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Sez. 3, Sentenza n. 20591 del 22/10/2004 (Rv. 577789 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Riduzione della capacità lavorativa specifica - Liquidazione - equitativo puro - Censurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2004-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577789-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

Con riferimento al danno da minor rendimento lavorativo di un soggetto attualmente privo di reddito ma potenzialmente idoneo a produrlo, liquidato sulla scorta di un criterio equitativo puro (nella specie con la somma di dieci milioni di lire), è inammissibile il ricorso per Cassazione che lamenti la mancata adozione del parametro del triplo della pensione sociale di cui all'art. 4, comma terzo, del D.L. n. 857 del 1976, convertito in legge n. 39 del 1977, senza esplicitare per qual motivo una liquidazione siffatta sarebbe stata maggiore di quella in concreto effettuata, anche in considerazione della possibile diversa graduazione percentuale della riduzione della capacità di guadagno rispetto alla invalidità permanente conseguente alle lesioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)