Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 14 dicembre 1983, causa 263/82
Epigrafe
Nella causa 263/82,
Klöckner-Werke AG, impresa siderurgica con sede in Duisburg, col prof. Bodo Borner, dell'Università di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'aw. Ernest Arendt, 34 B, rue Philippe-II,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Norbert Koch, in qualità di agente, assistito dal prof. Eberhard Grabitz, dell'Università libera di Berlino, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, plateau du Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione individuale della Commissione 13 agosto 1982, con cui è stata inflitta alla ricorrente un'ammenda per superamento della quota di produzione dei prodotti laminati del gruppo I per il 2° trimestre 1981,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori T. Koopmans, presidente di Sezione, K. Bahlmann, P. Pescatore, A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici,
avvocato generale: G. Reischl
cancelliere: P. Heim
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento
paragrafo 1
In presenza di una situazione di crisi manifesta del mercato dell'acciaio, ai sensi dell'art. 58 del Trattato CECA, la Commissione adottava la decisione generale 31 ottobre 1980 n. 2794/80 (GU L 291, pag. 1), che istituiva una disciplina di quote di produzione dell'acciaio e di parecchie categorie di prodotti laminati per le imprese dell'industria siderurgica.
paragrafo 2
Ai sensi della suddetta decisione generale, la Commissione, con lettera 6 aprile 1981 avente natura di decisione individuale, comunicava all'impresa siderurgica Klöckner-Werke di Duisburg le produzioni di riferimento e le quote di produzione assegnatele per il 2° trimestre 1981.
paragrafo 3
Il 15 maggio 1981, l'impresa presentava alla Corte di giustizia un ricorso (causa 119/81) diretto all'annullamento di tale decisione individuale, in quanto essa fissava la produzione di riferimento e le quote di produzione per i prodotti laminati del gruppo I. Il ricorso si fondava su di una serie di vizi che assertivamente inficiavano sia la decisione individuale impugnata sia la decisione generale che ne era alla base. Tuttavia la Corte, con sentenza 7 luglio 1982 (causa 119/81, Klöckner-Werke AG/Commissione, Race. pag. 2627), rigettava il ricorso.
paragrafo 4
Nel frattempo, la Klöckner aveva superato di 122781 tonnellate la quota di produzione assegnatale per il suddetto trimestre in ordine ai prodotti laminati del gruppo I. Tale superamento le veniva contestato con lettera 1o febbraio 1982, n. 000989, con cui l'impresa era invitata a presentare le sue osservazioni a norma dell'art. 36 del Trattato. La Klöckner presentava in effetti le sue osservazioni con lettere 11 febbraio e 18 marzo 1982, integrate dai suoi rappresentanti nel corso dell'audizione del 15 aprile 1982. Non avendo accolto le giustificazioni addotte dall'impresa, la Commissione, con decisione individuale 13 agosto 1982, adottata in base all'art. 9 della precitata decisione generale n. 2794/80, le infliggeva un'ammenda di 10129432 ECU (23909916 DM), da versare entro due mesi dalla notifica della decisione, maggiorata dell'I % per ogni mese di ritardato pagamento a decorrere dalla scadenza del termine suddetto.
paragrafo 5
Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 24 settembre 1982, la Klöckner ha domandato l'annullamento della decisione con cui le era stata irrogata l'ammenda. L'impresa ha altresì presentato una domanda di provvedimento provvisorio per la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata. Il Presidente della Corte, con ordinanza 11 novembre 1982, ha disposto la sospensione dell'esecuzione a condizione che la ricorrente costituisse, entro un termine di 15 giorni, una cauzione bancaria a garanzia del pagamento dell'ammenda; con ordinanza 7 dicembre 1982, esso ha rigettato una domanda di modifica della prima ordinanza, diretta ad ottenere la sospensione senza condizioni della decisione della Commissione fino alla pronunzia della sentenza nel merito.
paragrafo 6
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Con ordinanza 4 maggio 1983, la Corte ha deciso di assegnare la causa alla Quarta Sezione.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
paragrafo 4
La Commissione chiede che la Corte voglia:
paragrafo 5
1. respingere il ricorso,
paragrafo 6
2. condannare la ricorrente alle spese.
punto 1
annullare la decisione della convenuta 13 agosto 1982,
punto 2
condannare la convenuta alle spese.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
Nel suo unico mezzo di ricorso, la ricorrente non contesta di aver superato la quota di produzione assegnatale per i prodotti del gruppo I, ma sostiene che tale superamento è giustificato e che pertanto non può esserle inflitta alcuna ammenda. Infatti, all'epoca in cui si è verificato il superamento, essa si è trovata in stato di necessità in quanto il rispetto delle suddette quote avrebbe comportato perdite talmente elevate che l'impresa non avrebbe potuto sopravvivere; ciò, in particolare, per il fatto che le quote assegnate sono nettamente inferiori al livello medio di utilizzazione delle capacità produttive dei laminatoi a nastri larghi a caldo della Comunità.
paragrafo 2
La ricorrente evidenzia che il sistema delle quote nel suo complesso, quale instaurato dalla Commissione, comporta, nei suoi confronti l'assegnazione di quote troppo esigue ed il pericolo di fallimento; solo per motivi tecnici essa è in grado di sottoporre ogni volta all'esame della Corte unicamente un determinato trimestre. Infatti, se la ricorrente avesse rispettato le quote fissate per il trimestre di cui è causa, essa avrebbe subito una perdita dell'ammontare di parecchi milioni di DM. Inoltre, secondo quanto risulta da due perizie contabili prodotte in allegato al ricorso, il rispetto delle quote durante l'arco di validità della decisione generale n. 1831/81, ossia il periodo 1o luglio 1981 - 30 giugno 1982, avrebbe comportato un enorme disavanzo ulteriore a cui si aggiungerebbe ancora una perdita analoga per il periodo di validità della decisione generale n. 1696/82, attualmente in vigore. Orbene, tenuto conto del fatto che, malgrado il superamento delle quote suddette, a causa della crisi dell'acciaio, essa ha subito perdite estremamente gravi nel settore siderurgico, la ricorrente non avrebbe potuto far fronte al disavanzo ulteriore risultante dall'osservanza delle quote e sarebbe stata costretta al fallimento.
paragrafo 3
La ricorrente sostiene che il principio giuridico in forza del quale lo stato di necessità impedisce di irrogare sanzioni a chi abbia leso un interesse giuridicamente protetto al fine di tutelare un interesse superiore è presente nell'ordinamento giuridico di tutti gli Stati membri così che esso va riconosciuto anche nel diritto comunitario. Nella fattispecie, la ricorrente ha potuto evitare la rovina solo aumentando il proprio volume d'affari in modo da ridurre le perdite e ha potuto ottenere tale incremento solo producendo e vendendo più di quanto prevedevano le quote assegnatele. Il suo comportamento può solo essere quindi definito necessitato e legittimo. D'altro canto la ricorrente, avendo tempestivamente impugnato la decisione individuale che fissava le sue quote di produzione per il trimestre di cui è causa, aveva fatto affidamento sull'accoglimento della sua domanda; inoltre l'avviamento del treno a nastri larghi richiedeva una preparazione tecnica di parecchie settimane, talché se esso non fosse stato messo a punto in tempo utile per una produzione superiore a quella corrispondente alle quote assegnate un eventuale esito positivo della controversia concernente l'ammontare delle quote sarebbe stato inutile. Orbene, la ricorrente non è in alcun modo responsabile di questo stato di produzione. In ogni caso, l'impresa non ha preteso di sottrarsi al regime delle quote, ma semplicemente di portare ad in livello equo le quote troppo esigue assegnatele così che essa ha prodotto un quantitativo corrispondente — sulla base di una capacità produttiva di 459000 tonnellate al mese del suo laminatoio a nastri larghi a caldo Brema II — al tasso medio di utilizzazione dei treni di questo tipo nelle acciaierie della Comunità.
paragrafo 4
La ricorrente sostiene, d'altra parte, che l'interesse che essa intendeva difendere superando le quote — ossia l'esistenza di un'impresa ben organizzata, con 35000 dipendenti e fornita degli impianti più moderni e della tecnologia più avanzata in Europa — prevale nettamente su di un interesse meramente formale quale il regolare funzionamento del regime delle quote. D'altro canto, il sacrificio richiestole sarebbe iniquo in quanto nettamente più grave di quello imposto ai proprietari degli altri treni a nastri larghi a caldo della Comunità. Infatti, se le quote fossero rispettate, ił treno della ricorrente sarebbe utilizzato, quanto alle sue capacità di produzione, ad un tasso notevolmente inferiore rispetto alla media comunitaria. La Corte, pur avendo escluso, nella precitata sentenza 7 luglio 1982, che dall'art. 58 del Trattato CECA possa desumersi un diritto generale delle imprese al mantenimento di un livello occupazionale minimo, non si è pronunziata — a parere della Klöckner — sull'esistenza di tale diritto a livello individuale, in connessione con la situazione specifica di un'impresa. Orbene, l'esistenza di tale diritto va riconosciuta e costituisce precisamente un'applicazione della nozione di stato di necessità.
paragrafo 5
La ricorrente sostiene che, in ogni caso, l'infrazione al regime delle quote da lei commessa non ha in nessun modo ostacolato l'applicazione generale di tale disciplina essendo stato possibile a tutte le altre imprese esitare interamente la loro produzione al prezzo previsto. Non essendo stato perturbato il mercato, gli altri operatori non hanno subito pregiudizio dalla maggior produzione della Klöckner e anche ciò va preso in considerazione nell'esame comparativo degli interessi in contrasto. Non esiste neppure il rischio di creare un pericoloso precedente in quanto le altre imprese comunitarie non si trovano in uno stato di necessità paragonabile a quello della Klöckner.
paragrafo 6
La ricorrente sottolinea, infine, che il pericolo di scomparsa che la minaccia e che ha giustificato il superamento delle quote sarebbe irreparabile.
paragrafo 7
Nel controricorso, la Commissione solleva preliminarmente un'eccezione di irricevibilità del solo mezzo a sostegno del ricorso. Secondo la ricorrente, lo stato di necessità in cui si trovava consisteva nel fatto che, se essa avesse rispettato le quote assegnatele, avrebbe dovuto subire perdite talmente elevate da non poter proseguire la sua attività.
paragrafo 8
Orbene, se ciò fosse vero, si dovrebbe concludere che la fissazione di una quota che non consenta la sopravvivenza dell'impresa interessata sarebbe illegittima. Ne consegue, in primo luogo, che tale argomento avrebbe dovuto essere invocato, in conformità all'art. 42, § 2, 1o comma, del regolamento di procedura, nella causa 119/81, avente ad oggetto precisamente la legittimità della decisione individuale relativa alla determinazione delle quote di produzione concesse alla Klöckner per il 2° trimestre 1981, e non nella presente controversia in cui è tardivo e, in secondo luogo, che, essendo stata constatata la legittimità della fissazione della quota di cui trattasi dalla sentenza della Corte 7 luglio 1982, la ricorrente non può invocare ora lo stato di necessità con argomenti che comportano necessariamente la rimessa in discussione della legittimità della fissazione di detta quota senza scontrarsi con l'efficacia di cosa giudicata che si accompagna alla precitata sentenza della Corte.
paragrafo 9
In ordine al merito, la Commissione, dopo aver ricordato quanto dichiarato dalla Corte, in riferimento ad un problema analogo, quello della legittima difesa, nella sentenza 12 luglio 1962 (causa 16/61, Acciaierie, Ferriere e Fonderie di Modena, Race. pag. 547), sostiene che le condizioni che consentono di rilevare uno stato di necessità nel diritto comunitario sono le seguenti:
paragrafo 10
la configurabilità di un pericolo talmente grave da mettere a repentaglio l'esistenza stessa del responsabile a condizione, però, che questi non abbia contribuito col suo comportamento a far sorgere tale pericolo;
l'impossibilità per il responsabile di sottrarsi a detto pericolo se non tramite un comportamento obiettivamente illecito.
paragrafo 11
Ora, nella fattispecie, tali condizioni non ricorrono. La tesi della ricorrente non può inoltre essere accolta per motivi di ordine generale.
paragrafo 12
La Commissione ritiene che il riconoscimento di uno stato di necessità consistente nella minaccia per l'esistenza di un'impresa derivante dal rispetto del regime delle quote non sarebbe compatibile con lo scopo dell'art. 58 del Trattato CECA, precisato dalla Corte nella sentenza 7 luglio 1982, e cioè quello di consentire alla Comunità di far fronte ad una situazione di crisi della domanda mediante l'istituzione di un regime di quote destinato a distribuire equamente sull'industria siderurgica della Comunità nel suo complesso le conseguenze della riduzione delle possibilità di smercio dei prodotti. Il regime delle quote di produzione, mirando al risanamento del mercato, consente di mantenere o di ripristinare, a lungo termine, la redditività delle imprese; esso non può invece mantenere o ripristinare tale redditività a breve termine, mediante l'attribuzione alle imprese di quote più elevate in quanto l'art. 58 del Trattato non impone affatto l'obbligo, alla Commissione, di garantire ad ogni impresa un minimo di produzione in relazione ai suoi specifici criteri di redditività. Pertanto, se la Commissione non è tenuta ad organizzare il regime delle quote in maniera tale da assegnare alle imprese quote che consentano, nell'immediato, di mantenere o rispristinare la loro redditività, sarebbe contraddittorio consentire che le stesse, facendo valere lo stato di necessità, superassero di propria iniziativa le quote loro assegnate e producessero i quantitativi necessari a garantire la loro redditività.
paragrafo 13
Il riconoscimento di uno stato di necessità quale invocato dalla ricorrente a giustificazione del superamento delle quote condurrebbe, inoltre, a privare il regime delle quote di ogni efficacia. Detto riconoscimento implicherebbe, praticamente, l'assegnazione di quote di produzione più elevate all'impresa che invoca tale stato di necessità. Si renderebbe quindi necessario, per compensare tale aumento, ridurre ulteriormente le quote delle altre imprese, il che però farebbe sì che altre imprese, non raggiungendo il livello di redditività, sarebbero quindi in grado di far valere, a loro volta, lo stato di necessità ottenendo di conseguenza l'assegnazione di quote più elevate onde consentire alla loro produzione di divenire nuovamente redditiva. Ingenerando tale processo una reazione a catena, si giungerebbe necessariamente alla disgregazione del regime delle quote.
paragrafo 14
La Commissione fa valere che, in ogni caso, lo stato di necessità può ritenersi giustificativo del superamento non consentito delle quote di produzione solo nel caso in cui tale atto illecito fosse necessario al fine di tutelare un interesse giuridicamente protetto di rango superiore a quello dell'interesse leso. Orbene, l'interesse pregiudicato dal superamento delle quote non è soltanto — come afferma la ricorrente — il «regolare funzionamento del regime delle quote», ma la possibilità di sopravvivenza di tutte le imprese siderurgiche della Comunità. Il suddetto regime costituisce infatti una misura diretta a combattere una crisi che minaccia il settore economico interessato nella sua globalità e che coinvolge tutte le imprese in un'azione solidale. I due interessi in conflitto sono quindi, da un lato, l'esistenza di una singola impresa e, dall'altro, l'esistenza di numerose se non di tutte le imprese siderurgiche della Comunità. Dato che non può dubitarsi del fatto che la sopravvivenza della totalità di queste imprese, o di un gran numero di esse, è più importante della sopravvivenza di una sola impresa, la violazione di questo regime non può essere giustificata dallo stato di necessità in cui si trova una singola impresa. Tale conclusione non viene inficiata dal fatto che la Corte, nella sentenza 18 marzo 1980 (causa 154/78, Valsabbia, Race. pag. 907), non ha respinto a priori un mezzo fondato sull'esistenza dello stato di necessità, in quanto, in quel caso, la controversia verteva su provvedimenti con cui erano fissati prezzi minimi che non possono essere messi a confronto con l'esistenza di un'impresa.
paragrafo 15
La Commissione contesta, inoltre, che nella fattispecie l'esistenza dell'impresa sia stata minacciata nell'immediato. La stessa ricorrente ha ammesso di aver subito, dall'esercizio 1974/75 fino al 30 settembre 1981, perdite molto gravi nel settore siderurgico, ma di essere tuttavia riuscita a compensarle quasi interamente; essa non può quindi sostenere che la sua esistenza era in pericolo dall'inizio di aprile del 1981. La ricorrente sostiene che, se si fosse attenuta alle quote fissate per il trimestre litigioso, essa avrebbe subito una ulteriore perdita di parecchi milioni di DM, ma tale affermazione non è suffragata da prove in quanto risulta essere soltanto un'estrapolazione di dati e di stime non verificabili. In ogni caso, anche ammettendo l'esattezza della cifra addotta, non se ne può dedurre la prova del fatto che l'esistenza dell'impresa fosse minacciata nel 2° trimestre 1981, cioè nel periodo a cui si riferisce la quota di cui è causa. Al riguardo, le due perizie prodotte dalla Klöckner non sono pertinenti: per quanto concerne la prima, i periti hanno ammesso di non aver potuto controllare se i disavanzi calcolati avrebbero potuto essere compensati da utili provenienti da altri settori di attività dell'impresa; per quanto riguarda la seconda, essa si riferisce ad un periodo posteriore al trimestre litigioso così che non può essere presa in considerazione nella presente controversia.
paragrafo 16
In ogni caso, anche qualora si riconoscesse che l'esistenza dell'impresa fosse effettivamente minacciata durante il trimestre interessato, la Commissione sostiene che tale situazione è stata provocata dalla stessa ricorrente col suo comportamento anteriore. L'impresa ha infatti ammesso di aver subito perdite assai rilevanti nel proprio settore siderurgico prima dell'adozione del regime delle quote. Ora, tali perdite sono imputabili ad errate decisioni di politica economica, ossia all'installazione di un treno a nastri larghi a caldo di dimensioni eccezionali ed eccessive, comportante un costo finanziario ampiamente superiore a quello degli altri moderni impianti della Comunità, nonché alla mancanza di un numero sufficiente di impianti per la trasformazione dei prodotti di detto treno, così che dallo sfruttamento dello stesso si ricavano utili largamente inferiori a quelli delle altre imprese similari.
paragrafo 17
La mancanza di fondamento della tesi della Klöckner è inoltre dimostrata anche dalle statistiche relative alla produzione mensile dell'impresa dal 1974 al 2° trimestre 1981, da cui risulta che, durante questo periodo, essa aveva mantenuto un livello di produzione quasi costante.
paragrafo 18
Per giunta, la Commissione sostiene che, anche ammettendo che l'esistenza dell'impresa fosse minacciata e che tale rischio non fosse stato provocato dall'impresa stessa, il superamento delle quote non era il solo mezzo che consentisse di evitare il pericolo. La Klöckner avrebbe infatti potuto tentare di ottenere maggiori ordini dall'estero e chiedere quindi alla Commissione un aumento delle proprie quote a norma dell'art. 14 della decisione generale n. 2794/80; inoltre, essa avrebbe potuto adire la Corte chiedendo l'adozione di provvedimenti provvisori, mentre essa non ha seguito né l'una né l'altra di queste vie. Ora, potendosi esperire rimedi legittimi, non era giustificato, da parte dell'impresa, il ricorso all'autotutela, comportamento che può costituire solo l'«ultima ratio».
paragrafo 19
Nella replica, la ricorrente ribatte che l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione non tiene conto dell'efficacia giuridica della sentenza pronunziata dalla Corte il 7 luglio 1982 in causa 119/81, in quanto la forza di cosa giudicata di tale sentenza impedisce semplicemente all'impresa di rimettere in questione la validità della decisione individuale che ha fissato le sue quote per il trimestre di cui è causa e, pertanto, l'ammontare delle quote stesse, essendo altresì pacifico che queste sono state superate. Invece la sentenza succitata non riguarda per nulla il problema di stabilire se la Commissione possa infliggere un'ammenda alla ricorrente ovvero se il superamento delle quote sia giustificato. La tesi concernente la pretesa tardività delle domande e degli argomenti della ricorrente è anch'essa priva di fondamento, in quanto l'art. 42 del regolamento di procedura non si applica nella fattispecie. Tale norma riguarda i mezzi che non possono più essere dedotti in un determinato procedimento in quanto formulati tardivamente e non i mezzi la cui deduzione è vietata in un altro procedimento in quanto già addotti in una precedente controversia, essendo tale materia regolata dalle disposizioni in materia di giudicato, cioè dell'art. 65 del regolamento di procedura.
paragrafo 20
Nel merito, la ricorrente contesta la tesi della Commissione fondata sullo scopo dell'art. 58 del Trattato CECA, sottolineando che tale scopo consiste nell' «equa» ripartizione fra le imprese delle conseguenze della situazione di crisi del settore siderurgico, di guisa che lo stesso non può essere invocato quando tale ripartizione venga effettuata, come nel caso di specie, mediante la fissazione di quote «non eque».
paragrafo 21
La ricorrente contesta altresì la tesi della Commissione secondo cui questa è tenuta a tutelare la redditività delle imprese solo a lungo termine e secondo cui il riconoscimento di uno stato di necessità che giustifichi superamenti delle quote condurrebbe a privare il sistema di qualsiasi efficacia. Questa tesi confonde la minaccia all'esistenza di un'impresa ed il semplice pregiudizio alla sua redditività, negando, per giunta, ogni valore alla minaccia grave nel caso della Klöckner, e ammettendo invece l'importanza della minaccia lieve nel caso delle altre imprese con la conseguente violazione del divieto di trattamenti discriminatori.
paragrafo 22
Infatti, nell'I 1° considerando della decisione generale n. 2794/80, la Commissione ha giustamente constatato che «L'applicazione della presente decisione potrebbe comportare difficoltà eccezionali per alcune imprese, a causa dell'applicazione di regole generali che non tengono conto di situazioni specifiche. È pertanto necessario prevedere una procedura che consenta di superare tali difficoltà».
paragrafo 23
Poiché tali difficoltà eccezionali si riferiscono necessariamente a difficoltà finanziarie, ossia alla riduzione o alla scomparsa totale della redditività di un'impresa, tale considerando contiene il riconoscimento dello stato di necessità a giustificazione dell'aumento delle quote per l'impresa interessata. Tale riconoscimento corrisponde ad un atteggiamento generale e costante della Commissione, deducibile dal fatto che si possono trovare espressioni analoghe in tutte le altre decisioni generali adottate successivamente in questo settore (cfr. decisione n. 1831/81, GU L 180, pag. 3, 7° considerando; decisione n. 533/82 GU L 65, pag. 6,4° e 5° considerando; decisione n. 1696/82, GU L 191, pag. 2, 6o considerando; decisione n. 1698/82, GU L 191, pag. 43, 3° considerando; decisione n. 2751/82, GU L 291, pag 8, 1o e 2° considerando). Orbene, è contraddittorio far beneficiare le imprese considerate nelle suddette decisioni generali di una normativa individualizzata, mentre nello stesso tempo viene invocata, nei confronti della ricorrente, la necessità ineluttabile di mantenere una normativa di carattere generale: ciò che vale per le piccole imprese italiane o greche, deve valere anche per una grande impresa tedesca, essendo illegittima ogni discriminazione a norma dell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA.
paragrafo 24
All'argomento della Commissione volto a sostenere che, nel raffronto fra gli interessi in conflitto che la valutazione dello stato di necessità comporta, la sopravvivenza della sola impresa ricorrente si oppone a quella di un gran numero se non della totalità delle imprese e quindi ad un interesse di rango superiore, la Klöckner oppone il fatto che la Commissione, con decisioni individuali riguardanti casi particolari, ed anche con decisioni generali riguardanti categorie di imprese, ha aumentato le quote in innumerevoli casi senza temere di condannare con ciò alla scomparsa le altre imprese della Comunità. Ne consegue che il superamento delle quote da parte della ricorrente non può produrre effetti così catastrofici come si afferma, il che è d'altro canto confermato dal fatto che il superamento di cui è causa non ha assolutamente provocato la disgregazione del sistema.
paragrafo 25
Per quanto concerne i presupposti per il riconoscimento dello stato di necessità, la ricorrente osserva in primo luogo che, pur avendo essa subito perdite assai rilevanti già prima dell'introduzione del regime delle quote, perdite che però essa è riuscita a compensare, ciò dipende dal fatto che essa ha utilizzato a tal fine le sue riserve occulte. Orbene, una volta esauriti questi fondi, l'impresa non è più in grado di far fronte a perdite ulteriori, tanto più che bisogna tener conto, a tal fine, non delle perdite del solo trimestre di cui è causa, ma di quelle comprese nell'intero periodo di applicazione del regime delle quote, fino al 30 giugno 1983, quali stimate nelle perizie prodotte agli atti. Il pericolo immediato per la sopravvivenza dell'impresa ricorrente è pertanto dimostrato.
paragrafo 26
Nell'ipotesi in cui la Corte consideri tali affermazioni non suffragate da prove sufficienti, la Klöckner offre ulteriori mezzi di prova per testi.
paragrafo 27
La ricorrente contesta, in secondo luogo, che la minaccia di scomparsa che grava sull'impresa si sia manifestata già prima dell'istituzione del regime delle quote e non sia una conseguenza di questo; al contrario, essa sostiene che, se si fosse attenuta alle quote assegnatele, la sua impresa sarebbe già scomparsa in quanto, come mostrano le perizie prodotte agli atti, la diminuzione delle sue entrate sarebbe stata insostenibile.
paragrafo 28
La Klöckner contesta pure che la predetta minaccia di scomparsa sia stata provocata da propri errori di comportamento nel periodo precedente all'introduzione del regime delle quote. La crisi è imputabile, a suo parere, ad una molteplicità di cause, il che non impedisce di affermare l'esistenza di un nesso causale fra l'adozione del regime delle quote e lo stato di necessità in cui l'impresa stessa si trova. Il vero problema da risolvere consiste nello stabilire se il fatto che talune cause dello stato di necessità in cui versa la ricorrente derivano dal suo comportamento debba precluderle la possibilità di invocare questa situazione e tale problema può trovare soluzione solo a seguito di una valutazione di tutte le cause della crisi sulla base del diritto comunitario.
paragrafo 29
Ora, lo stato di necessità fatto valere dalla Klöckner deriva dal fatto che essa, a differenza di numerose altre imprese comunitarie, si è attenuta alle norme del Trattato CECA e ai suggerimenti della Commissione. L'impresa ha infatti operato una ristrutturazione e un ammodernamento delle attrezzature attraverso la riduzione del numero degli impianti e la sostituzione di parecchi macchinari obsoleti di piccole dimensioni con un numero minimo di impianti molto moderni e di dimensioni maggiori; essa ha ridotto di conseguenza il proprio personale, il che ha comportato pesanti oneri sociali, ha sviluppato attività in settori diversi da quello siderurgico onde fondare i propri risultati su di una base più ampia e garantire posti di lavoro sostitutivi, e ha adottato nuove tecnologie tali da consentire risparmi energetici e riduzioni dei costi. Ciò corrisponde perfettamente alla politica siderurgica della Comunità, così che la Commissione, riconoscendo la conformità dell'azione della Klöckner ai propri suggerimenti e alle proprie proposte, le ha concesso prestiti rilevanti precisamente per favorire le predette operazioni. È quindi assurdo e contraddittorio accusare l'impresa di aver commesso errori di politica economica, dopo averla incoraggiata e indotta a commetterli.
paragrafo 30
In ogni caso, i pretesi errori sono insussistenti. Non è vero che il treno a nastri larghi a caldo sia di dimensioni eccezionali e sproporzionate in relazione alla grandezza dell'impresa, tenuto conto del fatto che tutti i più recenti impianti giapponesi ed anche alcuni tedeschi hanno le stesse dimensioni. Il treno di cui trattasi è pure del tutto normale sotto il profilo del suo costo di costruzione, dato che le cifre menzionate al riguardo dalla Commissione non sono rispondenti alla realtà e sono fondate su premesse di natura economica errate. È vero soltanto che qualsiasi ristrutturazione e ammodernamento di un'impresa siderurgica comporta dei costi e che la Klöckner, per conseguire questo scopo, ha dovuto esaurire le proprie riserve.
paragrafo 31
La tesi della Commissione in ordine ad un preteso svantaggio della ricorrente dovuto alla sua insufficiente capacità di trasformazione dei prodotti del treno a nastri larghi a caldo, è anch'essa priva di fondamento. Infatti, dal 1980, la Klöckner ha incrementato la quota di produzione destinata alla trasformazione, di modo che essa raggiunge attualmente la media comunitaria, cioè il 70 %; inoltre, non è esatto affermare che un'impresa che non provvede alla trasformazione è sempre soggetta a svantaggi dato che talune trasformazioni — come quella della lamiera a freddo — possono anche risolversi in perdite.
paragrafo 32
La Commissione pretende di giustificare il fatto che le quote assegnate alla ricorrente sono inferiori alla media comunitaria sostenendo che la Klöckner è riuscita a mantenere la sua produzione al livello anteriore fino al 2° trimestre 1981, ma tale asserzione è fuori luogo; infatti, le quote sono calcolate essenzialmente sulla base della produzione di riferimento dell'anno 1974, il che, nella fattispecie, corrisponde alla produzione di un periodo in cui al treno a nastri larghi a caldo era ancora in fase di funzionamento iniziale così che era ben lungi dal raggiungere la sua reale capacità produttiva.
paragrafo 33
La ricorrente contesta infine che esistessero veramente mezzi diversi dal superamento delle quote che le consentissero di superare lo stato di necessità. In effetti, una richiesta di aumento delle quote del trimestre di cui è causa sulla base dell'art. 14 della decisione n. 2794/80 non avrebbe avuto la minima possibilità di accoglimento in quanto l'impresa, malgrado i suoi sforzi, non era riuscita ad ottenere ordini ulteriori da paesi terzi, fatto che, in quanto necessario, può essere provato per testi. Per quanto riguarda le domande di provvedimenti provvisori che avrebbero potuto essere proposte alla Corte, la ricorrente sottolinea che l'atteggiamento della Commissione è contraddittorio in quanto essa si è sempre opposta ad ogni domanda del genere proposta dalla Klöckner e ha sempre sostenuto il rigetto nel merito dei ricorsi.
paragrafo 34
Nella controreplica, la Commissione osserva, circa la ricevibilità della censura fondata sullo stato di necessità, che, secondo i principi generali del diritto processuale, dall'efficacia di cosa giudicata consegue che fatti già manifestamente esistenti al momento determinante di un procedimento e non invocati in tale sede, onde ottenere la pronuncia della sentenza, non possono essere presi in considerazione al fine di ridiscutere la stessa materia in un nuovo giudizio. L'efficacia del giudicato si estende non soltanto ai mezzi e argomenti effettivamente invocati nel corso di un procedimento, ma anche a quelli che avrebbero dovuto e potuto essere invocati in quella stessa sede. D'altro canto, la diversità di oggetto fra la causa 119/81 e la presente è solo apparente, dato che annullare la decisione con cui viene irrogata l'ammenda per superamento della quota, e quindi «consentire» tale superamento senza che ciò comporti alcuna sanzione, equivale semplicemente ad aumentare la quota stessa. Ne consegue che la ricorrente mira in pratica, nella presente controversia, a rimettere in discussione la fissazione delle proprie quote per il trimestre di cui è causa, perseguendo quindi lo stesso obiettivo che essa tendeva a realizzare nella causa 119/81, malgrado il fatto che una sentenza non impugnabile abbia concluso tale ultima controversia.
paragrafo 35
Quanto al merito, la convenuta sostiene che il riconoscimento di uno stato di necessità consistente nella minaccia che graverebbe sull'esistenza dell'impresa, a giustificazione di un superamento delle quote di produzione, in primo luogo è incompatibile con le finalità dell'art. 58 del Trattato CECA e, in secondo luogo, comprometterebbe irrimediabilmente l'efficacia del regime delle quote. La tesi della Klöckner, secondo cui la quota di cui è causa sarebbe iniqua in quanto il tasso di utilizzazione delle capacità di produzione dell'impresa sarebbe stato ridotto ad un livello largamente inferiore alla media comunitaria, non risponde al vero visto che la ricorrente ha potuto beneficiare dell'aumento delle quote in base all'art. 4, n. 3, della decisione n. 2794/80 assai più largamente che non altre imprese ed ha ottenuto in base a ciò un aumento del 32,31 % della sua produzione di riferimento. In realtà il tasso di utilizzazione delle capacità della Klöckner si trova ad essere attualmente inferiore alla media solo per il 5,6 %.
paragrafo 36
La Commissione fa valere inoltre che l'affermazione della Klöckner secondo la quale nel suo caso non si tratta, da parte sua, di pretendere una garanzia di redditività, ma di far valere un problema di sopravvivenza, non ha senso in quanto, allorché un'impresa cessa di produrre utili a lungo termine, si pone sempre il problema della sua sopravvivenza o della sua scomparsa.
paragrafo 37
Per quanto concerne la redditività delle imprese, la Commissione contesta di aver mai ammesso, in linea di principio, la minaccia di un pregiudizio a tale redditività quale motivo per un aumento delle quote e ciò sia nella sua prassi amministrativa, sia nelle sue decisioni generali. Infatti, né le disposizioni dell'art. 14 della decisione n. 2794/80, né quelle analoghe delle altre decisioni generali in materia danno luogo ad aumenti delle quote per motivi di redditività dato che il criterio determinante in tali norme risiede nelle difficoltà straordinarie o eccezionali, diverse da quelle di natura strettamente economica o finanziaria, provocate dall'applicazione del regime delle quote. Il criterio della redditività viene in rilievo in casi strettamente limitati, come nelle decisioni nn. 533/82 e 1698/82, ma ciò è dovuto ad una situazione del tutto particolare in cui si è venuto a trovare un gruppo limitato di imprese a seguito dell'assegnazione delle quote.
paragrafo 38
In effetti, le decisioni summenzionate si applicano solo alle imprese di piccole e medie dimensioni, che non producono prodotti piatti e la cui produzione è costituita essenzialmente dai tondi per cemento armato. Tali imprese, definite «monostrutturali» in quanto fabbricano i loro prodotti da rottami fusi in forni elettrici, senza disporre di altiforni, sono in grado di produrre soltanto tondi per cemento armato, vergella e acciaio mercantile, e non anche prodotti piatti di alta qualità; invece, i loro costi di produzione sono inferiori a quelli delle grandi imprese «integrate», che sono tuttavia in condizione di produrre anche i laminati piatti di alta qualità. Onde tutelare la posizione delle imprese integrate nel settore dei tondi per cemento armato, il regime delle quote è stato adottato anche per questo prodotto particolare, il che ha notevolmente danneggiato le imprese monostrutturali, costrette a ridurre la loro produzione anche se, a causa dei loro costi minori, non erano ancora state raggiunte dalla crisi. Successivamente, si è verificata una grave diminuzione della domanda anche per i tondi per cemento armato, mentre il mercato dei prodotti piatti, a seguito dell'adozione del regime delle quote, ha subito una ripresa sensibile. Ciò ha avuto come conseguenza il miglioramento della situazione delle grandi imprese integrate, mentre nel contempo quella delle imprese monostrutturali è divenuta drammatica, poiché queste ultime non erano in grado di compensare le loro perdite nel settore dei tondi per cemento armato con utili provenienti da altri settori. Pertanto, le decisioni nn. 533/82 e 1698/82, concedendo alle imprese monostrutturali un aumento delle quote, hanno cercato di porre rimedio a questa distorsione e di compensare le suddette imprese dei sacrifici precedentemente sopportati in nome della solidarietà comunitaria. Le decisioni di cui trattasi sono quindi giustificate dal fatto di essere riferite ad una situazione particolare, nonché dall'esigenza di ristabilire una ripartizione equa dei sacrifici; in ogni caso si tratta di provvedimenti provvisori, riguardanti un mercato limitato nonché imprese di piccole dimensioni, e i cui effetti sul regime delle quote restano controllabili e prevedibili; tali prowedimenti rientrano quindi giustamente sia nell'ambito che nella logica del sistema. Dette circostanze particolari non possono invece essere invocate nel caso della Klöckner, ponendosi il comportamento della ricorrente fuori dalla logica del sistema o addirittura contro di esso. Per questo motivo l'aumento delle quote in favore di numerose imprese in base alle norme derogatorie summenzionate non ha provocato la disgregazione del regime, mentre ciò non sarebbe per nulla garantito nel caso di riconoscimento della situazione eccezionale fatta valere dalla ricorrente.
paragrafo 39
La Commissione contesta la fondatezza della tesi della Klöckner, secondo la quale dall'accoglimento del suo punto di vista non potrebbe verificarsi alcuna conseguenza catastrofica in quanto essa, limitandosi a produrre un quantitativo corrispondente ad una quota equa, quale avrebbe dovuto esserle concessa, osserverebbe scrupolosamente, nella sostanza, tutte le norme adottate dalla convenuta. Infatti, il «quadro» che la Klöckner si è autodeterminato si basa su una capacità produttiva del treno a nastri larghi a caldo Brema II del tutto fittizia, che non risponde assolutamente alla situazione reale quale verificata e controllata dalla Commissione; è pertanto assurdo parlare di scrupolosa osservanza delle norme in vigore. Se la tesi della Klöckner venisse accolta, qualsiasi impresa interessata, facendo valere le stesse motivazioni o motivazioni analoghe, potrebbe autodeterminare le quote da essa ritenute eque e adeguate così da rendere superflua la loro fissazione autoritatīva. La trasgressione del regime delle quote non può quindi essere giustificata attraverso lo stato di necessità di una sola impresa.
paragrafo 40
In subordine, la Commissione sostiene che comunque non ricorrono, nella fattispecie, i presupposti dello stato di necessità in relazione al secondo trimestre 1981. La ricorrente si sforza inutilmente di prendere in considerazione, al fine di dimostrare il proprio stato di necessità, le perdite che essa avrebbe dovuto subire, durante l'intero periodo di applicazione del regime fino al 30 giugno 1983, se le quote fossero state rispettate, mentre essa dovrebbe dimostrare l'esistenza dei presupposti dello stato di necessità al momento del comportamento illecito essendo determinante nella presente controversia solo la situazione del 2° trimestre 1981. Per questo stesso motivo, le perizie contabili prodotte dalla Klöckner non sono pertinenti.
paragrafo 41
Per quanto concerne il nesso di casualità fra la fissazione delle quote e lo stato di necessità, non si tratta di prendere in considerazione le singole cause fra le molteplici esistenti, ma soltanto di stabilire se vi sia un nesso giuridico diretto fra l'attribuzione delle quote e la situazione di necessità nel senso che la fissazione delle quote appaia come una «conditio sine qua non» della minaccia gravante sull'esistenza dell'impresa. Tale non è il caso nella fattispecie, dato che la situazione di pericolo — in quanto sia realmente esistita — essendo stata provocata dalla stessa ricorrente, non è conseguenza diretta dell'applicazione del regime. Avendo la ricorrente stessa ammesso di aver subito perdite enormi prima dell'istituzione del sistema delle quote, il regime di cui è causa non può in nessun caso essere all'origine di tali perdite.
paragrafo 42
Circa gli errori di politica economica e di gestione che hanno provocato le perdite suddette, la Commissione contesta che si possa stabilire un raffronto fra il treno a nastri larghi Brema II e analoghi impianti giapponesi in quanto la caratteristica delle dimensioni eccessive o meno dell'impianto suddetto può essere determinata solo in relazione alla situazione dei mercati siderurgici tedesco ed europeo. La valutazione dell'eventuale costo finanziario eccessivo dell'impianto di cui trattasi può operarsi solo in relazione al complesso siderurgico di Brema ed il risultato di tale valutazione dimostra che tale costo supera quello degli altri impianti moderni della Comunità in una misura da 40 a 80 DM per tonnellata. Quanto alla capacità di trasformazione dei prodotti laminati dell'impianto stesso, il fatto che, ad oggi, essa abbia raggiunto il 70 % non presenta alcuna importanza atteso che essa non ha superato il 51 % fino al 2° trimestre 1981. Ciò spiega il motivo per cui, durante il trimestre litigioso, le entrate provenienti dalla vendita dei prodotti del treno di cui trattasi sono state nettamente inferiori a quelle degli altri impianti europei similari.
paragrafo 43
Quanto al fatto che la Klöckner sia riuscita a mantenere più o meno la sua produzione al livello del 1974 fino al trimestre di cui è causa, la ricorrente sostiene a torto che questo dato presenta un'immagine errata della capacità dei suoi impianti, in quanto quest'ultima sarebbe aumentata nettamente dopo una fase di avvio. Infatti, l'art. 4, n. 3, della decisione n. 2794/80 contemplava, proprio per casi del genere, un incremento della produzione di riferimento e tale disciplina è stata applicata alla ricorrente, che ha ottenuto, su tale base, un aumento pari al 32,31 %, cioè un aumento molto più rilevante di quello concesso alle altre imprese della Comunità, che ammonta mediamente a meno del 10 %.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
La Klöckner-Werke AG, col prof. Bodo Borner, dell'Università di Colonia, e la Commissione, rappresentata dal sig. Norbert Koch, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal prof. Eberhard Grabitz, dell'Università libera di Berlino, hanno presentato le loro difese all'udienza del 6 luglio 1983.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 5 ottobre 1983.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 24 settembre 1982, l'impresa siderurgica Klöckner-Werke AG di Duisburg ha presentato, in forza dell'art. 36 del Trattato CECA, un ricorso diretto all'annullamento della decisione individuale della Commissione 13 agosto 1982, con cui le è stata inflitta un'ammenda a seguito di un superamento delle quote di produzione sulla base dell'art. 58, n. 4, del Trattato CECA, nonché dell'art. 9 della decisione generale 31 ottobre 1980, n. 2794/80 (GU L 291, pag. 1).
punto 2
Con decisione individuale 6 aprile 1981, adottata in base all'art. 58 del Trattato e alla succitata decisione generale n. 2794/80, la Commissione aveva comunicato all'impresa le sue produzioni di riferimento e le sue quote di produzione per il 2° trimestre 1981. Ritenendo che tali quote fossero determinate ad un livello troppo basso in relazione alla capacità di produzione dei suoi impianti, la Klöckner aveva proposto alla Corte un ricorso per l'annullamento di tale decisione individuale, ricorso che però era respinto dalla Corte, con sentenza 7 luglio 1982 (causa 119/81, Klöckner, Race. pag. 2627), così che le quote di cui trattasi divenivano definitive.
punto 3
Nel frattempo, la Klöckner aveva superato tali quote di 122781 tonnellate per i prodotti laminati del gruppo I. Contestato tale superamento all'impresa con lettera 1 febbraio 1982 e conclusa la procedura di cui all'art. 36 del Trattato, la Commissione, con decisione individuale 13 agosto 1982, che forma oggetto del presente ricorso, irrogava alla Klöckner un'ammenda di 10129432 ECU, pari a 23909916 DM.
punto 4
La ricorrente non contesta il superamento addebitatole dalla Commissione. Essa fa valere invece che tale superamento sarebbe giustificato dallo stato di necessità in cui essa si è trovata a seguito dell'attribuzione delle quote di produzione.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità dell'unico mezzo del ricorso, fondato sullo stato di necessità
punto 5
La Commissione solleva innanzitutto un'eccezione di irricevibilità dell'unico mezzo di ricorso fondato sullo stato di necessità. Essa osserva che il preteso stato di necessità invocato dalla ricorrente deriverebbe dal fatto che questa avrebbe ottenuto quote di produzione troppo esigue, inique e illegittime in quanto non terrebbero in considerazione la reale capacità produttiva dell'impresa. Orbene, in primo luogo, l'asserita illegittimità di una quota che non consente la sopravvivenza dell'impresa a causa del suo ammontare troppo esiguo avrebbe dovuto essere invocata nella causa relativa alla fissazione della quota stessa, a norma dell'art. 42, § 2, del regolamento di procedura; in secondo luogo, la legittimità della fissazione di tale quota, essendo stata riconosciuta dalla precitata sentenza della Corte 7 luglio 1982, avrebbe forza di cosa giudicata e non potrebbe essere rimessa in discussione.
punto 6
La ricorrente ribatte che la forza di cosa giudicata della precitata sentenza, pur impedendo all'impresa di rimettere in discussione la legittimità della decisione con cui è stata fissata la quota litigiosa, non riguarda tuttavia la questione se la Commissione possa sanzionare con un'ammenda un superamento di tale quota intervenuto in stato di necessità. Circa l'art. 42 del regolamento di procedura, esso non sarebbe pertinente nella fattispecie, atteso che il problema del superamento e della sua giustificazione eventuale non si poneva in alcun modo nella causa 119/81.
punto 7
A questo proposito, va riconosciuto che taluni argomenti addotti dalla Klöckner — quali l'esiguo ammontare delle quote assegnatele, che sarebbero inferiori al livello medio delle quote concesse alle altre imprese della Comunità e che pertanto non garantirebbero la redditività dell'impresa della ricorrente — equivalgono sostanzialmente a rimettere in discussione la legittimità del regime delle quote ed in particolare la legittimità della decisione che ha assegnato alla ricorrente la quota da essa superata. Tali argomenti non sono accoglibili in considerazione del fatto che la decisione della Commissione è divenuta definitiva e che la sentenza 7 luglio 1982 di questa Corte presenta forza di cosa giudicata.
punto 8
Tuttavia, nel corso del procedimento, la Klöckner ha precisato di non contestare la legittimità delle decisioni relative alla quota assegnatale, ma di limitare la sua domanda all'annullamento della decisione con cui le è stata inflitta l'ammenda, in quanto il superamento di detta quota sarebbe giustificato dallo stato di necessità in cui si è trovata l'impresa. Alla luce di quanto sopra e in questi limiti, l'eccezione di cosa giudicata sollevata dalla Commissione va respinta.
SENTENZA › In diritto › Sulla fondatezza dell'unico mezzo del ricorso, fondato sullo stato di necessità
punto 9
La Klöckner sostiene di aver subito, dal 1974, perdite assai rilevanti, che essa ha potuto fronteggiare solo tramite l'impiego e l'esaurimento di tutte le sue riserve, così che essa non sarebbe attualmente più in grado di sopportare altre notevoli perdite senza cadere in fallimento. Ora, la diminuzione della produzione conseguente al regime delle quote è stata appunto tale da infliggerle nuove perdite di proporzioni enormi. Stando così le cose, l'impresa si sarebbe vista costretta, onde tutelare il bene giuridico essenziale costituito dalla propria esistenza, a superare le quote attribuitele. Essa avrebbe quindi agito in condizioni di stato di necessità.
punto 10
La ricorrente fonda la sua tesi sul parere legale formulato dal prof. Eser, direttore dell'Istituto Max Planck per il diritto penale estero e internazionale, secondo cui lo stato di necessità rappresenta un istituto giuridico di portata universale, espressamente sancito da norme di legge, o riconosciuto dalla giurisprudenza. Pertanto non «la validità, ma l'esclusione eventuale dello stato di necessità dovrebbe essere specificamente provata». Ne conseguirebbe che lo stato di necessità dovrebbe essere altresì ammesso quale principio fondamentale del diritto comunitario.
punto 11
La Klöckner ritiene che, nella fattispecie, ricorrano tutti i presupposti dello stato di necessità. La situazione di grave pericolo derivante dall'eventuale rispetto delle quote sarebbe provata da due perizie contabili allegate agli atti. Il bene giuridico che l'impresa intenderebbe salvaguardare col suo comportamento, cioè la propria sopravvivenza, sarebbe prioritario rispetto all'esigenza di non ostacolare l'applicazione del regime. Il superamento litigioso non avrebbe in nessun modo perturbato il sistema delle quote, dato che le altre industrie comunitarie avrebbero potuto esitare la loro produzione ai prezzi previsti. La situazione di pericolo non sarebbe dovuta ad errori o colpe dell'impresa; al contrario, quest'ultima avrebbe seguito fedelmente i suggerimenti e gli incoraggiamenti della Commissione all'atto della ristrutturazione dei suoi impianti. Infine, non sarebbe stato possibile evitare la situazione di pericolo con mezzi diversi dal superamento delle quote.
punto 12
La convenuta oppone la giurisprudenza ormai consolidata della Corte, secondo la quale la Commissione, organizzando il sistema delle quote, non è tenuta a garantire ad ogni singola impresa un minimo di produzione in relazione agli specifici criteri di redditività e di sviluppo della stessa. Essa sostiene che tale principio varrebbe anche nel caso in cui fosse minacciata la stessa esistenza dell'impresa.
punto 13
In effetti, a parere della Commissione, il fatto di ammettere lo stato di necessità quale argomento potenzialmente giustificativo del superamento della quota, sarebbe incompatibile con la natura e la struttura del regime delle quote. Come la Corte ha già riconosciuto nella sentenza 11 maggio 1983 (cause 303 e 312/81, Klöckner, non ancora pubblicata), l'applicazione del principio dello stato di necessità nell'ambito del regime delle quote porterebbe infine al crollo del sistema.
punto 14
In subordine, la Commissione sostiene che nella fattispecie non ricorrono i presupposti dello stato di necessità. La situazione di pericolo per l'impresa all'epoca del superamento non sarebbe sufficientemente provata; in ogni caso, la crisi economica alla base dell'asserito stato di necessità non sarebbe la conseguenza dell'istituzione del regime delle quote, ma di talune scelte effettuate dall'impresa stessa nell'ambito della sua politica degli investimenti; infine, il preteso pericolo avrebbe potuto essere evitato con mezzi leciti, non essendo assolutamente necessario a tal fine il superamento.
punto 15
Va ricordato che, nella precitata sentenza 11 maggio 1983, la Corte ha già esaminato e respinto la tesi della Klöckner secondo la quale il superamento della sua quota per il 1o trimestre 1981 sarebbe stato giustificato dall'esiguità della quota assegnatale dalla Commissione, nonché dallo stato di necessità. In effetti, la Corte ha in particolare confutato le affermazioni della Klöckner in ordine all'illegittimità della quota e al suo carattere iniquo in quanto troppo esigua in relazione alla capacità produttiva dell'impresa dichiarando che, essendo imputabile la situazione di difficoltà dell'impresa alla sua stessa gestione, essa non può quindi invocare lo stato di necessità. La Corte ha infine sottolineato che l'applicazione del principio dello stato di necessità nell'ambito del regime delle quote porterebbe al crollo del sistema di guisa che l'art. 58 del Trattato CECA resterebbe lettera morta.
punto 16
Per quanto nella presente controversia, anch'essa riguardante il superamento della quota, ma per il secondo trimestre 1981, la Klöckner abbia addotto argomenti più precisi e dettagliati per giustificare l'esistenza di uno stato di necessità, la Corte tuttavia non può che pervenire allo stesso risultato della succitata sentenza.
punto 17
Infatti, va escluso che la nozione di stato di necessità sia ammissibile nell'ambito particolare del sistema delle quote di cui all'art. 58 del Trattato CECA, che è basato sulla solidarietà di tutte le imprese siderurgiche della Comunità di fronte alla crisi e mira ad una ripartizione equa dei sacrifici che derivano da situazioni economiche ineluttabili.
punto 18
A questo proposito, va messo in rilievo che l'art. 58 del Trattato CECA contempla l'adozione di un sistema di quote di produzione soltanto qualora venga constatata l'esistenza di una situazione di crisi manifesta e qualora tale crisi sia talmente grave che non sia possibile farvi fronte con i mezzi previsti all'art. 57. In altre parole, il regime delle quote può essere adottato soltanto se un intero settore economico è colpito da una crisi talmente grave da mettere a repentaglio l'esistenza dell'insieme delle imprese della Comunità. Nella fattispecie, è noto che tutte le imprese siderurgiche della Comunità sono state colpite da una crisi gravissima, dovuta al brusco calo della domanda e al crollo dei prezzi.
punto 19
II sistema delle quote mira a far fronte a tale situazione attraverso una diminuzione concertata dell'offerta, tale da riequilibrare le posizioni sul mercato dell'offerta e della domanda e da frenare la caduta dei prezzi. Tale riduzione comporta pesanti sacrifici, che vanno ripartiti equamente fra tutte le imprese del settore, coinvolte in uno sforzo di solidarietà comunitario teso a consentire all'industria del settore interessato nel suo complesso di superare la crisi e di sopravvivere. Tale essendo lo scopo del sistema di cui trattasi, le necessità inerenti all'esistenza e alla redditività di un'impresa singolarmente considerata non possono essere invocate contro l'attuazione di un sistema del genere.
punto 20
Per giunta, va sottolineato che ove qualsiasi impresa, invocando lo stato di necessità a causa di gravi difficoltà economiche, potesse esimersi dalle restrizioni e superare a suo piacimento la quota di produzione attribuitale, il sistema delle quote sarebbe annientato. Gli aumenti delle quote delle imprese che facessero valere lo stato di necessità — ovvero i superamenti delle quote di queste stesse imprese, esentate da qualsiasi sanzione in forza dello stato di necessità — comporterebbero necessariamente una riduzione delle quote delle altre imprese, così che molte di queste si troverebbero a loro volta in una situazione di stato di necessità e sarebbero legittimate ad invocare il diritto di ottenere aumenti di quote o ad effettuare superamenti non sanzionati. Si scatenerebbe una reazione a catena che porterebbe al crollo del sistema rischiando di far restare lettera morta l'art. 58 del Trattato CECA.
punto 21
Dal parere legale del professor Eser risulta che la nozione di stato di necessità si è sviluppata in diritto penale e che essa è altresì penetrata nel diritto commerciale in un numero ristretto di Stati membri. Senza contestare l'esattezza di tale circostanza, che d'altronde non consente da sola di concludere per l'esistenza nel diritto comunitario di un principio generale relativo allo stato di necessità, la Corte tiene a sottolineare ancora una volta che la nozione di stato di necessità non può essere accolta nell'ambito del sistema delle quote contemplato all'art. 58 del Trattato CECA.
punto 22
Lo stato di necessità non può quindi essere invocato da un'impresa al fine di sottrarsi all'applicazione delle limitazioni alla produzione stabilite dal regime delle quote e al pagamento delle ammende irrogatele in caso di superamento delle quote stesse. Il superamento sistematico delle quote da parte della ricorrente ha provocato un intralcio rilevante al funzionamento del suddetto regime.
punto 23
Dalle considerazioni svolte consegue che l'unico mezzo del ricorso, fondato sullo stato di necessità, deve essere disatteso.
punto 24
II ricorso va pertanto respinto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 25
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.
punto 26
La ricorrente è rimasta soccombente e le spese vanno quindi poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
Io II ricorso è respinto.
2° La ricorrente è condannata alle spese, ivi comprese quelle inerenti al procedimento sommario.
Firme
Koopmans
Bahlmann
Pescatore
O'Keeffe
Bosco
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 dicembre 1983.
Per il cancelliere
H. A. Rühi
amministratore principale
Il presidente della Quarta Sezione
T. Koopmans