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Sez. L, Sentenza n. 3444 del 25/05/1981 (Rv. 414043 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - BASE IMPONIBILE - RETRIBUZIONE - NOZIONE - SOMME EROGATE DAL DATORE DI LAVORO IN OCCASIONE DEL RINNOVO DI UN CONTRATTO COLLETTIVO - INCLUSIONE - DEDUZIONE DELLA RICONDUCIBILITA DI TALE EROGAZIONE AD UNA CAUSA DI LIBERALITA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1981-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414043-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - BASE IMPONIBILE - RETRIBUZIONE - NOZIONE - SOMME EROGATE DAL DATORE DI LAVORO IN OCCASIONE DEL RINNOVO DI UN CONTRATTO COLLETTIVO - INCLUSIONE - DEDUZIONE DELLA RICONDUCIBILITA DI TALE EROGAZIONE AD UNA CAUSA DI LIBERALITA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*

Anche prima della entrata in vigore della legge 30 aprile 1969 n 153, rientrava nella nozione di retribuzione soggetta a contribuzione obbligatoria in favore degli enti assicurativi e previdenziali tutto quanto corrisposto dal datore di lavoro che trovasse origine non gia in singole e specifiche prestazioni lavorative, ma nel rapporto di lavoro, e che trovasse titolo nel relativo contratto oneroso. Pertanto, le somme erogate dal datore di lavoro in occasione del rinnovo di un contratto collettivo si presumono corrisposte ai lavoratori a causa del rapporto di lavoro ed a titolo oneroso, al fine di ripristinare la produzione, indipendentemente dalla circostanza che cio sia avvenuto prima o dopo la conclusione del contratto, ed ancorche le somme stesse non siano state oggetto di trattative, ed incombe al datore di lavoro la prova della esistenza per tali erogazioni di una causa di liberalita. (V 30/80, mass n 403397; (Conf 36/80, mass n 403410).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)