giurisdizionali nazionali e la Commissione svolgono un ruolo complementare. A fronte di una violazione, da parte di un'autorità nazionale, del disposto di cui all'ultimo periodo dell'art. 93, n. 3 del Trattato, i giudici nazionali dovrebbero infatti disporre tutti i provvedimenti necessari per garantire la salvaguardia degli interessi dei terzi interessati.
punto 25
La Repubblica francese aggiunge che la giurisprudenza elaborata nell'ambito delle denunce relative agli artt. 85 e 86 del Trattato non sarebbe pertinente, in quanto, in materia di concorrenza, i regolamenti del Consiglio 6 febbraio 1992, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»), e n. 99/63 hanno attribuito alla parte denunciante uno status particolare, mentre non è stato ancora elaborato un regolamento di procedura relativo agli artt. 92 e 93 del Trattato e non vi è alcuna disposizione che obblighi la Commissione a significare eventualmente a una parte denunciante il proprio intendimento di non dare esito favorevole alla denuncia. La parte interveniente sottolinea, d'altro canto, che non spetta unicamente alla Commissione vigilare sul rispetto dell'art. 93, n. 3, del Trattato, atteso che i giudici nazionali devono dichiarare l'illegittimità delle misure di aiuto non notificate, con tutte le relative conseguenze, disponendo all'occorrenza la loro restituzione, anche quando sia stata adita la Commissione (v. sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires, Race. pag. I-5505). L'irricevibilità di un ricorso per inadempimento diretto avverso il diniego di avvio del procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato, ovvero avverso il rigetto di una denuncia non priverebbe, quindi, la ricorrente del diritto alla proposizione di un'effettiva azione giurisdizionale.

Sentenza › Sul ricorso per carenza › Sulla ricevibilità › Sulla ricevibilità del ricorso, nella parte in cui è diretto contro l'omissione della Commissione di agire ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato CE › — Giudizio del Tribunale

punto 26
Ai sensi dell'art. 175, terzo comma, del Trattato, ogni persona fisica o giuridica può adire il giudice comunitario per contestare a una delle istituzioni comunitarie di aver omesso di emanare nei suoi confronti un atto diverso da una raccomandazione o da un parere.
punto 27
Dalla giurisprudenza emerge che gli artt. 173 e 175 del Trattato sono espressione di uno stesso rimedio giuridico e che l'art. 175, terzo comma, del Trattato dev'essere interpretato nel senso che conferisce ai singoli la possibilità di proporre il ricorso per inadempimento non solo nei confronti dell'istituzione che avrebbe omesso di emanare un atto di cui siano destinatari, bensì parimenti nei confronti di un'istituzione che abbia omesso di emanare un atto che li riguardi direttamente e individualmente (v. sentenza della Corte 26 novembre 1996, causa C-68/95, T. Port, Race. pag. I-6065, punto 59).
punto 28
Ne consegue che la Commissione erroneamente ritiene irricevibile il ricorso per inadempimento, nella parte in cui è diretto contro la sua inerzia ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato, sulla base del solo rilievo che la ricorrente non è potenziale destinataria di alcuna delle tre decisioni che la Commissione stessa poteva emanare, nella specie, nei confronti della Repubblica francese, in esito alla fase preliminare di esame di cui all'art. 93, n. 3, del Trattato, vale a dire o una decisione che dichiarasse che le misure denunciate non costituivano un « aiuto » ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE o una decisione che dichiarasse che le misure, ancorché costituissero un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, erano compatibili con il mercato comune, in considerazione dell'art. 92, nn. 2 o 3, del Trattato, ovvero, infine, nell'ipotesi in cui la Commissione avesse acquisito il convincimento contrario o non avesse potuto superare tutte le difficoltà insite nella valutazione delle misure in questione, la decisione di avviare il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, CE.
punto 29
Occorre quindi esaminare se la ricorrente sia direttamente e individualmente interessata da tali atti.
punto 30
A tal riguardo, emerge dalla sentenza del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-435/93, ASPEC e a./Commissione, Race. pag. II-1281, punto 60), che un'impresa dev'essere considerata direttamente interessata da una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato quando la volontà delle autorità nazionali di dar corso al progetto di aiuti non lasci spazio a dubbi. Orbene, nella specie, è pacifico che i vari stanziamenti finanziari di cui trattasi sono stati e continuano ad essere concessi dalle competenti autorità francesi. Ciò premesso, la ricorrente dev'essere considerata direttamente interessata.
punto 31
Si deve ricordare inoltre che, secondo costante giurisprudenza, qualora, senza promuovere il procedimento ex art. 93, n. 2 del Trattato, la Commissione rilevi, sulla base del n. 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, i beneficiari delle garanzie procedurali previste dall'art. 93, n. 2, del Trattato possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare tale decisione della Commissione dinanzi al giudice comunitario (v., da ultimo, sentenze della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Race. pag. I-1719, punti 40 e 47, e del Tribunale 16 settembre 1998, causa T-188/95, Waterleiding Maatschappij/Commissione, Race. pag. II-3713, punto 53). Gli interessati ai sensi dell'art. 93, n. 2 del Trattato, che devono essere considerati interessati individualmente, sono le persone, imprese o associazioni i cui interessi siano eventualmente colpiti dall'erogazione dell'aiuto, vale a dire, in particolare, le imprese concorrenti (v. Commissione/Sytraval e Brink's France, citata supra, punto 41). Nella specie è pacifico che la ricorrente costituisca una parte interessata ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, status che deriva dalla sua posizione di gestore di una delle emittenti televisive private che si trova in rapporto di concorrenza con le emittenti televisive pubbliche beneficiarie degli stanziamenti finanziari contestati e che deriva, inoltre, dal fatto di essere l'autrice della denuncia da cui è scaturito l'esame preliminare dei detti stanziamenti effettuati dalla Commissione.
punto 32
Si deve rilevare, infine, che la decisione di dare avvio al procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato costituisce il presupposto necessario per lo svolgimento di un procedimento che deve sfociare nell'emanazione, da parte della Commissione, di una decisione definitiva riguardante individualmente la ricorrente, quale una decisione che dichiari le misure denunciate — la cui qualificazione come aiuto presentava sino a quel momento gravi difficoltà — compatibili con il mercato comune.
punto 33
La ricorrente dev'essere pertanto considerata direttamente e individualmente interessata dalle decisioni che la Commissione può emanare a seguito dell'avvio, da parte della medesima, del procedimento preliminare di esame degli stanziamenti attribuiti dalle autorità francesi alle società televisive pubbliche.
punto 34
Peraltro, con lettera 3 ottobre 1995, la ricorrente ha validamente intimato alla Commissione di agire, ai sensi dell'art. 175 del Trattato, in base agli artt. 92 e 93 del Trattato.
punto 35
Si deve ricordare, infine, che l'eventuale esistenza di rimedi giuridici nazionali, che offrano alla ricorrente la possibilità di opporsi all'attribuzione alle emittenti pubbliche degli stanziamenti contestasti, non può influire sulla ricevibilità della presente domanda di declaratoria dell'inadempimento (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 5 giugno 1996, causa T-398/94, Kahn Scheepvaart/Commissione, Race. pag. II-477, punto 50).
punto 36
Ne consegue che il ricorso per inadempimento, nella parte in cui è diretto contro l'omissione, da parte della Commissione, di agire ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato, è ricevibile.

Sentenza › Sul ricorso per carenza › Sulla ricevibilità › In ordine alla ricevibilità del ricorso, nella parte in cui è diretto contro l'omissione, da parte della Commissione, di agire ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato › — Argomenti delle parti

punto 37
La Commissione rammenta che, conformemente all'art. 175 del Trattato, il ricorso per carenza è ricevibile soltanto quando l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Orbene, la lettera 3 ottobre 1995, che menziona la denuncia diretta contro il finanziamento della televisione pubblica e gli aiuti di Stato a favore della medesima, non può essere considerata, in base agli artt. 85 e 86 del Trattato, quale «richiesta di agire» ai sensi dell'art. 175 del Trattato. Tale interpretazione troverebbe conferma nella risposta interlocutoria della Commissione stessa, il cui tenore evidenzierebbe come essa avesse inteso che la lettera del 3 ottobre 1995 si riferisse esclusivamente agli elementi di aiuto di Stato denunciati in data 10 marzo 1993.
punto 38
La Commissione rileva parimenti che la lettera 3 ottobre 1995 non indicherebbe con precisione l'atto o la decisione che la Commissione avrebbe omesso di emanare. Orbene, costituirebbe giurisprudenza costante che la Commissione non è tenuta a procedere ad istruttoria e, a fortiori, a notificare una comunicazione di addebiti con cui venga eventualmente contestata la violazione delle norme contenute negli artt. 85 e 86 del Trattato, quando ciò non ricada nella sfera della sua competenza esclusiva (v. sentenza del Tribunale 18 settembre 1992, causa T-24/90, Automec/Commissione, Race. pag. II-2223). Ciò premesso, la lettera 3 ottobre 1995, con cui non viene richiesta l'emanazione di una decisione di rigetto di una denuncia — cui solamente la ricorrente avrebbe diritto — non potrebbe essere considerata conforme ai requisiti posti dall'art. 175 del Trattato.
punto 39
La Commissione ne trae la conclusione che la lettera 3 ottobre 1995 non risponderebbe ai requisiti di chiarezza e di precisione postulati dalla giurisprudenza in materia di ricevibilità dei ricorsi per inadempimento (v. sentenze della Corte 10 giugno 1986, cause riunite 81/85 e 119/85, Usinor/Commissione, Race, pag. 1777, e 6 dicembre 1990, causa C-180/88, Wirtschaftsvereinigung Eisenund Stahlindustrie/Commissione, Race. pag. I-4413).
punto 40
La ricorrente contesta che la lettera 3 ottobre 1995 non possa essere considerata quale comunicazione di diffida, riguardante, oltre al regime degli aiuti, la violazione dell'art. 85 del Trattato. Essa rammenta, in proposito, di aver chiesto, in tale lettera, alla Commissione di esprimere la propria posizione e di agire in merito ai motivi dedotti nella denuncia. Orbene, sottolinea la ricorrente, il titolo della denuncia del 10 marzo 1993 faceva espresso riferimento all'art. 85 del Trattato e riguardava la violazione di tale articolo. La ricorrente sostiene, peraltro, che il denunciante non avrebbe solamente il diritto di proporre ricorso di annullamento avverso la decisione di rigetto di una denuncia, bensì parimenti di intimare alla Commissione di agire e, all'occorrenza, di agire in giudizio in base all'art. 175 del Trattato.

Sentenza › Sul ricorso per carenza › Sulla ricevibilità › In ordine alla ricevibilità del ricorso, nella parte in cui è diretto contro l'omissione, da parte della Commissione, di agire ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato › — Giudizio del Tribunale

punto 41
A termini dell'art. 175, secondo comma, del Trattato, il ricorso per inadempimento è ricevibile soltanto quando l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Tale intimazione nei confronti dell'istituzione costituisce una formalità essenziale e produce l'effetto, da un lato, di far decorrere il termine di due mesi entro il quale l'istituzione è tenuta a prendere posizione e, dall'altro, di delimitare l'ambito entro il quale il ricorso potrà essere presentato nel caso in cui l'istituzione si astenga dal prendere posizione. Ancorché non soggetta a requisiti di forma particolare, è tuttavia necessario che l'intimazione sia sufficientemente chiara e precisa, in modo da consentire alla Commissione di conoscere concretamente il contenuto della decisione che le si chiede di adottare e che evidenzi di essere intesa a costringere la Commissione a prendere posizione (v., in tal senso, sentenza Usinor/Commissione, menzionata supra al punto 39, punto 15).
punto 42
Nella specie, nella lettera 3 ottobre 1995 la ricorrente fa riferimento, in tre occasioni, alla sola problematica del finanziamento della televisione pubblica in Francia e degli aiuti che le sono erogati e non alla questione della violazione degli artt. 85 e 86 del Trattato. Si deve tuttavia rilevare che la ricorrente ha nondimeno concluso la propria lettera del 3 ottobre 1995 chiedendo alla Commissione, espressamente e formalmente, di agire con riguardo ai motivi dedotti nella denuncia del 10 marzo 1993. Orbene, è pacifico che tale denuncia riguardasse non solo la «violazione dell'art. 92» del Trattato CE (capitolo 1 del titolo secondo), bensì parimenti la «violazione dell'art. 90 del Trattato» (capitolo 2 del titolo 2) nonché la «violazione dell'art. 85» (capitolo 3 del titolo 2). Ne consegue che la lettera 3 ottobre 1995, benché ponga fortemente l'accento sulla problematica degli aiuti, dev'essere interpretata quale valida intimazione ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato, con riguardo a tutti i motivi esaustivamente dedotti nella denuncia e, quindi, anche con riguardo a quelli con cui veniva denunciata la violazione dell'art. 85 del Trattato.
punto 43
Ne consegue che il ricorso, nella parte in cui è diretto contro l'omissione, da parte della Commissione, di agire ai sensi dell'art. 85 del Trattato, è ricevibile.
punto 44
Per contro, nella parte in cui il ricorso è diretto contro l'omissione, da parte della Commissione, di agire ai sensi dell'art. 86 del Trattato, si deve rilevare che la ricorrente non ha formulato domanda in tal senso se non nella replica. Non vi si fa alcun riferimento, né nella denuncia del 10 marzo 1993, né nella lettera di diffida del 3 ottobre 1995, che si limita semplicemente ad invitare la Commissione a «prendere posizione e ad agire con riguardo ai motivi dedotti nella denuncia», né infine nel ricorso introduttivo del presente giudizio. Ne consegue che la lettera 3 ottobre 1995 non può valere, in base all'art. 86 del Trattato, quale richiesta di agire, ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato, ragion per cui il ricorso, sotto tale profilo, dev'essere respinto in quanto irricevibile.

Sentenza › Sul ricorso per carenza › Sulla ricevibilità › Sulla ricevibilità del ricorso nella parte in cui è diretto contro l'omissione, da parte della Commissione, di agire ai sensi dell'art. 90 del Trattato › — Motivi e argomenti delle parti

punto 45
La Commissione sostiene, anzitutto, l'irricevibilità di tale parte del ricorso in base al rilievo che la lettera del 3 ottobre 1995, nella parte riguardante la denuncia del 10 marzo 1993 relativa all'art. 90 del Trattato, non potrebbe essere considerata quale intimazione ad agire ai sensi all'art. 175 del Trattato.
punto 46
La Commissione deduce, inoltre, che tale parte del ricorso sarebbe in ogni caso irricevibile, atteso che l'ampio potere discrezionale di cui essa dispone nell'attuazione dell'art. 90 del Trattato escluderebbe qualsiasi obbligo d'intervento a suo carico. Ne deriverebbe che le persone fisiche o giuridiche che le chiedano di intervenire ai sensi dell'art. 90, n. 3, del Trattato non sarebbero legittimate a proporre ricorso contro la decisione della Commissione di non avvalersi dei poteri attribuitile ovvero contro l'astensione da parte della Commissione di avvalersi di tali poteri (v. sentenza del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-32/93, Ladbroke Racing/Commissione, causa T-32/93, Race. pag. II-1015; v. ordinanza del Tribunale 23 gennaio 1995, causa T-84/94, Bilanzbuchhalter/Commissione, Race. pag. II-101).
punto 47
La ricorrente riconosce che la Commissione dispone, nell'attuazione dell'art. 90 del Trattato, di un ampio potere discrezionale, rilevando peraltro che l'art. 90, n. 3, del Trattato le impone di vigilare sull'applicazione delle disposizioni del detto articolo rivolgendo, all'occorrenza, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni. Tali disposizioni presupporrebbero che la Commissione agisca entro un termine ragionevole; in difetto, potrebbe essere esperito nei suoi confronti il ricorso per inadempimento.

Sentenza › Sul ricorso per carenza › Sulla ricevibilità › Sulla ricevibilità del ricorso nella parte in cui è diretto contro l'omissione, da parte della Commissione, di agire ai sensi dell'art. 90 del Trattato › — Giudizio del Tribunale

punto 48
Si deve rilevare, in primo luogo, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la lettera del 3 ottobre 1995, laddove la ricorrente chiede formalmente alla Commissione di agire «con riguardo ai motivi dedotti nella denuncia» del 10 marzo 1993, dev'essere considerata, in base all'art. 90 del Trattato, contenente una regolare intimazione ad agire, ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato.
punto 49
Si deve quindi esaminare, in secondo luogo, la questione dell'individuazione dei limiti entro i quali un ricorso per inadempimento può avere ad oggetto l'omissione, da parte della Commissione, di agire ai sensi dell'art. 90 del Trattato. In proposito si deve anzitutto rilevare che l'art. 90, n. 3, del Trattato incarica la Commissione di vigilare sull'osservanza, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti, per quanto riguarda le imprese di cui all'art. 90, n. 1, del Trattato e le attribuisce espressamente il potere di intervenire a tale scopo mediante le direttive o le decisioni. La Commissione ha, segnatamente, il potere di accertare, per mezzo di una decisione emanata in base all'art. 90, n. 3, del Trattato, che un determinato provvedimento statale è incompatibile con le norme del Trattato, in particolare con quelle previste agli artt. 85-94 del Trattato CE (divenuto art. 89 CE), e di indicare i provvedimenti che lo Stato destinatario deve adottare per conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto comunitario (v. sentenza della Corte 12 febbraio 1992, cause riunite C-48/90 e C-66/90, Paesi Bassi e a./Commissione, Race. pag. I-565, punti 22-30).
punto 50
Si osserva inoltre che l'art. 90, n. 3, del Trattato si inserisce, in considerazione della sua collocazione nell'economia del Trattato e della sua ratio, tra le norme il cui oggetto consiste nel garantire il libero gioco della concorrenza ed è quindi diretto a tutelare gli operatori economici rispetto ai provvedimenti per mezzo dei quali uno Stato membro potrebbe pregiudicare le libertà economiche fondamentali sancite dal Trattato. Ne consegue quindi, in considerazione sia della collocazione di tali disposizioni nel Trattato sia della loro ratio, che un singolo non può essere privato della tutela dei suoi legittimi interessi nel caso in cui uno Stato membro emani o mantenga in vigore, con riguardo ad imprese pubbliche o ad imprese che godano di diritti speciali o esclusivi, provvedimenti che producano un effetto anticoncorrenziale equivalente a quello prodotto dai comportamenti anticoncorrenziali di tutte le altre imprese. Si deve inoltre ricordare in proposito che, secondo costante giurisprudenza, tra i principi generali del diritto comunitario rientra quello secondo cui chiunque deve poter disporre di un rimedio giurisdizionale effettivo contro le decisioni che possono pregiudicare un diritto riconosciuto dai Trattati (v., in particolare, sentenze della Corte 15 maggio 1986, causa C-222/84, Johnston, Race. pag. 1651, punto 18, e 19 marzo 1991, causa C-249/88, Commissione/Belgio, Race. pag. I-1275, punto 25; v. sentenza del Tribunale 27 giugno 1995, causa T-186/94, Guérin automobiles/Commissione, Race. pag. II-1753, punto 23).
punto 51
L'ampio potere discrezionale di cui la Commissione dispone nell'attuazione dell'art. 90 del Trattato non può far venir meno tale tutela, avendo la Corte peraltro dichiarato nella sentenza 20 febbraio 1997, causa C-107/95 P, Bundesverband des Bilanzbuchhalter/Commissione, Race. pag. I-947, punto 25), che non può essere escluso a priori che si presentino situazioni eccezionali in cui un privato possa essere legittimato ad impugnare il rifiuto della Commissione di adottare una decisione nell'ambito del compito di vigilanza affidatole dall'art. 90, nn. 1 e 3, del Trattato.
punto 52
Occorre quindi esaminare se, nella specie, la ricorrente si trovi in una siffatta situazione eccezionale che le attribuisca la legittimazione ad agire per inadempimento contro l'omissione, da parte della Commissione, di emanare una decisione ai sensi dell'art. 90 del Trattato.
punto 53
Al riguardo, è pacifico che la ricorrente costituisce la più importante delle emittenti private televisive in Francia, con un indice di ascolto del 42% nel 1992 e con una quota del mercato pubblicitario pari al 55%. Inoltre, per effetto dei propri programmi di carattere generale (informazione, sport, pellicole cinematografiche, fantascienza, varietà, riviste, documentari), la ricorrente si trova in concorrenza diretta, a fronte dello stesso pubblico, con le emittenti di France-Télévision. È parimenti pacifico che la ricorrente e le due emittenti di France-Télévision si trovino in concorrenza diretta con riguardo tanto all'acquisizione dei diritti relativi alle opere cinematografiche ed audiovisive nonché dei diritti di trasmissione degli avvenimenti sportivi, quanto alla vendita dei rispettivi spazi pubblicitari presso la clientela.
punto 54
Si deve parimenti rammentare che, secondo la ricorrente, i singoli sussidi, vantaggi, prassi, intese e normative indicati nella denuncia sono tra di loro collegati e costituiscono un complesso di misure aventi ad oggetto o ad effetto di falsare la concorrenza tra la ricorrente e le due emittenti di France-Télévision.
punto 55
La ricorrente ha affermato inoltre, senza essere contraddetta ex adverso, che le varie misure poste in essere dallo Stato francese a favore di France-Télévision inciderebbero sensibilmente sulla sua situazione economica.
punto 56
II Tribunale rileva infine che, a differenza della ricorrente nella causa oggetto della sentenza Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione, menzionata al precedente punto 51 — volta, con il ricorso diretto contro il diniego della Commissione di emanare una decisione, ai sensi dell'art. 90, nn. 1 e 3, del Trattato, nei confronti della Repubblica federale di Germania, a costringere indirettamente il detto Stato membro all'emanazione di un atto legislativo di portata generale —, nella specie la ricorrente mira a ottenere che la Commissione prenda posizione, ai sensi dell'art. 90 del Trattato, in merito alle varie misure statali denunciate che, a suo parere, favorirebbero due determinati operatori economici, chiaramente individuati, con cui essa si trova in rapporto di concorrenza diretta.
punto 57
Dalle suesposte considerazioni emerge che il ricorso, nella parte in cui è diretto contro l'omissione, da parte della Commissione, di agire ai sensi dell'art. 90 del Trattato, è ricevibile.

Sentenza › Sul ricorso per carenza › Sul merito › Sul preteso omesso avvio dell'azione ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato › — Motivi e argomenti delle parti

punto 58
La ricorrente sostiene che la Commissione, ove le venga chiesto di pronunciarsi sulla compatibilità di un aiuto, non potrebbe limitarsi alla fase preliminare prevista dall'art. 93, n. 3, del Trattato, e sarebbe obbligata a dare avvio al procedimento previsto dal n. 2 del medesimo articolo (v. sentenza Cook/Commissione, citata supra al punto 20; v. sentenza del Tribunale 18 settembre 1995, causa T-49/93, Side/Commissione, Race. pag. II-2501, e 28 settembre 1995, causa T-95/94, Sytraval e Brink's France/Commissione, Race. pag. II-2651). Orbene, nella specie, la Commissione sarebbe venuta meno a tale obbligo.
punto 59
La convenuta deduce un triplice ordine di argomenti al fine di dimostrare di non essere incorsa in alcun inadempimento.
punto 60
La Commissione afferma, in primo luogo, che essa, se è pur vero che non ha ancora emanato alcuna decisione in merito all'esistenza di un aiuto di Stato ovvero in merito all'avvio del procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato, non è tuttavia rimasta inattiva, avendo, al contrario, intrapreso una serie di azioni dirette a consentirle di analizzare, in tutti i suoi aspetti, una problematica particolarmente complessa e comune a tutti gli Stati membri. Essa sostiene, al riguardo, di aver invitato le autorità francesi, sin dal 12 agosto 1993, a presentare osservazioni in ordine alle singole censure dedotte dalla ricorrente nella propria denuncia, invito cui le autorità francesi hanno risposto in data 9 settembre 1993. Parimenti, la Commissione ha indetto una serie di riunioni con la denunciante. Essa fa inoltre presente di aver disposto nel dicembre del 1993, in considerazione della natura e della complessità della materia, uno studio approfondito sulla gestione e sul funzionamento delle emittenti televisive pubbliche nella Comunità. Una volta ricevuto tale studio, nell'ottobre del 1995, essa si sarebbe nuovamente rivolta alle autorità francesi chiedendo loro di fornire chiarimenti supplementari, che le sarebbero stati comunicati il 16 febbraio 1996. Inoltre, la Commissione avrebbe proceduto ad un ampio scambio di corrispondenza ed avrebbe intrattenuto, dal marzo del 1993 in poi, vari contatti con la denunciante (tra cui, in particolare, le riunioni tenutesi nel settembre e nel novembre del 1994, nonché nel gennaio e nell'ottobre del 1995). La convenuta precisa che la ricorrente sarebbe stata a conoscenza delle suddette varie azioni intraprese e che essa non avrebbe ignorato che, nel luglio del 1995, la convenuta stessa non disponesse ancora dello studio. Desterebbe, quindi, sorpresa la diffida notificata il 3 ottobre 1995.
punto 61
La Commissione contesta l'affermazione della ricorrente secondo cui si sarebbe limitata a disporre uno studio. Essa rammenta di aver curato attivamente l'istruttoria della vertenza unitamente alle autorità francesi, come testimonierebbero le varie riunioni svoltesi con queste ultime, la corrispondenza intercorsa e i quesiti sempre più precisi posti alle autorità medesime, in particolare con le lettere 4 e 18 ottobre 1996.
punto 62
In secondo luogo, la Commissione adduce la complessità della vertenza a spiegazione del fatto di non aver preso posizione.
punto 63
La Commissione osserva che nessuna norma fissa un termine entro il quale essa sarebbe tenuta a rispondere a una denuncia in cui venga dedotta l'esistenza di aiuti di Stato non notificati, dovendo tale termine essere valutato alla luce dei principi di diligenza e di sana amministrazione. Essa ritiene che il controllo del rispetto di tali principi debba essere operato in considerazione della complessità e della delicatezza, sotto i profili sia giuridico, sia politico, della materia in esame. A parere della Commissione, per poter eventualmente qualificare giuridicamente la condotta denunciata dalla ricorrente come aiuti di Stato, occorre procedere con particolare prudenza ed è necessario che, prima di qualsiasi decisione, la Commissione disponga di tutti gli elementi di diritto e di fatto che le consentano una comprensione globale del problema.
punto 64
La Commissione sottolinea che l'apertura dell'attività televisiva alla concorrenza costituisce un avvenimento relativamente recente che solleva una problematica nuova, in particolare per quanto attiene alla coesistenza tra emittenti pubbliche e private.
punto 65
La Commissione osserva che la televisione costituisce un settore in cui le autorità pubbliche possono perseguire, nell'ambito dell'attività televisiva, obiettivi non commerciali ed imporre l'obbligo di assicurare il servizio a tutta la popolazione nazionale. Essa non disporrebbe di alcuna esperienza in ordine alla valutazione degli aiuti di Stato in tale settore e dovrebbe quindi fissare, a tal fine, criteri e principi metodologici specifici. In tal senso, occorrerebbe stabilire in qual misura sussista un rischio di pregiudizio per gli scambi commerciali intracomunitari, atteso che la denuncia della ricorrente, impresa privata francese, censura la condotta delle autorità pubbliche francesi nei confronti delle emittenti francesi. Parimenti, occorrerebbe individuare con precisione gli obblighi di pubblico servizio e determinare in qual misura gli stanziamenti e gli altri benefici denunciati dalla ricorrente vadano al di là della compensazione di tali obblighi e costituiscano un aiuto di Stato di cui occorrerebbe, successivamente, valutare la compatibilità. La Commissione osserva che essa ha già provveduto a comunicare agli Stati membri, nel luglio del 1995, un primo progetto di linee orientative generali in ordine a tale problematica e ch'essa spera di essere in grado di elaborare a breve termine, in cooperazione con gli Stati membri, un documento generale che costituisca un riferimento per l'esame di casi concreti.
punto 66
La Commissione deduce, in terzo luogo, di non essere ancora in grado di prendere posizione e che non sussisterebbero, quindi, i presupposti procedurali di cui al secondo comma dell'art. 175 del Trattato.
punto 67
Secondo la Commissione, non si potrebbe sostenere ch'essa abbia omesso di agire ai sensi dell'art. 175 del Trattato. Infatti, all'epoca dell'invio dell'intimazione, essa si trovava nell'impossibilità di agire nel senso richiesto dalla ricorrente, non essendo ancora giunta ad un giudizio conclusivo in ordine alla qualificazione come aiuti di Stato degli stanziamenti finanziari e degli altri benefici concessi a France-Télévision, nonostante essa avesse intrapreso tutte le azioni necessarie per poter compiere tale valutazione.
punto 68
La Commissione sottolinea peraltro che, in considerazione delle gravi ripercussioni che un'eventuale decisione di avvio del procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato potrebbe produrre non solo nei confronti di France-Télévision, bensì parimenti nei confronti della maggior parte delle emittenti televisive pubbliche operanti nella Comunità, in particolare per quanto attiene all'obbligo di sospensione della concessione di aiuti di Stato (v. sentenza della Corte 30 giugno 1992, causa C-312/90, Spagna/Commissione, Race. pag. I-4117), i principi di sana amministrazione e di diligenza l'obbligherebbero a non emanare una decisione sino a quando non fosse pervenuta a formarsi un'opinione debitamente comprovata.
punto 69
In conclusione, la Commissione ritiene che la richiesta della ricorrente non sia fondata atteso che, da un lato, essa ha provveduto, entro un termine ragionevole, a tutti i passi necessari imposti dalla complessità della materia, in considerazione delle difficoltà insite nell'esame del settore in generale, della novità della materia, della rilevanza delle conclusioni che ne possono derivare, nonché delle difficoltà specificamente insite nel caso di France-Télévision e, dall'altro, essa non era in grado, al momento dell'intimazione ad agire, di procedere nel senso richiesto dalla ricorrente.
punto 70
La Commissione sostiene, infine, che il comunicato stampa del 2 ottobre 1996 relativo al finanziamento della televisione pubblica portoghese costituisce conferma del fatto che la sua condotta con riguardo al finanziamento delle emittenti pubbliche non presenti alcun carattere dilatorio e che la Commissione decide quando essa è in grado di farlo.
punto 71
L'interveniente condivide totalmente gli argomenti dedotti dalla convenuta e conferma che la Commissione sta procedendo all'esame dei quesiti posti all'interveniente medesima e che tale esame pone problemi complessi che giustificano la durata dell'istruttoria.

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punto 72
Al fine di potersi pronunciare sulla fondatezza della domanda di declaratoria di carenza, occorre verificare se, al momento dell'intimazione alla Commissione ex art. 175 del Trattato, incombesse all'istituzione l'obbligo di agire (v. ordinanza del Tribunale 13 novembre 1995, causa T-126/95, Dumez/Commissione, Race, pag. II-2863, punto 44, e 6 luglio 1998, causa T-286/97, Goldstein/Commissione, Race. pag. II-2669, punto 24).
punto 73
La Commissione, poiché possiede competenza esclusiva ai fini della valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, è tenuta, nell'interesse di una sana amministrazione delle norme fondamentali del Trattato relative agli aiuti di Stato, a procedere ad un esame diligente ed imparziale di una denuncia in cui venga dedotta l'esistenza di un aiuto incompatibile con il mercato comune (v., in tal senso, la menzionata sentenza Commissione/Sytraval e Brink's France, punto 62).
punto 74
E stato affermato che, così come la Commissione non può rinviare sine die una presa di posizione in ordine a una domanda di esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato (sentenza del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK/Commissione, Race. pag. II-1739, punto 55), così essa non può nemmeno prolungare indefinitamente l'esame preliminare di misure statali denunciate come contrarie all'art. 92, n. 1, del Trattato CE, una volta che abbia accettato, come nella specie, di avviare tale esame (v. sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-95/96, Gestevisión Telecinco/Commissione, Race, pag. II-3407, punto 73). Emerge, al contrario, da costante giurisprudenza che il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato riveste carattere indispensabile quando la Commissione si trovi in gravi difficoltà nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune (v., in particolare, la menzionata sentenza Commissione/Sytraval e Brink's France, punto 39).
punto 75
La durata ragionevole di tale procedimento amministrativo dev'essere valutata sulla scorta delle circostanze specifiche di ciascuna pratica e, in particolare, del contesto della stessa, delle varie fasi procedurali espletate dalla Commissione, della condotta delle parti nel corso del procedimento, della complessità della pratica e degli interessi delle parti interessate (v. sentenza del Tribunale 19 marzo 1997, causa T-73/95, Oliveira/Commissione, Race. pag. II-381, punto 45, e SCK e FNK/Commissione, citata supra al punto 74, punto 57).
punto 76
Nella specie, la denuncia della ricorrente è stata depositata il 10 marzo 1993. Ne consegue che, nel momento in cui la Commissione è stata intimata ad agire, ai sensi dell'art. 175 del Trattato, vale a dire il 3 ottobre 1995, l'esame preliminare della Commissione era in corso da 31 mesi. Inoltre, è pacifico inter partes che la Commissione fosse già all'esame, sin dal 2 marzo 1992, data del deposito di una analoga denuncia relativa alla televisione in Spagna, della problematica generale del finanziamento delle televisioni pubbliche.
punto 77
Tali periodi sono talmente ampi che essi avrebbero dovuto consentire alla Commissione di concludere la fase preliminare di esame delle misure di cui trattasi. Conseguentemente, l'istituzione avrebbe dovuto procedere, entro tale periodo, all'emanazione di una decisione sulle misure medesime (v. supra, punto 28), salvo dimostrare la sussistenza di circostanze eccezionali che ne giustificassero il superamento.
punto 78
Si deve tuttavia rilevare che nessuno degli argomenti dedotti dalla Commissione è idoneo a giustificare una così lunga durata. Infatti, come già affermato dal Tribunale nella sentenza Gestevisión Telecinco/Commissione (citata supra al punto 74, punti 82-90) con riguardo a una denuncia in cui veniva sollevata la stessa problematica del finanziamento delle televisioni pubbliche, né la complessità della vertenza, né la delicatezza, sotto il profilo politico, della materia trattata, né le varie azioni avviate dalla Commissione, né la circostanza che essa non fosse ancora in grado di qualificare come aiuti di Stato i singoli stanziamenti concessi a France-Télévision sono idonei a giustificare un esame preliminare delle misure di cui trattasi talmente prolungato. La Commissione avrebbe dovuto essere in grado, al momento dell'intimazione del 3 ottobre 1995, di emanare una decisione che dichiarasse che i singoli stanziamenti e finanziamenti contestati non costituivano aiuti di Stato o che essi, ancorché costituissero aiuti di Stato, erano compatibili con il mercato comune, ovvero che serie difficoltà l'obbligavano a dare avvio al procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato, il che avrebbe consentito a tutti gli interessati, ed in particolare alla denunciante ed agli Stati membri, di presentare le proprie osservazioni. Peraltro, essa avrebbe potuto parimenti emanare, entro i detti termini, una decisione ibrida, in cui fossero riunite, in considerazione delle circostanze, le une o le altre delle tre menzionate decisioni (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 17 febbraio 1998, causa T-107/96, Pantochim/Commissione, Race. pag. II-311, punto 51). Si deve inoltre ricordare che uno Stato membro, qualora nutra dubbi sul carattere di « aiuto » di Stato delle misure progettate, può salvaguardare i propri interessi notificando il progetto alla Commissione, obbligando pertanto quest'ultima a prendere posizione entro due mesi, ove, in difetto di tale pronuncia, l'aiuto è considerato quale aiuto esistente soggetto al controllo istituito dall'art. 93, nn. 1 e 2, del Trattato, e il detto Stato membro può dare avvio all'esecuzione del progetto dopo aver informato la Commissione (v. sentenza della Corte 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz, Race. pag. 1471, punto 4). Tale giurisprudenza è fondata sull'esigenza di tener conto del legittimo interesse per lo Stato membro di cui trattasi ad essere rapidamente informato della situazione di diritto. Tale elemento manca allorché quest'ultimo abbia messo in atto progetti di misure senza averli previamente notificati alla Commissione (sentenza della Corte 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI e a., Race. pag. I-3547, punto 48). In tale ipotesi, come precisato dalla Corte, il carattere immediatamente applicabile del divieto di esecuzione dettato dall'art. 93, n. 3, ultimo periodo, del Trattato si estende a qualsiasi aiuto che sia stato posto in esecuzione senza essere stato notificato (v. sentenza SFEI e a., citata supra, punto 39). Quando, come nella specie, lo Stato membro abbia omesso di notificare il progetto di aiuto, esso si trova, conseguentemente, di fronte a un divieto assoluto di esecuzione delle misure progettate, divieto la cui violazione può essere sanzionata da ogni giudice nazionale. Ne consegue che, nella specie, la Commissione non può, in ogni caso, giustificare il fatto di non aver preso posizione in base al rilievo che l'avvio del procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato avrebbe comportato la sospensione della concessione degli aiuti di cui trattasi.
punto 79
E peraltro pacifico che la Commissione non ha provveduto sino ad oggi ad emanare alcuna delle dette decisioni.
punto 80
Dalle suesposte considerazioni emerge che la Commissione è incorsa in una situazione di inadempimento il 3 dicembre 1995, vale a dire alla scadenza del termine dei due mesi successivi all'intimazione ad agire del 3 ottobre 1995, avendo omesso di emanare una decisione con cui venisse dichiarato che le misure statali in esame non costituivano aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, o che esse dovevano essere considerate quali aiuti ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, peraltro compatibili con il mercato comune in base all'art. 92, nn. 2 e 3, del Trattato CE, o che occorreva avviare il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato, ovvero avendo omesso di emanare, in considerazione delle circostanze, un atto che contenga una combinazione di queste varie decisioni possibili.
punto 81
Conseguentemente, la domanda di declaratoria dell'inadempimento, nella parte in cui è diretta a far dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omesso di pronunciarsi ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato, dev'essere ritenuta fondata.

Sentenza › Sul ricorso per carenza › Sul merito › In ordine alla pretesa omissione di agire ai sensi dell'art. 85 del Trattato › — Motivi e argomenti delle parti

punto 82
La ricorrente sostiene che sulla Commissione incombeva l'obbligo di inviarle, alla conclusione della prima fase di esame, la comunicazione prevista dall'art. 6 del regolamento n. 99/63. La Commissione, non avendo adempiuto tale obbligo, sarebbe incorsa in una situazione di inadempimento.
punto 83
Nelle osservazioni relative alla lettera del 15 maggio 1997, inviata ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, la ricorrente afferma che non può ritenersi che in tal lettera la Commissione abbia preso posizione in modo tale da porre termine all'inadempimento. La ricorrente fa valere, al riguardo, che la lettera sarebbe motivata in modo del tutto insufficiente e risulterebbe dilatoria, in considerazione, particolarmente, dei quattro anni di istruttoria già trascorsi, e non costituirebbe altro, in definitiva, che un tentativo illegittimo da parte della Commissione di far leva sulla giurisprudenza elaborata dalla Corte, secondo la quale l'istituzione convenuta, prendendo posizione, pone fine all'inadempimento. La ricorrente precisa che una lettera della Commissione può essere considerata come presa di posizione, ai sensi della sentenza della Corte 18 ottobre 1979, causa 125/78, GEMA/Commissione (Race. pag. 3173), solamente qualora essa risponda ai requisiti dettati dall'art. 6 del regolamento n. 99/63, in particolare, qualora in essa siano esposti i motivi sui quali si fonda la posizione della Commissione stessa.
punto 84
La ricorrente sottolinea che il motivo dedotto dalla Commissione al fine di escludere l'applicazione dell'art. 85 del Trattato, vale a dire che France-Télévision costituirebbe un'unità economica, si fonda sulle risposte fornite da France 2 e France 3 in data 10 novembre 1993 nonché su una lettera della TFl del 30 aprile 1993. Né la complessità della vertenza né le risultanze dello studio avrebbero quindi potuto minimamente influire sul contenuto particolarmente sommario della lettera 15 maggio 1997. La giustificazione relativa all'assenza dell'interesse comunitario addotta dalla Commissione trascurerebbe parimenti gli argomenti e i documenti contenuti nella denuncia integrativa depositata il 10 marzo 1997. Conseguentemente, la ricorrente chiede al Tribunale di invitare la Commissione a trasmettere alla ricorrente una risposta debitamente motivata idonea a fornire i necessari chiarimenti e a consentire alla medesima di potere valutare se occorra o no chiedere al Tribunale di pronunciarsi sull'inadempimento.
punto 85
La convenuta si richiama agli argomenti dedotti nell'ambito dell'esame delle censure relative alla violazione dell'art. 92 del Trattato CE.
punto 86
La convenuta sostiene, inoltre, che nella lettera inviata alla ricorrente il 15 maggio 1997 essa avrebbe preso posizione ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, con conseguente interruzione dell'inadempimento. Non occorrerebbe, quindi, pronunciarsi su tale parte del ricorso.
punto 87
L'interveniente si richiama agli argomenti dedotti dalla convenuta.

Sentenza › Sul ricorso per carenza › Sul merito › In ordine alla pretesa omissione di agire ai sensi dell'art. 85 del Trattato › — Giudizio del Tribunale

punto 88
Emerge dalia giurisprudenza che una lettera indirizzata al denunciante, conforme ai requisiti stabiliti dall'art. 6 del regolamento n. 99/63, costituisce una presa di posizione ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato (sentenza GEMA/Commissione, citata supra, punto 21). Una siffatta presa di posizione pone termine all'inerzia della Commissione e rende privo di oggetto il ricorso per inadempimento proposto dal denunciante (v. sentenza della Corte 18 marzo 1997, causa C-282/95 P, Guérin automobiles/Commissione, Race. pag. I-1503, punti 30 e 31).
punto 89
Occorre quindi esaminare in qual misura la lettera indirizzata dalla Commissione alla ricorrente il 15 maggio 1997 possa essere considerata quale comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63.
punto 90
II Tribunale rileva in proposito che la lettera 15 maggio 1997, che fa espresso riferimento all'art. 6 del regolamento n. 99/63, risponde a tutti i requisiti formali previsti dal detto articolo. Da un lato, infatti, essa fa presente alla denunciante, previo richiamo delle censure dedotte nella denuncia, i motivi del rigetto della medesima e fissa un termine, nella specie di due mesi, ai fini della presentazione, per iscritto, di eventuali osservazioni.
punto 91
La ricorrente sostiene, tuttavia, che la lettera del 15 maggio 1997 non può essere considerata quale presa di posizione idonea a porre fine all'inadempimento, in quanto sarebbe motivata in modo del tutto insufficiente e risulterebbe persino dilatoria.
punto 92
Tale tesi non può trovare accoglimento. Nella lettera del 15 maggio 1997 la Commissione espone, infatti, i due motivi in base ai quali essa ha ritenuto di non poter dar esito favorevole alla denuncia della ricorrente in cui veniva lamentata la violazione dell'art. 85 del Trattato, che costituisce l'unica parte che occorre prendere in considerazione nell'ambito del presente esame. Da un lato, la Commissione fa presente che le due imprese, France 2 e France 3, facenti parti di uno stesso gruppo e collocate sotto il controllo di un presidente comune, che garantisce un'unità di gestione, non godono di reale autonomia sul mercato, bensì costituiscono un'unità economica, ragion per cui la loro pretesa condotta collusiva non può essere considerata, alla luce della giurisprudenza in materia (sentenza della Corte 24 ottobre 1996, causa C-73/95 P, Viho/Commissione, Race. pag. I-5457), contraria all'art. 85 del Trattato. D'altro canto, la Commissione ritiene che sussistano, nella specie, i requisiti per il rigetto della denuncia per assenza di sufficiente interesse comunitario, atteso che «dalla controversia non emerge un sostanziale pregiudizio del commercio intracomunitário».
punto 93
Anche ammesso che, come sostenuto dalla ricorrente, la motivazione contenuta nella lettera del 15 maggio 1997 sia contestabile e sommaria, tale censura appare, a fronte della questione se la Commissione abbia preso posizione ai sensi dell'art. 175 del Trattato, priva di pertinenza.
punto 94
La lettera 15 maggio 1997 deve essere quindi considerata quale comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, che ha posto fine ad un eventuale inadempimento da parte della Commissione.
punto 95
Ne consegue che non occorre pronunciarsi sulla domanda di declaratoria di inadempimento nella parte in cui è diretta a far dichiarare che la Commissione avrebbe illegittimamente omesso di agire ai sensi dell'art. 85 del Trattato.

Sentenza › Sul ricorso per carenza › Sul merito › Sulla pretesa omissione di agire ai sensi dell'art. 90 del Trattato › — Motivi e argomenti delle parti

punto 96
La ricorrente sostiene che la lettera 15 maggio 1997 della Commissione, con cui quest'ultima le comunica il proprio intendimento di non dare avvio al procedimento ai sensi dell'art. 90 del Trattato, sarebbe sommaria, per non dire inesistente, e del tutto insufficiente a consentire alla denunciante di fornire commenti utili. La ricorrente ne trae la conclusione che la lettera 15 maggio 1997 non avrebbe posto fine all'inadempimento della Commissione, non potendo essere intesa quale vera e propria presa di posizione.
punto 97
Secondo la Commissione, la lettera 15 maggio 1997 conterrebbe parimenti un'analisi dei fatti con riguardo all'art. 90 del Trattato, benché tale disposizione non attribuisca alla denunciante alcun diritto in merito.
punto 98
L'interveniente sostiene che la presa di posizione da parte della Commissione, contenuta nella lettera 15 maggio 1997, in ordine all'applicabilità dell'art. 90 del Trattato priverebbe, in ogni caso, di oggetto il ricorso per inadempimento.

Sentenza › Sul ricorso per carenza › Sul merito › Sulla pretesa omissione di agire ai sensi dell'art. 90 del Trattato › — Giudizio del Tribunale

punto 99
Si deve esaminare in qual misura la lettera 15 maggio 1997 della Commissione costituisca una presa di posizione ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato che abbia posto fine all'inerzia della Commissione ed abbia privato in tal modo di oggetto il ricorso per inadempimento nella parte in cui esso è diretto contro la pretesa omissione, da parte della Commissione stessa, di agire ai sensi dell'art. 90 del Trattato.
punto 100
II Tribunale rileva che, nella lettera 15 maggio 1997, la Commissione, da un lato, ha informato la ricorrente che, a seguito dell'esame della fondatezza delle censure dedotte in base all'art. 90 del Trattato, non risultava comprovato che i fatti denunciati costituissero una violazione e, dall'altro, ha esposto i motivi in base ai quali essa non intendeva avviare il procedimento ex art. 90 del Trattato.
punto 101
Emerge quindi chiaramente, tanto dal contenuto della detta lettera quanto dal contesto in cui essa si collocava, che la Commissione riteneva, nel momento dell'invio alla ricorrente della lettera 15 maggio 1997, che gli elementi da essa raccolti non giustificassero che venisse dato esito favorevole alla denuncia nella parte riguardante la violazione dell'art. 90 del Trattato.
punto 102
Peraltro, come già precedentemente rilevato, la censura relativa all'eventuale erronea o insufficiente motivazione resta, con riguardo alla questione se la Commissione abbia preso posizione ai sensi dell'art. 175 del Trattato, priva di pertinenza.
punto 103
Ne consegue che la Commissione, indirizzando alla denunciante la lettera 15 maggio 1997, ha preso posizione ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato, e che non occorre, quindi, pronunciarsi sulla domanda di declaratoria di inadempimento nella parte diretta a far dichiarare che la Commissione avrebbe illegittimamente omesso di agire ai sensi dell'art. 90 del Trattato.

Sentenza › Sul ricorso per carenza › Sul merito › Sulla domanda subordinata di annullamento

punto 104
In subordine, la ricorrente sostiene, sul presupposto che la lettera 11 dicembre 1995 della Commissione costituisca una decisione di rigetto della denuncia del 10 marzo 1993, che tale decisione debba essere dichiarata illegittima in base al rilievo che essa non ha dichiarato la violazione degli artt. 85, 90 e 92 del Trattato. Nella replica la ricorrente, pur prendendo atto dell'ammissione da parte della Commissione che la lettera dell'11 dicembre 1995 non costituisse una presa di posizione ex art. 175 del Trattato, ha tuttavia dichiarato di voler insistere sul ricorso di annullamento in via del tutto subordinata, nell'ipotesi in cui il Tribunale accogliesse la soluzione opposta.
punto 105
Come emerge sia dal convergente parere delle parti sia dal giudizio del Tribunale nell'ambito del presente ricorso per inadempimento, la lettera dell'11 dicembre 1995 è di natura puramente informativa e non esprime alcuna posizione della Commissione sul merito della vertenza.
punto 106
Non occorre quindi pronunciarsi sulla domanda di annullamento, atteso ch'essa è stata dedotta in via puramente subordinata.

Sentenza › Sulle spese

punto 107
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Peraltro, a termini dell'art. 87, n. 6, del regolamento medesimo, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.
punto 108
Nella specie, da un lato, la Commissione è rimasta sostanzialmente soccombente, dall'altro, essa non ha dato seguito, entro il termine previsto dall'art. 175 del Trattato, all'intimazione ad agire. Peraltro, solamente in data 15 maggio 1997, vale a dire successivamente alla proposizione del presente ricorso, la Commissione ha notificato alla ricorrente una presa di posizione in merito alla denuncia del 10 marzo 1993 nella parte riguardante le violazioni degli artt. 85 e 90 del Trattato.
punto 109
Alla luce delle suesposte considerazioni appare opportuno, alla luce di un'equa valutazione delle circostanze di causa, condannare la Commissione a sopportare le proprie spese nonché quelle della ricorrente, ad esclusione delle spese derivate alla ricorrente per effetto dell'intervento della Repubblica francese.
punto 110
Ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, la Repubblica francese sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla ricorrente a causa dell'intervento.

Dispositivo

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) La Commissione, omettendo di pronunciarsi sulla denuncia depositata da Télévision française 1 SA in data 10 marzo 1993, nella parte relativa agli aiuti di Stato, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in base al Trattato CE. 2) Non vi è luogo a statuire sulla domanda per carenza nella parte in cui è diretta contro l'omissione, da parte della Commissione, di agire ai sensi degli artt. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) e 90 del Trattato CE (divenuto art. 86 CE). 3) Il ricorso, nella parte in cui è diretto contro l'omissione, da parte della Commissione, di agire ai sensi dell'art. 86 del Trattato (divenuto art. 82 CE), è irricevibile. 4) Non vi è luogo a statuire sulla domanda subordinata di annullamento. 5) La Commissione sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla ricorrente, ad esclusione delle spese derivate alla ricorrente per effetto dell'intervento della Repubblica francese. 6) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente a causa dell'intervento.

Firme

Jaeger Lenaerts Tiili Azizi Mengozzi Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 giugno 1999. Il cancelliere H.Jung Il presidente M. Jaeger

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