Sez. 3, Sentenza n. 2150 del 16/06/1969 (Rv. 341460 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - PRESCRIZIONE - PRESCRIZIONE PREVISTA PER IL REATO - APPLICABILITA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - PRESCRIZIONE - PRESCRIZIONE PREVISTA PER IL REATO - APPLICABILITA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*
Le norme degli art. 1449, comma primo, e 2947, comma terzo, cod. civ., volte a coordinare la durata dell'Azione civile con la durata dell'Azione penale esercitabile o esercitata in ordine ad un medesimo fatto, civilmente e penalmente illecito, in quanto sottraggono, in vista di tale esigenza, la prima Azione al normale regime della prescrizione che, secondo la sua natura, le e propria, assumono, nel sistema della disciplina civilistica della prescrizione, carattere eccezionale. La loro applicabilita presuppone, pertanto, la sostanziale coincidenza fra la fattispecie dedotta, in Sede civile, dall'attore a fondamento della propria Azione ed una determinata fattispecie di reato, qual'e contemplata dalla norma penale, in maniera che l'una possa essere sovrapposta all'altra. Inoltre, nella verifica di tale coincidenza, la fattispecie dedotta in Sede civile va considerata in correlazione con l'Azione in concreto esercitata e in funzione di questa, sicche restano privi di influenza quegli elementi di fatto che, pur essendo stati allegati dall'attore, siano strutturalmente estranei al binomio petitum-causa petendi, cosi come portato dalla parte attrice davanti al giudice. (nella specie premesso che l'attore aveva esercitato l'Azione generale di rescissione per lesione, si e ritenuto che la fattispecie da lui dedotta, considerata in funzione della predetta Azione, non coincideva con quella della circonvenzione di persona incapace di cui all'art. 643 cod. pen., con la conseguente inidoneita di tale ipotesi di reato a rendere applicabile, attraverso il rinvio dell'art. 1449, le norme dettate dal terzo comma dell'art. 2947 cod. civ).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1449, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)