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Sez. L, Sentenza n. 18263 del 12/08/2009 (Rv. 609984 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI | Uso aziendale - Formazione - Applicabilità ai lavoratori inseriti nella categoria in epoca successiva - Sussistenza - Limiti - Potere dell'imprenditore di escludere i nuovi lavoratori dai benefici - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609984-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI

L'uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo, richiede il protrarsi nel tempo di comportamenti che abbiano carattere generale, in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto, e produce effetti anche nei confronti dei lavoratori che entrano a far parte della categoria dopo la formazione dell'uso, restando tuttavia impregiudicata con riferimento a questi ultimi, la facoltà dell'imprenditore di escludere l'applicabilità del trattamento di miglior favore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2078

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)