Sez. 2, Sentenza n. 913 del 06/04/1966 (Rv. 321823 - 01)
POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTI) - LIMITI DELL'INDAGINE IN POSSESSORIO - FECI SED IURE - TRA COMPOSSESSORI.*
POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTI) - LIMITI DELL'INDAGINE IN POSSESSORIO - FECI SED IURE - TRA COMPOSSESSORI.*
La compenetrazione del giudizio possessorio col petitorio tanto in tema di possesso quanto di compossesso, deriva dalla condotta processuale del convenuto nel giudizio possessorio di reintegra. Invero, se il convenuto in reintegrazione, in luogo di negare il fatto attribuitogli assume di averlo, invece, compiuto nel legittimo Esercizio del suo possesso, e di non avere, quindi, leso alcun possesso o compossesso altrui, il tema del dibattito dal piano della violazione del vantato possesso si sposta a quello della coesistenza e dei limiti di possessi o compossessi analoghi e quindi del conflitto tra i medesimi, a dirimere il quale sorge la necessita dell'esame dei titoli. Ma la correlativa indagine -piu penetrante nel caso di compossesso - deve essere condotta e contenuta sempre nei limiti richiesti dall'oggetto e dalle finalita del giudizio possessorio e cioe diretta al solo fine di acquisire elementi di prova circa la esistenza e l'estensione del possesso che il convenuto allega, per escludere che vi sia stata invasione della sfera di possesso vantato dall'attore, e non potrebbe essere diretta ad accertare il diritto di possedere del convenuto, ne tanto meno la proprieta del bene su cui si controverte. Il titolo quindi puo esaminarsi solo come -fatto- inducente prova del possesso -ad demostrandam possessionem- e non come fonte del diritto affermato. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)