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Sez. 3, Sentenza n. 6473 del 18/05/2000 (Rv. 536656 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Accertamento negativo della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione - Competenza funzionale del pretore (fattispecie antecedente il D.L. n. 507 del 1999, ripristinatorio della competenza del giudice di pace).
Stato
decisa il 2000-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536656-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel sistema della legge n. 689/81 e del decreto legislativo 285/92 (introduttivo del nuovo codice della strada), l'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione manifestata mediante l'emissione di un'ordinanza-ingiunzione (ovvero mediante la contestazione della violazione a mezzo del verbale di accertamento) apparteneva, prima dell'entrata in vigore del D.L. 507/99 (ripristinatorio della competenza del giudice di pace "in subiecta materia"), ed in esito all'abrogazione del terzo comma dell'art. 7 cod.proc.civ. (ex art. 1 D.L. 432/95), alla competenza funzionale del pretore, connotandosi il relativo giudizio come funzionale all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria e come giudizio sul rapporto a seguito dell'emissione dell'atto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 98 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)