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Sez. 5, Sentenza n. 2100 del 26/11/1982 Cc. (dep. 17/12/1982) Rv. 156702 - 01

PUBBLICO MINISTERO - INTERVENTO - RICHIESTE E CONCLUSIONI - SCARCERAZIONE PER INSUFFICIENZA DI INDIZI - PARERE DEL PUBBLICO MINISTERO - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1982-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156702-01

PUBBLICO MINISTERO - INTERVENTO - RICHIESTE E CONCLUSIONI - SCARCERAZIONE PER INSUFFICIENZA DI INDIZI - PARERE DEL PUBBLICO MINISTERO - OBBLIGATORIETÀ.*

La potestà di ordinare "anche di ufficio" la scarcerazione dell'imputato per insufficienza di indizi non esonera dall'Obbligo, imposto dall'art. 76 cod. proc. pen., di sentire il parere del pubblico ministero. (Conf. Cass. 14 febbraio 1973, imp. Coladonati).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)