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Sez. L - , Ordinanza n. 16853 del 26/06/2018 (Rv. 649361 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO | Statuizione minima suscettibile di giudicato interno - Contenuto - Censura preclusiva del giudicato interno - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649361-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO

La locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione. (Nella specie, la contestazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di operatività dell'art. 19 del d.P.R. n. 509 del 1979, individuata dal giudice di primo grado come regolatrice della pretesa di rimborso delle spese legali sostenute nel processo penale, è stata ritenuta sufficiente a censurare la relativa statuizione, sulla quale, pertanto, non si era verificato alcun giudicato interno).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 16/10/1979 num. 509 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)