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Sez. 1, Sentenza n. 10132 del 30/09/1981 Ud. (dep. 11/11/1981) Rv. 150921 - 01

COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - EFFETTI - SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO - CONNESSIONE SOGGETTIVA - SOTTRAZIONE DEGLI ALTRI IMPUTATI AL GIUDICE NATURALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150921-01

COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - EFFETTI - SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO - CONNESSIONE SOGGETTIVA - SOTTRAZIONE DEGLI ALTRI IMPUTATI AL GIUDICE NATURALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

La connessione di cui all'art. 45 n. 3 cod. proc. pen. per uno solo degli imputati è inidonea a provocare uno spostamento di Competenza territoriale: in tal caso, invero, non è legittimo sottrarre tutti gli altri imputati al giudice naturale, ossia al giudice precostituito che non può non identificarsi col giudice territorialmente competente, ponendo l'art. 25 della Costituzione il divieto di derogare alla distinzione delle competenze stabilite dallo ordinamento. (nella specie, in applicazione dell'esposto principio, si è precisato che l'effetto della connessione sulla Competenza è da limitare a fattispecie unitarie "non scomponibili fisicamente").*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 45 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 47, Cod. Proc. Pen. art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)