Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11801 del 15/05/2013 (Rv. 626729 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Esame e decisione dei motivi di appello - Omissione - Violazione dedotta ai sensi dell'art. 360, n. 3 o n. 5, cod. proc. civ. - Inammissibilità - Vizio "in procedendo" riconducibile all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. - Configurabilità - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
La decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia e neppure per motivazione "per relationem" resa in modo difforme da quello consentito, bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame; ne consegue che, se il vizio è denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 3 o n. 5, cod. proc. civ., anziché dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all'art. 112 dello stesso codice, il ricorso è inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)