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Sez. 5, Sentenza n. 3018 del 12/02/2007 (Rv. 596835 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Impianto di distribuzione di carburanti - Azienda - Configurabilità - Affermazione - Fondamento - Cessione dell'impianto - Cessione d'azienda - Sussistenza - Soggezione all'IVA - Esclusione - Sottoposizione ad imposta di registro.
Stato
decisa il 2007-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596835-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

L'impianto di distribuzione di carburante costituisce un'azienda, ai sensi dell'art. 2555 cod. civ., e pertanto la cessione di esso va sottoposta all'imposta di registro, e non all'IVA, alla luce dell'art. 2, terzo comma, lettera b), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, atteso che i beni in tale ipotesi ceduti possono essere definiti "azienda" in ragione del rapporto di complementarità finalizzata alla distribuzione di carburanti, tenuta presente sia dal cedente che dal cessionario. Già il termine "impianto", infatti, da una parte individua l'insieme di apparecchi, attrezzature, congegni, collegamenti, che concorrono al medesimo scopo, e che nella loro interrelazione sono indispensabili per il conseguimento di un fine, specifico per ciascun tipo di impianto, e, dall'altro, designa, sotto il profilo dinamico, nella medesima ottica finalistica, la serie concatenata di operazioni necessarie a conferire ad un complesso le caratteristiche peculiari di funzionalità strutturale e organizzativa. Nel caso specifico dell'impianto di distribuzione di carburanti, il complesso è costituito dall'area su cui sorge la stazione di servizio, le cui componenti essenziali sono il suolo, il serbatoio interrato, le tubazioni, le pompe, le colonnine, oltre ai vani per il personale addetto e per le varie attrezzature: il tutto strutturalmente organizzato per il rifornimento di carburante agli autoveicoli, e cioè del combustibile capace di bruciare in qualsiasi motore a combustione interna, accanto alle strutture finalizzate a fornire servizi complementari all'efficiente funzionamento degli automezzi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2555

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)