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Sez. 3, Sentenza n. 1997 del 03/06/1976 (Rv. 380814 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA PER MATERIA - CONTENUTO - CONTROVERSIA SULL'INTERPRETAZIONE O APPLICAZIONE DI NORME GENERALI O PRIMA FACIE NON INQUADRABILE NELLO SCHEMA DEI RAPPORTI REGOLATI DALLA NORMATIVA SPECIALE - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - PRONUNZIA NEGATIVA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA SULLA QUESTIONE SPECIFICAMENTE DEVOLUTA ALLA SUA COMPETENZA - PRINCIPIO DELLA DEVOLUZIONE UNITARIA DELLA CONTROVERSIA - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1976-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380814-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA PER MATERIA - CONTENUTO - CONTROVERSIA SULL'INTERPRETAZIONE O APPLICAZIONE DI NORME GENERALI O PRIMA FACIE NON INQUADRABILE NELLO SCHEMA DEI RAPPORTI REGOLATI DALLA NORMATIVA SPECIALE - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - PRONUNZIA NEGATIVA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA SULLA QUESTIONE SPECIFICAMENTE DEVOLUTA ALLA SUA COMPETENZA - PRINCIPIO DELLA DEVOLUZIONE UNITARIA DELLA CONTROVERSIA - APPLICABILITA.*

L'art 26 della legge 11 febbraio 1971 n 11 ha esteso la Competenza per materia delle Sezioni specializzate agrarie a tutte le controversie relative all'applicazione di norme speciali sull'affitto, anche se non sussista questione di proroga legale o di equo canone ed anche se la pretesa fondata su una di tali norme risulti manifestamente infondata. Pertanto, la Competenza del giudice ordinario deve ritenersi esistente soltanto quando la controversia riguardi l'interpretazione o l'applicazione di norme a carattere generale, ovvero nel caso in cui risulti prima facie evidente la non inquadrabilita del rapporto controverso nello schema dei rapporti giuridici regolati dalla normativa speciale. Ne consegue che qualora alla domanda di risoluzione di un contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto, si opponga dal convenuto di aver diritto alla continuazione del rapporto per il periodo minimo di durata fissato dall'art 17 della citata legge, la controversia appartiene alla Competenza della Sezione specializzata agraria, indipendentemente dalla concreta applicabilita, sotto il profilo dell'inadempimento dell'affittuario, della norma invocata. Inoltre la Sezione specializzata, ancorche si pronunzi negativamente sulla questione specificamente devoluta alla sua Competenza, rimane competente, in base al principio della devoluzione unitaria della controversia, a decidere tutte le questioni attinenti alla disciplina del rapporto anche se, di per se stesse, riservate al giudice ordinario e, quindi, puo condannare il convenuto al rilascio del fondo qualora non sussista o sia venuto meno il titolo che ne legittimi la detenzione. (V 115/76, mass n 378752).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)