Sez. 5, Sentenza n. 18480 del 21/09/2016 (Rv. 640972 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Acquisto della prima casa - Benefici fiscali - Nozione di abitazione di lusso - Superficie utile complessiva - Parametro dell'abitabilità - Irrilevanza - Utilizzabilità degli ambienti - Vani cantina e soffitta indissolubilmente legati all'abitazione - Inclusione - Configurabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In tema d'imposta di registro, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della "prima casa", di cui all'art. 1, comma 3, Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nella formulazione "ratione temporis" vigente, ci si deve riferire alla nozione di superficie utile complessiva di cui all'art. 6 del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, pari a quella che residua una volta detratta, dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto, la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, a prescindere dal requisito dell'abitabilità, elemento non richiamato nel decreto, mentre costituisce parametro idoneo l'"utilizzabilità" degli ambienti, sicché i vani, pur qualificati come cantina e soffitta ma con accesso dall'interno dell'abitazione e ad essa indissolubilmente legati, sono computabili nella superficie utile complessiva.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., DM Lavori pubblici 02/08/1969 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)