Sez. 1, Sentenza n. 3020 del 15/04/1999 Cc. (dep. 27/07/1999) Rv. 214030 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI - DICHIARAZIONI SPONTANEE | Irripetibilità per soppressione fisica del dichiarante - Valutazione a fini cautelari - Possibilità - Condizioni.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI - DICHIARAZIONI SPONTANEE
Le dichiarazioni rese, divenute irripetibili per la soppressione del dichiarante, ben possono essere valutate - secondo la loro sostanziale natura di spontanee dichiarazioni di persona informata sui fatti e almeno virtualmente coindagata - a fini cautelari nella fase delle indagini preliminari, ove documentate o comunque quando del loro contenuto venga fatta relazione dall'ufficiale di P.G. che le ha raccolte, ovvero se questi renda testimonianza "de relato".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 350 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 357 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)