Sez. 5, Sentenza n. 16681 del 17/06/2024 (Rv. 671601-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Imposte di registro, ipotecaria e catastale - Principio interpretativo ex art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Contenuto - Intrinseca natura dell'atto e suoi effetti giuridici - Regole civilistiche dell'interpretazione negoziale - Inapplicabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI
In tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale, il criterio interpretativo fissato dall'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, che consente all'Ufficio di riqualificare l'atto sottoposto a registrazione, imponendo di ricercare l'intrinseca natura dello stesso ed i suoi effetti giuridici sulla scorta di un'indagine testuale, ha natura autonoma, propria dell'interpretazione fiscale, e derogatoria rispetto alle comuni regole civilistiche dell'interpretazione negoziale, che pertanto non sono applicabili.
Cod. Civ. art. 1362, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)