Sez. 5, Sentenza n. 24267 del 18/11/2011 (Rv. 620341 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Motivazione e contenuto dell'atto impositivo - Art. 71 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Indicazione della tariffa applicata e relativa delibera - Necessità - Ulteriori informazioni - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 71, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, (nel testo vigente "ratione temporis"), obbliga il comune ad indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 71 com. 2, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 71 com. 2 lett. BI
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)