Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 232 del 1985
Massime (1)
Massima n. 11079
- Reato in genere
- Sanzione amministrativa per le violazioni depenalizzate
- Opposizione avverso l'ordinanza
- Ingiunzione
- Termine per la opposizione
- Non ha carattere ordinatorio
- Manifesta infondatezza.
- l 3 maggio 1967, n. 317, art. 9, quarto comma; l 24 dicembre 1975, n. 706, art. 8, sesto comma.
- cst artt. 3, 24, 97, 102 e 113.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 102 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, quarto comma, l. 3 maggio 1967, n. 317 e 8, sesto comma, l. 24 dicembre 1975, n. 706, denunciati in quanto, per la proposizione dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui si irrogano le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate dalle predette leggi, fisserebbero un termine ordinatorio, con conseguente pregiudizio per la certezza dei rapporti giuridici, laddove, al contrario, dottrina e giurisprudenza, hanno pacificamente ritenuto che il suddetto termine ha carattere perentorio. - S. 32/1970.
Norme impugnate
- art. 9, comma 4, legge 3 maggio 1967, n. 317
- art. 8, comma 6, legge 24 dicembre 1975, n. 706
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 legge 3 maggio 1967, n. 317 e 8 legge 24 dicembre 1975, n. 706 (termine per la proposizione dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa per le violazioni depenalizzate), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1979 dal Pretore di Nardò nel procedimento civile vertente tra Gallo Aldo e Amministrazione Poste e Telegrafi, iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 210 dell'anno 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1985 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Nardò - sul presupposto interpretativo che il termine fissato dagli artt. 9, quarto comma, della legge 3 maggio 1967, n. 317 e 8, sesto comma, della legge 24 dicembre 1975, n. 706 per la proposizione dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui si irrogano le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate con le predette leggi, sia ordinatorio e non perentorio - dubita della legittimità costituzionale di tali disposizioni, assumendo: a) che il pregiudizio alla certezza dei rapporti giuridici conseguente all'ordinatorietà del termine implicherebbe per l'opponente una situazione deteriore rispetto a chi è assoggettato ad un termine perentorio e comprometterebbe il buon andamento della P.A. - con ciò violando gli artt. 3 e 97 Cost. -; b) che l'ordinatorietà del termine comporterebbe inoltre, per ragioni che peraltro l'ordinanza non chiarisce, una lesione dei principi di cui agli artt. 24, 102 e 113 Cost..
punto 2
Considerato che il termine per l'opposizione, coincidente con quello assegnato nell'ingiunzione per il pagamento, è in giurisprudenza e dottrina pacificamente ritenuto perentorio, trattandosi di un termine di natura processuale, preordinato all'esercizio di un diritto d'impugnazione;
che nello stesso senso si è pronunciata questa Corte con la sentenza n. 32 del 1970;
che la medesima natura ha, del resto, l'analogo termine previsto per l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per il quale è espressamente sancita l'inammissibilità dell'opposizione proposta oltre il termine medesimo (art. 23, primo comma, l. cit.);
che pertanto, essendo la questione sollevata fondata su un presupposto palesemente erroneo, essa va dichiarata manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, quarto comma, della legge 3 maggio 1967, n. 317 e 8, sesto comma, della legge 24 dicembre 1975, n. 706, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 102 e 113 Cost. dal Pretore di Nardò con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1985. F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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