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Sez. 2, Sentenza n. 7093 del 06/04/1988 Ud. (dep. 17/06/1988) Rv. 178623 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - RICHIESTA IN APPELLO DELLA SOLA RIDUZIONE DELLA PENA - MOTIVO DI RICORSO RELATIVO ALLA MANCATA APPLICAZIONE DI UN DIFFERENTE RAPPORTO DI COMPARAZIONE TRA CIRCOSTANZE - INAMMISSIBILITÀ - INSUSSISTENZA DI ASSORBIMENTO TRA LE DUE DOMANDE.*
Stato
decisa il 1988-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178623-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - RICHIESTA IN APPELLO DELLA SOLA RIDUZIONE DELLA PENA - MOTIVO DI RICORSO RELATIVO ALLA MANCATA APPLICAZIONE DI UN DIFFERENTE RAPPORTO DI COMPARAZIONE TRA CIRCOSTANZE - INAMMISSIBILITÀ - INSUSSISTENZA DI ASSORBIMENTO TRA LE DUE DOMANDE.*

Il motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione di un differente rapporto di comparazione tra le circostanze aggravanti ritenute e le attenuanti concesse, è inammissibile qualora in Sede di appello sia stata chiesta la sola riduzione della pena e non anche la rivalutazione del rapporto di comparazione applicato dal primo giudice. Ne può ritenersi l'assorbimento tra le due domande, essendo esse autonome ed indipendenti tra loro, perché l'una implica un riesame sulla misura punitiva e l'altra prospetta una diversa analisi sulle ragioni per le quali si era pervenuti ad un giudizio che presuppone una diversa valorizzazione delle circostanze nel rapporto di comparazione tra di loro. (V mass n 149851).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 525

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)