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Codice della navigazione

Testo in vigore al

Art. 1211 Rifiuto di obbedienza a nave da guerra di potenza amica

1. Il comandante della nave, che non osserva le prescrizioni dell'articolo 201, e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Art. 1212 Inosservanza di disposizioni sulla navigazione da diporto

1. Chi non osserva le disposizioni degli articoli 213, 214, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Art. 1213 Inosservanza di norme di polizia di bordo

1. Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente in materia di polizia di bordo e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.

Capo VI. Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla sicurezza della navigazione

Art. 1215 Partenza di nave o di aeromobile in cattivo stato di navigabilita'

1. L'armatore marittimo o l'esercente, che fa partire una nave o un aeromobile nazionali o stranieri che non si trovano in stato di navigabilita', o a cui manca taluno degli arredi, apparecchi, strumenti o taluna delle dotazioni prescritte, e' punito con l'arresto da un mese a un anno ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila.

2. L'armatore della navigazione interna che fa partire una nave nazionale o straniera che non si trovi in stato di navigabilita' e' punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

3. L'armatore o il comandante che impiega un galleggiante marittimo o della navigazione interna nelle condizioni indicate nei comma precedenti soggiace alla pena stabilita rispettivamente nel primo e nel secondo comma.

4. Il comandante della nave o dell'aeromobile nazionali o stranieri, che, fuori dei casi di necessita' sopravvenute in corso di navigazione, naviga con una nave o con un aeromobile nelle condizioni indicate nel primo comma, e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Art. 1216 Navigazione senza abilitazione

1. L'armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla navigazione ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di navigabilita', e' punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila.

2. Alla stessa pena soggiace l'esercente, che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione ovvero con certificato di navigabilita' o di collaudo che non sia in vigore.

3. La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell'aeromobile, ma la pena e' diminuita in misura non eccedente un terzo.

Art. 1217 Inosservanza di norme sulla linea di massimo carico

1. Il comandante che naviga con la nave carica oltre la linea di massimo carico e' punito con l'ammenda non inferiore a lire 5.000 per tonnellata in sovraccarico.

2. Fuori dei casi di concorso, l'armatore, il quale omette di esercitare il dovuto controllo per impedire l'infrazione della presente norma, e' punito, a titolo di colpa, con l'ammenda non inferiore a lire 50.000.

3. Le norme dei commi precedenti si applicano anche all'armatore o al comandante di nave straniera la quale ai sensi dell'articolo 185 sia soggetta alle norme del titolo VI, capo I, libro I, parte I del presente Codice.11

Art. 1218 Inosservanza di norme sulle segnalazioni

1. Il comandante della nave e del galleggiante marittimi o dell'aeromobile, nazionali o stranieri, che non osserva le norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima o aerea, e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila.

2. Se il fatto e' commesso dal comandante della nave adibita alla navigazione interna la pena e' dell'ammenda da lire cento a duemila.

Art. 1218-bis

1. Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, e' punito con l'arresto fino a 3 mesi ovvero con l'ammenda fino a lire 16.000.

2. In caso di recidiva la condanna importa la sospensione del titoli ovvero dalla professione da uno a sei mesi.11

Art. 1219 Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell'aeromobile

1. Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all'apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia, introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di navigabilita' o di collaudo.

Art. 1220 Comando di nave o di aeromobile oltre i limiti dell'abilitazione

1. Chi assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile oltre i limiti della sua abilitazione al comando e' punito con l'ammenda da lire duemila a cinquemila.

2. Se la navigazione marittima ha luogo oltre gli stretti o il volo fuori del territorio nazionale, la pena e' aumentata fino a un terzo.

Art. 1221 Inosservanza di norme sulla composizione e forza minima dell'equipaggio

1. L'armatore o il comandante della nave, che non osserva le norme del regolamento e le disposizioni dell'autorita' competente sulla composizione e forza minima dell'equipaggio, e' punito con l'ammenda da lire trecento a tremila.

2. Alla stessa pena soggiace l'esercente o il comandante di aeromobile che non osserva le norme sulla composizione dell'equipaggio.

Art. 1222 Mancata direzione personale della nave

1. Il comandante della nave, che non dirige personalmente la manovra nei casi in cui ne ha l'obbligo, e' punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a cinquemila.

Art. 1223 Assegnazione indebita di funzioni

1. L'armatore, l'esercente o il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che, senza giustificato motivo, assegna a bordo determinate funzioni a persone che non hanno i requisiti prescritti per esercitarle, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Art. 1224 Imbarco eccessivo di passeggeri

1. Il vettore o il comandante della nave marittima o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sul numero massimo dei passeggeri, e' punito con l'ammenda di lire cinquecento per ogni passeggero imbarcato in eccedenza, se si tratta di viaggio entro il Mediterraneo, di lire mille, se si tratta di viaggio fuori del Mediterraneo.

2. Se il fatto e' commesso dal vettore o dal comandante di nave adibita alla navigazione interna la pena e' dell'ammenda fino a lire duemila, qualunque sia il numero dei passeggeri imbarcati in eccedenza.

Art. 1225 Omissione di provvedimenti profilattici

1. Il comandante della nave, che non prende i provvedimenti necessari per tutelare la salute dell'equipaggio e dei passeggeri negli approdi dichiarati infetti, e' punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

2. Alla stessa pena soggiace il comandante dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sulla polizia sanitaria della navigazione aerea.

Art. 1226 Imbarco di passeggeri infermi

1. Il vettore o il comandante, che, senza l'autorizzazione dell'autorita' competente o senza l'osservanza delle cautele da questa prescritte, imbarca sulla nave un passeggero manifestamente affetto da malattia grave o comunque pericolosa per la sicurezza della navigazione o per l'incolumita' delle persone a bordo, ovvero una persona della quale per ragioni sanitarie sia stato vietato l'imbarco dalla competente autorita', e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a mille.

2. Alla stessa pena soggiace il vettore o il comandante dell'aeromobile che non osserva le disposizioni dei regolamenti speciali sull'imbarco dei passeggeri infermi.

Art. 1227 Omessa denuncia di rinvenimento di relitti

1. Chiunque, avendo rinvenuto un relitto di mare ovvero un aeromobile abbandonato o un relitto di aeromobile, omette di farne immediata denuncia all'autorita' indicata negli articoli 510, 993, e' punito con l'ammenda fino a lire mille.

Art. 1228 Sorvolo di centri abitati e getto da aeromobili in volo

1. E' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila:

  1. 1) il comandante di un aeromobile, che sorvola centri abitati, assembramenti di persone o aeroporti, senza osservare le prescrizioni del regolamento o gli ordini dell'autorita' competente;

  2. 2) chiunque, fuori dei casi previsti nell'articolo 819, getta dall'aeromobile in volo oggetti o materie che non siano zavorra regolamentare.

Art. 1229 Omessa segnalazione di ostacoli

1. Chiunque, essendovi obbligato ai sensi dell'articolo 715, primo comma, omette di apporre i segnali alle opere, costruzioni o piantagioni, che costituiscano intralcio per la navigazione aerea, e' punito con l'ammenda fino a lire duemila.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque, essendovi obbligato ai sensi dell'articolo 715, secondo comma, omette di adottare le misure indispensabili per la sicurezza della navigazione.

Art. 1230 Discesa o lancio col paracadute

1. Chiunque fa uso del paracadute al di fuori dei casi previsti nell'articolo 820, e' punito con l'ammenda fino a lire tremila.

2. Se il fatto e' commesso da un componente dell'equipaggio, la pena e' aumentata fino a un terzo.