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Sez. 2, Sentenza n. 3756 del 19/11/1969 (Rv. 344027 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - IMPIEGO PRIVATO - CONTRATTO D'IMPIEGO - IN GENERE - CONTINUITA - NOZIONE - INTERMITTENZA DELLA PRESTAZIONE - COMPATIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344027-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - IMPIEGO PRIVATO - CONTRATTO D'IMPIEGO - IN GENERE - CONTINUITA - NOZIONE - INTERMITTENZA DELLA PRESTAZIONE - COMPATIBILITA - LIMITI.*

Elemento essenziale del rapporto di impiego non e gia la prevalenza delle prestazioni rispetto alle altre attivita svolte dal dipendente, ma la continuita del lavoro, la quale non e necessariamente in antitesi con la saltuarieta e l'intermittenza delle prestazioni. L'irrilevanza della saltuarieta e dell'intermittenza delle prestazioni ha per presupposto l'esistenza tra datore di lavoro e prestatore di lavoro di una relazione di dipendenza, con carattere di continuita e di un vincolo effettivo, per il quale il prestatore di opera sia obbligato a tenersi a disposizione del datore di lavoro per espletare le incombenze che gli siano affidate. (Conf 907-64 V.3082-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)