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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 142 del 1963

Decisione
decisa il 1963-11-05, depositata il 1963-11-12
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:142
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 1969

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Lavoro
  • Divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro
  • Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 3, secondo comma
  • Trattamento minimo normativo per le imprese appaltatrici concessionarie di pubblici servizi per le attività di esazione, installazione, lettura di contatori, ecc.
  • Assunta violazione degli artt. 25, secondo comma, e 39, quarto comma, della costituzione
  • Questione già decisa nel senso della non fondatezza
  • Insussistenza di nuovi motivi
  • Manifesta infondatezza. (legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; norme integr., art. 9, secondo comma).
Leggi la massima
La Corte emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando già con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale e non ricorrano motivi che possano giustificare una diversa decisione. (Questione già decisa con sent. n. 120 del 1963).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, promossi con ordinanze emesse il 10 dicembre 1962 dal Pretore di Genova nei procedimenti penali a carico di Borghi Sauro e Marchesi Giuseppe, iscritte ai nn. 29 e 30 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del 16 febbraio 1963; Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione del Giudice Antonio Manca;
punto 1
Ritenuto che, con due ordinanze del Pretore di Genova in data 10 dicembre 1962, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, per contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 39, quarto comma, della Costituzione; che le ordinanze, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 16 febbraio 1963; che, in questa sede, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
punto 2
Considerato che, con sentenza n. 120 del 1963, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione predetta; che non sussiste alcuna ragione che induca a modificare la precedente decisione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, ed ordina la restituzione degli atti al Pretore di Genova. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze