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Sez. 3, Sentenza n. 10388 del 04/10/1991 (Rv. 474103 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto | Vendita di un fondo effettuata a più persone - Violazione del diritto di prelazione dell'affittuario - Esercizio da parte di quest'ultimo del diritto di riscatto nei confronti di uno solo degli acquirenti e per la quota a questo pertinente - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474103-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto

Tenuto conto della "ratio" della prelazione e del riscatto in materia agraria, consistente nel far coincidere la qualità di coltivatore con quella di proprietario del fondo, nel caso di vendita di un fondo effettuata a più persone, in violazione del diritto di prelazione dell'affittuario, il riscatto non può essere esercitato dall'avente diritto pretermesso nei confronti di uno solo degli acquirenti e per la quota a questi pertinente, atteso che l'attribuzione soltanto di una quota ideale del fondo impedirebbe la realizzazione della finalità perseguita dalla legge, dovendosi escludere la possibilità della divisione del fondo medesimo.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)