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Sez. 1, Sentenza n. 1516 del 08/03/1996 Cc. (dep. 13/04/1996) Rv. 204333 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Obbligo per il richiedente di fornire al servizio sociale informazioni utili per la predisposizione del programma di intervento - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204333-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

In tema di applicazione di misure alternative alla detenzione, il condannato - una volta presentata l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 comma quarto dell'ordinamento penitenziario - ha il dovere di collaborare con gli operatori del servizio sociale fornendo, agli stessi, utili informazioni per la predisposizione del programma di intervento idoneo da un lato, ad assicurare la rieducazione del reo, e, dall'altro, e prevenire il pericolo di commissione di nuovi reati. Pertanto il condannato - il quale, dopo aver chiesto la concessione della misura alternativa in questione, non fornisca notizie esatte in ordine alla sua situazione sociale, familiare e lavorativa - dimostra senza alcun dubbio la mancanza di volontà collaborativa con gli operatori del servizio sociale, e tale comportamento ben può essere valutato in chiave negativa dal Tribunale di Sorveglianza ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)