Sez. U - , Ordinanza n. 32727 del 18/12/2018 (Rv. 652096 - 02)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE | Enti di assistenza e beneficenza- Natura di ente pubblico o privato - Accertamento del giudice ordinario - Alla stregua dei criteri indicati dal d.P.C.M. 16 febbraio 1990 – Necessità..
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla natura giuridica, pubblica o privata, degli enti di assistenza e beneficenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 6972 del 1890, nella parte in cui non prevedeva che le IPAB regionali e infraregionali potessero continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora avessero conservato i requisiti di un'istituzione privata). L'accertamento deve essere svolto in concreto, facendo ricorso ai criteri indicati dal d.p.c.m. 16 febbraio 1990, ricognitivo dei principi generali dell'ordinamento, e ritenuto legittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 1990.
Riferimenti normativi: Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 25, DPCM 16/02/1990 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)