Sez. U, Sentenza n. 3200 del 11/02/2010 (Rv. 611508 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Acquiescenza della parte - Eccezione di legittimità costituzionale sulla norma relativa alla giurisdizione - Rilevanza nell'ambito del processo - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio della medesima questione di costituzionalità - Esclusione.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE
Il giudicato, anche implicito, formatosi sulla giurisdizione per effetto dell'acquiescenza della parte, che non abbia contestato la sentenza sotto tale profilo, rende del tutto irrilevante nel processo la questione di legittimità costituzionale che la stessa parte abbia sollevato con riferimento alla norma posta a fondamento della pronuncia sulla giurisdizione, non potendo l'eccezione di costituzionalità sostituire l'impugnazione, e restando altresì preclusa la possibilità per il giudice di rilevarla d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge Cost. 11/03/1953 num. 1 art. 1, Legge 11/03/1953 num. 87 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)