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Sez. 5, Sentenza n. 5127 del 05/03/1997 Ud. (dep. 31/05/1997) Rv. 207897 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE | Vino con Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) - Produzione superiore a quella fissata dai disciplinari di produzione - Possibilità di utilizzare la denominazione D.O.C. - Esclusione - Cause che hanno determinato l'eccedenza - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207897-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE

Una produzione di vino superiore a quella fissata dal disciplinare di produzione non è utilizzabile ai fini della denominazione di origine controllata (D.O.C.)indipendentemente dalle cause che hanno determinato l'eccedenza. Può perciò essere legittimamente contestata la violazione dell'art. 515 cod. pen., fatta salva la verifica della sussistenza dell'elemento psicologico.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515, Legge 10/02/1992 num. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)