Sez. 2, Sentenza n. 104 del 19/01/1971 (Rv. 349457 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE - DIVISIONE DI UN UNICO COMPENDIO DI BENI E DI BENI OGGETTO DI DISTINTO RAPPORTO - DIFFERENZA.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE - DIVISIONE DI UN UNICO COMPENDIO DI BENI E DI BENI OGGETTO DI DISTINTO RAPPORTO - DIFFERENZA.*
Se il compendio indiviso costituisce oggetto di un unico rapporto di comunione, nel senso che tutti i comunisti traggono il loro diritto da uno stesso titolo, e necessario, sotto pena di nullita deducibile da tutti i compartecipanti, che tutti costoro partecipino al contratto di divisionè e cio anche nel caso che la comunione venga sciolta solo nei confronti di uno o di alcuni dei condomini. Ove, invece, i beni siano l'oggetto di distinti rapporti di comunione, e necessaria la partecipazione all'atto di divisione dei soli partecipanti al rapporto di comunione che si intende sciogliere. (V 547'64' 386'64' 68'57' 200'56' 1148'49' 1806'42).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)