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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 419 del 1989

Decisione
decisa il 1989-07-06, depositata il 1989-07-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:419
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 13803

  • Impiego pubblico
  • Indennità di buonuscita E.N.P.A.S.
  • Base retributiva di calcolo
  • Indennità integrativa speciale
  • Esclusione
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
La questione di legittimità costituzionale concernente l'esclusione dell'indennità integrativa speciale dal computo della base contributivo - retributiva da considerarsi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita va dichiarata manifestamente inammissibile, essendo già stata dichiarata inammissibile (e, poi, manifestamente inammissibile) sotto i medesimi profili, in quanto censura una scelta riservata alla discrezionalità legislativa; resta comunque pressante l'invito al legislatore alla omogeneizzazione dei trattamenti di quiescenza. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 Cost. e concernente l'art. 1, comma terzo, lett. b, L. 27 maggio 1959 n. 324, in relazione alla L. 3 marzo 1960 n. 185; gli artt. 3 e 38, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032; l'art. 7, comma primo, L. 29 aprile 1976 n. 177; nonché la legge 20 marzo 1980 n. 75). - S. n. 220/1988; O. nn. 641, 869, 1070, 1072/1988.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza); della legge 3 marzo 1960, n. 185 (Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza); degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); dell'art. 7, comma primo, della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza) e della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - Sez. staccata di Pescara - sul ricorso proposto da Palombaro Rosa contro l' E.N.P.A.S., iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, con ordinanza 15 dicembre 1988 (R.O. n. 97 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione, dell'art. 1, comma terzo, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 344, in relazione alla legge 3 marzo 1960, n. 185; degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032; dell'art. 7, comma primo, della legge 29 aprile 1976, n. 177; della legge 20 marzo 1980, n. 75; nella parte in cui escludono la indennità integrativa speciale dal computo della base contributivo - retributiva da considerarsi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita;
punto 2
Considerato che questa Corte ha già dichiarato inammissibili (e poi manifestamente inammissibili), censurandosi una scelta riservata alla discrezionalità legislativa, analoghe questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione (Sentenza n. 220 del 1988; Ordinanze nn. 641, 869, 1070, 1072 del 1988); che, sebbene abbia fatto riferimento a nuovi parametri (artt. 1, 4, 35 e 98 della Costituzione), il giudice a quo non ha motivato sulla incidenza di essi nel giudizio e sostanzialmente si è limitato a chiedere la declaratoria d'illegittimità costituzionale delle norme impugnate per non avere il legislatore raccolto l'invito della Corte (Sentenza n. 220 del 1988) a procedere all'omogeneizzazione dei trattamenti di quiescenza nell'ambito del pubblico impiego;
punto 3
Considerato che, pertanto, non sono allegati nuovi profili d'incostituzionalità, mentre permane pressante l'invito all'intervento del legislatore, sia pur graduale nei modi e nei tempi anche in considerazione delle esigenze finanziarie connesse alla riforma generale dei trattamenti di quiescenza;
punto 4
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), in relazione alla legge 3 marzo 1960, n. 185 (Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza); degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); dell'art. 7, comma primo, della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza); della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo con ordinanza 15 dicembre 1988, (R.O. n. 97 del 1989), in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989. Il cancelliere: DI PAOLA

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