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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 4 del 1990

Decisione
decisa il 1989-12-13, depositata il 1990-01-02
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:4
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14821

  • Ordinamento giudiziario
  • Vice pretore onorario
  • Responsabilità civile
  • Rivalsa dello stato
  • Limiti
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione, avendo la Corte già deciso in tal senso in relazione alla determinazione massima della rivalsa dello Stato nei confronti di estranei che partecipano o concorrono a partecipare all'esercizio della funzione giudiziaria; nessun rilievo potendo avere, ai fini del giudizio di costituzionalità, l'asserita esistenza di situazioni differenziate in base a "prassi", proprie dell'attività dei vice pretori onorari. - Ord. n. 155/1989.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo e terzo comma; 7, primo e terzo comma; 8, quarto comma e 9, primo e terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 5 aprile 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Accordato Roberto e la s.r.l. "RI Immobiliare" iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che il Vice pretore di Roma, con ordinanza 5 aprile 1989 (R.O. n. 349 del 1989) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo e terzo comma; 7, primo e terzo comma; 8, quarto comma e 9, primo e terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117; che secondo tale ordinanza essi violerebbero l'art. 3 della Costituzione, in quanto irrazionalmente equiparano il limite quantitativo di responsabilità del vice pretore onorario, in sede di rivalsa, a quella dei magistrati di tribunale e stabiliscono un regime unitario di responsabilità per i vice pretori onorari ed i giudici togati, non ostante che le funzioni dei primi, a differenza di quelle dei secondi, sarebbero disciplinate non solo dalla legge, ma anche dalla prassi e vi sarebbe una differenza di situazioni che renderebbe irragionevole la disciplina unitaria della responsabilità;
punto 2
Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 155 del 1989, ha già ritenuto manifestamente infondata la questione relativa alla determinazione della misura massima della rivalsa dello Stato nei confronti degli estranei che partecipano o concorrono a partecipare all'esercizio della funzione giudiziaria, così come disposta dall'art. 8, ultimo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, poiché rientra nell'esercizio della discrezionalità legislativa non censurabile in quanto non irragionevole - la determinazione dei limiti massimi di tale rivalsa in relazione al reddito di lavoro complessivo dei giudici non togati; che nessun rilievo può avere, ai fini del giudizio di costituzionalità l'asserita esistenza di situazioni differenziate in base a "prassi", proprie dell'attività dei vice pretori onorari;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo e terzo comma; 7, primo e terzo comma; 8, quarto comma e 9, primo e terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze