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Sez. L, Sentenza n. 6959 del 16/12/1982 (Rv. 424625 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - STABILITÀ DEL RAPPORTO - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1982-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424625-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - STABILITÀ DEL RAPPORTO - REQUISITI.*

Il principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro in costanza di rapporto opera soltanto per quei rapporti che non sono assistiti dalla garanzia della stabilità e deve ritenersi stabile ogni rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo, il che nella generalità dei casi coincide attualmente con l'ambito di operatività della legge 20 maggio 1970 n. 300, dati gli effetti attribuiti dall'art. 18 all'ordine di riassumere, ben più incisivi di quelli previsti dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604. (Conf 2198/80, mass n 405854; (Conf 4871/79, mass n 401498).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)