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Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)

Testo in vigore al

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, (1) DETERMINATI a porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei, DECISI ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale dei loro paesi, eliminando le barriere che dividono l'Europa, ASSEGNANDO ai loro sforzi per scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli, RICONOSCENDO che l'eliminazione degli ostacoli esistenti impone un'azione concertata intesa a garantire la stabilità nell'espansione, l'equilibrio negli scambi e la lealtà nella concorrenza, SOLLECITI di rafforzare l'unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite, DESIDEROSI di contribuire, grazie a una politica commerciale comune, alla soppressione progressiva delle restrizioni agli scambi internazionali, NELL'INTENTO di confermare la solidarietà che lega l'Europa ai paesi d'oltremare e desiderando assicurare lo sviluppo della loro prosperità conformemente ai principi dello statuto delle Nazioni Unite, RISOLUTI a rafforzare, mediante la costituzione di questo complesso di risorse, le difese della pace e della libertà e facendo appello agli altri popoli d'Europa, animati dallo stesso ideale, perché si associno al loro sforzo, DETERMINATI a promuovere lo sviluppo del massimo livello possibile di conoscenza nelle popolazioni attraverso un ampio accesso all'istruzione e attraverso l'aggiornamento costante, HANNO DECISO di creare una COMUNITÀ EUROPEA e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI: S. E. Paul-Henri SPAAK, Ministro degli affari esteri, S. E. Barone J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS, Segretario generale del ministero degli affari economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: S. E. Konrad ADENAUER, Cancelliere federale, S. E. Walter HALLSTEIN, Segretario di Stato agli affari esteri, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: S. E. Christian PINEAU, Ministro degli affari esteri, S. E. Maurice FAURE, Segretario di Stato agli affari esteri, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: S. E. Antonio SEGNI, Presidente del Consiglio dei ministri, S. E. Gaetano MARTINO, Ministro degli affari esteri, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO: S. E. Joseph BECH, Presidente del governo, Ministro degli affari esteri, S. E. Lambert SCHAUS, Ambasciatore, Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI: S. E. Joseph LUNS, Ministro degli affari esteri, S. E. J. LINTHORST HOMAN, Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa, I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono. PARTE PRIMA PRINCIPI

Art. 1 (ex articolo 1)

Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro una COMUNITÀ EUROPEA.

Art. 2 (ex articolo 2)

La Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.

Art. 3 (ex articolo 3)

1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:

  1. a) il divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente;

  2. b) una politica commerciale comune;

  3. c) un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

  4. d) misure relative all'entrata e alla circolazione delle persone, come previsto dal titolo IV;

  5. e) una politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca;

  6. f) una politica comune nel settore dei trasporti;

  7. g) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno;

  8. h) il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune;

  9. i) la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione;

  10. j) una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo;

  11. k) il rafforzamento della coesione economica e sociale;

  12. l) una politica nel settore dell'ambiente;

  13. m) il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria;

  14. n) la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;

  15. o) l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee;

  16. p) un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;

  17. q) un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri;

  18. r) una politica nel settore della cooperazione allo sviluppo;

  19. s) l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale;

  20. t) un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori;

  21. u) misure in materia di energia, protezione civile e turismo.

2. L'azione della Comunità a norma del presente articolo mira ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.

Art. 4 (ex articolo 3 A)

1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione degli Stati membri e della Comunità comprende, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

2. Parallelamente, alle condizioni e secondo il ritmo e le procedure previsti dal presente trattato, questa azione comprende la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio che comporterà l'introduzione di una moneta unica, l'ecu, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nella Comunità conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

3. Queste azioni degli Stati membri e della Comunità implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.

Art. 5 (ex articolo 3 B)

La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato.

Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.

L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato.

Art. 6 (ex articolo 3 C)

Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Art. 7 (ex articolo 4)

1.

L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:

- un PARLAMENTO EUROPEO;

- un CONSIGLIO;

- una COMMISSIONE;

- una CORTE DI GIUSTIZIA;

- una CORTE DEI CONTI.

Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato.

2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle Regioni, che svolgono funzioni consultive.

Art. 8 (ex articolo 4 A)

Sono istituiti, secondo le procedure previste dal presente trattato, un Sistema europeo di banche centrali (in appresso denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso denominata BCE), che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC e della BCE (in appresso denominato «statuto del SEBC») allegati al trattato stesso.

Art. 9 (ex articolo 4 B)

È istituita una Banca europea per gli investimenti, che agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato e dallo statuto allegato a quest'ultimo.

Art. 10 (ex articolo 5)

Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.

Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato.

Art. 11 (ex articolo 5 A)

1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata possono essere autorizzati, in osservanza degli articoli 43 e 44 del trattato sull'Unione europea, a ricorrere alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dal presente trattato, a condizione che la cooperazione proposta:

  1. a) non riguardi settori che rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della Comunità,

  2. b) non incida sulle politiche, sulle azioni o sui programmi comunitari,

  3. c) non riguardi la cittadinanza dell'Unione, né crei discriminazioni tra cittadini degli Stati membri,

  4. d) rimanga entro i limiti delle competenze conferite alla Comunità dal presente trattato;

  5. e) non costituisca una discriminazione né una restrizione negli scambi tra Stati membri e non produca una distorsione delle condizioni di concorrenza tra questi ultimi.

2.

L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo.

Se un membro del Consiglio dichiara che, per importanti e specificati motivi di politica interna, intende opporsi alla concessione di un'autorizzazione a maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che la questione venga sottoposta al Consiglio, riunito nella composizione di Capi di Stato o di Governo, per una decisione all'unanimità.

Gli Stati membri che intendono instaurare la cooperazione rafforzata di cui al paragrafo 1 possono trasmettere una richiesta alla Commissione che può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, essa informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.

3. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione instaurata a norma del presente articolo notifica tale intenzione al Consiglio ed alla Commissione, la quale, entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, dà un parere al Consiglio. Entro quattro mesi dalla data di notifica, la Commissione decide sulla richiesta e sulle eventuali misure specifiche che può ritenere necessarie.

4. Gli atti e le decisioni necessari per l'attuazione delle attività di cooperazione sono soggetti a tutte le disposizioni pertinenti del presente trattato, salvo se altrimenti previsto dal presente articolo e dagli articoli 43 e 44 del trattato sull'Unione europea.

5. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni del protocollo sull'integrazione dell' acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 12 (ex articolo 6)

Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, può stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.

Art. 13 (ex articolo 6 A)

Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

Art. 14 (ex articolo 7 A)

1. La Comunità adotta le misure destinate all'instaurazione del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 15, 26, 47, paragrafo 2, 49, 80, 93 e 95 e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente trattato.

2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del presente trattato.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.